Autocertificazioni e 5 per mille
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C’è un rimedio al mancato invio dell’autocertificazione prevista dai decreti attuativi del 5 per mille? Esiste un rimedio alla mancata allegazione del documento di identità? Qual è l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi per un eventuale ricorso?
Sono le domande che molti enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille dell’anno scorso si stanno ponendo dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di non validazione.
Quanto segue è il frutto di alcune considerazioni effettuate insieme all’avvocato
In molti casi la “non validazione” riguarda enti non profit che hanno ricevuto poche assegnazioni e per le quali un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate risulterebbe particolarmente gravoso in termini economici rischiando di annullare il beneficio derivante dall’assegnazione del 5 per mille.
In altri casi vi potrebbe essere invece la convenienza se le spese per il giudizio si potessero ripartire attraverso un ricorso collettivo.
Per prima cosa è da rimarcare che la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stata quantomeno improvvida, atteso che i controlli sui beneficiari sono ancora in corso e che numerosi sono i casi in cui, un ente risultato in un primo tempo “validato”, successivamente alla pubblicazione, ha ricevuto la comunicazione di cancellazione.
Si registrano anche difformità di comportamento tra le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, quando è riscontrata la mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente all’autocertificazione inviata lo scorso 30 giugno
In alcuni casi la linea tenuta è quella dell’intransigenza, conformemente a quanto disposto nella circolare Agenzia delle Entrate 22/05/2007 n. 30/E, nella quale le direttive sono quelle di cancellare l’ente dall’elenco.
In altri casi ancora si afferma che si sta lavorando ad una possibile soluzione a livello ministeriale.
Vi sono altri casi ancora nei quali la comunicazione di cancellazione è avvenuta mediante una lettera inviata per posta ordinaria.
Insomma un bel pasticcio.
L’invio dell’autocertificazione entro il 30 giugno è stato stabilito con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare che però contrasta con il contenuto dell’art. 18, legge 241/90 che ha introdotto il principio generale secondo il quale “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare”.
Questo significa che l’Agenzia delle Entrate che, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 460/97, cura la tenuta dell’Anagrafe delle O.n.l.u.s., è già in possesso delle notizie che vengono richieste con l’autocertificazione. In altri termini l’adempimento è inutile. Tanto più inutile se si pensa che viene richiesto in un momento assai anteriore rispetto a quello in cui le somme saranno messe in pagamento: dal 30/06/2006, data in cui è stata richiesta l’autocertificazione ad oggi (06/07/2007) non è stato ancora messo in pagamento un euro dei fondi del 5 per mille. Nel frattempo, di avvenimenti che avrebbero potuto far venir meno i requisiti per poter beneficiare della ripartizione del 5 per mille, ne potrebbero essere accaduti parecchi.
Enunciato il concetto della inutilità dell’autocertificazione sia perché richiesta per fatti già noti all’Agenzia delle Entrate, sia per il momento in cui tale adempimento è richiesto, è di tutta evidenza che cade qualsivoglia pretesa di autocertificazione, rendendo quindi illegittimi i provvedimenti di cancellazione dall’elenco dei beneficiari dei fondi del 5 per mille.
E’ altrettanto evidente perciò che la questione della mancata allegazione della carta di identità diventa un particolare pressocché insignificante.
Si aggiunga poi che vi è giurisprudenza in cui si afferma ammissibile la produzione successiva del documento di identità rispetto all’autocertificazione. In senso conforme: TAR Sardegna, 28/11/2003 n. 1547; TAR Molise, 30/06/2003 n. 499; TAR Lazio, sez. III, 18/06/2002 n. 5578; TAR Marche, 26/02/1999 n. 176.
Infine un cenno merita la questione della giurisdizione competente: nella circolare n. 30/E si indica nel giudice ordinario l’unico competente a decidere sull’eventuale contenzioso che si dovesse sviluppare. In effetti sono da escludere le commissioni tributarie perché i fondi del 5 per mille non rientrano tra le materie previste dall’art. 2 d.lgs. 546/92.
Restano il tribunale amministrativo regionale o il giudice ordinario. Le argomentazioni però non convincono e possono generare pericolose conseguenze. Mentre infatti il ricorso al giudice ordinario non è sottoposto a termine decadenziale breve, quello al giudice amministrativo deve essere instaurato entro 60 giorni dal momento di ricevimento del provvedimento in questione e quindi sarebbe cauto esperire il ricorso al TAR.