Come ricordato più volte su queste pagine, dal 2017 sono cambiate le "regole" del 5 per mille e a partire da quest'anno la domanda di iscrizione alle liste dei beneficiari va inoltrata solo dalle a.s.d. non presenti negli elenchi permanenti del 5 per mille.
L'adempimento che qui ricordiamo, dunque, vale solo per "I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco pubblicato entro il 25 maggio 2017 (iscritti definitivi anno finanziario 2017 – quindi nuovi iscritti e non presenti nell’elenco permanente degli iscritti)" (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)
Questi soggetti devono provvedere, entro il 30 giugno prossimo, all'invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) che attesta il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco.
La dichiarazione:
– va redatta dal legale rappresentante dell'associazione presente nelle liste del 5 per mille
– va compilata utilizzando il modello in pdf "Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche" – conforme a quello pubblicato sul sito dell'AdE (e scaricabile qui);
– va accompagnata – a pena di decadenza – da una fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive;
– va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.
La dichiarazione può anche essere inviata dalla propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle Direzioni Regionali (gli indirizzi mail dei singoli uffici sono elencati sul sito dell'Agenzia delle Entrate): l’oggetto della mail deve essere “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016”, ed è ovviamente necessario allegare sia la copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, sia la copia del documento di identità.
Ricordiamo infine che l'inosservanza di questo adempimento può essere sanata purché vi si provveda entro il 2 ottobre 2017 (primo giorno utile, in quanto il 30 settembre cade di sabato), versando una sanzione di importo pari a 250 euro (c.d. remissione in bonis).