E’ finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006 il d.p.c.m. 20/01/2006 nel quale si forniscono tutte le indicazioni necessarie per iscrivere gli enti non profit nell’elenco dei soggetti ai quali è possibile devolvere il 5 per mille dell’I.R.Pe.F.
Il ritardo nella pubblicazione del d.p.c.m. e nel rendere disponibile il software agli operatori ha ristretto i tempi di presentazione dell’apposito modello di iscrizione: il termine infatti è rimasto al 10 febbraio 2006.
Nell’art. 1, comma 4 del d.p.c.m. si legge che entro il 30 giugno 2006, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco definitivo devono spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate (competente per sede legale dell’ente), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo un fac-simile allegato al d.p.c.m. e che potete scaricare qui (in formato pdf). L’invio dell’autocertificazione è condizione necessaria per l’ammissione al riparto del cinque per mille.
Gli intermediari che inviano i modelli per l’iscrizione all’elenco devono conservare la copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello.
Come esprimere le preferenze
Al momento della pubblicazione del d.p.c.m. erano disponibili solo il modello 730/1-bis redditi 2005 e il modello integrativo CUD 2006. Per il modello Unico, si è perciò previsto che l’Agenzia delle Entrate provveda alla predisposizione in modo tale che i contribuenti possano provvedere ad espriemere la propria preferenza.
Per quanto riguarda il CUD, l’espressione della preferenza funziona come per la scheda relativa all’8 per mille: il contribuente che riceve il CUD e che non è tenuto alla presentazione del modello Unico o non intende presentare il mod. 730, in quanto non ha altri redditi imponibili, consegna la scheda al datore di lavoro nei modi e nei termini identici a quelli previsti per l’8 per mille.
Gli altri contribuenti che compilano il mod. 730 o il mod. Unico esprimeranno la propria preferenza all’interno dei due modelli, al pari della preferenza espressa per l’8 per mille.
Oltre a firmare il riquadro, il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’ente destinatario del 5 per mille. Tale codice sarà reperibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate nell’elenco di cui si è già più volte parlato.
Nel caso in cui non fosse indicato il codice fiscale dell’ente destinatario o il codide fiscale fosse errato, il cinque per mille sarà distribuito proporzionalmente tra gli enti inseriti nell’elenco in funzione delle preferenze validamente espresse dagli altri contribuenti.
Il 5 per mille alla ricerca e ai Comuni
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 10/02/2006, l’elenco dei soggetti che svolgono ricerca scientifica e ricerca sanitaria. L’elenco sarà pubblicato entro il 20 febbraio 2006 sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso dei comuni, questi non dovranno fare nulla perché i contribuenti con la semplice firma nel riquadro e senza indicazione del codice fiscale, indirizzeranno il loro 5 per mille direttamente al comune in cui risiedono fiscalmente.