1. Breve richiamo alle modalità di determinazione e pagamento dell’imposta
Soggetti passiviIMU sono i detentori – a titolo di proprietà o di altro diritto reale – di immobili siti nel territorio dello Stato.
La base imponibile IMU è determinata, per gli immobili iscritti in catasto, applicando all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
gruppo catastale A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 |
160 |
gruppo catastale B, C/3, C/4, C/5 |
140 |
A/10, D/5 |
80 |
gruppo catastale D (escluso D/5) |
65 |
C/1 |
55 |
L’aliquota base fissata dalla legge (art. 13, comma 6, d.l. n. 201/2011) è del 7,6 per mille.
I comuni, possono modificare, in aumento o diminuzione l’aliquota base di 0,3 punti percentuali.
Il pagamento dell’IMU deve avvenire in due rate:
– la prima rata, da pagarsi entro il 16/06/2013, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote previste dalla legge;
– la seconda rata, da pagarsi entro il 16/12/2013, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, sulla base delle aliquote definitive stabilite a livello comunale ed a livello centrale.
2. Le circolari e risoluzioni MEF che interessano gli enti non commerciali
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), nell’ultimo anno, ha diramato numerosi provvedimenti che interessano gli enti non commerciali: riportiamo di seguito una sintesi dei principali, indicando le nl che si sono occupate dell’approfondimento ed allegando i singoli provvedimenti.
OGGETTO |
MEF |
DATA |
RIF. |
ALL. |
Regolamento IMU per l’applicazione dell’esenzione |
DM 200/2012 |
19/11/2012 |
nl |
|
Dichiarazione IMU |
RIS 1/DF/2013 |
11/01/2013 |
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Esenzione per gli immobili concessi in comodato |
RIS 4/DF/2013 |
04/03/2013 |
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Determinazione versamenti 2013 |
RIS 7/DF/2013 |
05/06/2013 |
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|
3. Regolamento IMU per l’applicazione dell’esenzione
Ricordiamo innanzitutto che:
-il Decreto Ministeriale 200/2012 è stato emanato ai sensi dell’art. 91-bis, comma 3, del DL 27/2012 (come integrato dall’art. 9, co. 6, del DL 174/2012), per disciplinare l’esenzione IMU per gli enti non commerciali e le modalità e gli elementi di calcolo del rapporto proporzionale in caso di immobili ad uso promiscuo;
-il DM 200/2012 si applica dal 1 gennaio 2013.
Per inquadrare la portata della normativa applicabile per il calcolo del saldo IMU 2013, è necessario ripercorrere le norme che regolano l’applicazione dell’esenzione.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 [1],“sono esenti dall'imposta IMUgli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi …, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,…".
L’art. 91-bis del D.L. 24/1/2012 n. 1 (come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174) stabilisce inoltre:
– al comma 2, che "Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione … si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile … in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D. L.vo 30/12/1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali ";
– al comma 3, che "Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze … sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.”
All’art. 1, il DM si preoccupa di definire (tra gli altri) i seguenti elementi:
-lett. m) -"attività sportive": “attività sportive: attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289";
-lett. o) – “attività istituzionali”: “attività di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo (n.d.r comprese quindi le attività sportive), volte alla realizzazione di fini di utilità sociale”;
-lett. p) – "modalità non commerciali": "modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà";
-lett. q) – “utilizzazione mista”: “l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalità non commerciali, unitamente ad attività di cui alla stessa lettera i) svolte con modalità commerciali, ovvero ad attività diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.”
Agli artt. 3 e 4, il DM 200/2012 sancisce i requisiti perchè l'attività svolta si consideri non commerciale, mentre il successivo art. 5 fissa i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale.
L’art. 3 fissa i requisiti statutari che devono avere gli enti non commerciali per fruire dell’esenzione: requisiti che le associazioni sportive dilettantistiche devono comunque possedere in visrtù dell’art. 90 della L. 289/2002.
L'art. 4 stabilisce le “modalità non commerciali”:
-al primo comma che "Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti."
-al sesto comma che "Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio."
L'art. 5 fissa i parametri da utilizzare per individuare il rapporto proporzionale fra porzione di immobile esente e non esente IMU:
a) in presenza di porzioni immobiliari destinati all'una o all'altra attività, ci si deve basare sul rapporto fra le superfici: "Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista [2] la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile";
b) qualora una distinzione fisica non esista e gli spazi siano tutti ad uso promiscuo, occorre basarsi sul numero dei soggetti nei confronti dei quali viene svolta l'una o l'altra attività: "Per le unita' immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività".
c) infine, occorrerà tenere conto del criterio temporale, ove esistente: "Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali."
Sulla base della normativa e delle definizioni sopra riportati, i requisiti richiesti per godere dell’esenzione ai fini IMU, sono i seguenti:
-l’agevolazione è applicabile alle associazioni sportive, affiliate alla federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva [3];
-gli immobili devono essere utilizzati da un ente non commerciale;
-gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva;
-l’esercizio dell’attività sportiva deve avvenire con modalità non commerciali (sulla base degli stringenti principi ricordati sopra).
-in caso di immobile a utilizzazione mista, potranno essere applicati due diversi regimi: imponibile, per la parte commerciale, esente per la porzione in cui è svolta attività non commerciale.
4. Dichiarazione IMU
Ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, la dichiarazione IMU deve essere presentata dalla generalità dei soggetti passivi, entro i 90 giorni da quando è iniziato il possesso degli immobili o dalle variazioni intervenute; la prima data di scadenza era fissata allo scorso 4 febbraio 2013.
Si evidenzia che per poter beneficiare dell’esenzione relativa agli immobili destinati ad attività sportiva, vi è obbligo di presentare la dichiarazione IMU, come specificato dalla Circolare 3/DF/2012 paragrafo 11, ultimo capoverso: “il comma 3 dell’art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, concernente le modalità di applicazione dell’esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del D. Lgs. N. 504 del 1992, impone la presentazione di un’apposita dichiarazione relativa a detti immobili”.
Il Regolamento MEF 200/2012 ha però previsto la presentazione di un’apposita dichiarazione IMU per gli enti non commerciali: alla data odierna, il decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione non è stato ancora emanato.
5. Esenzione per gli immobili concessi in comodato
La condizione che gli immobile oggetto di esenzione dovessero essere oltrechè “posseduti”, anche “utilizzati” dal possessore, ha pesantemente pregiudicato la possibilità di applicare l’esenzione ICI in tutti i casi in cui un immobile venisse concesso in comodato ad un altro ente non commerciale che esercitasse una delle attività oggetto di esenzione.
Finalmente, la Risoluzione MEF nr. 4 del 04/03/2013 ha stabilito che l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) opera anche se l'immobile posseduto da un ente non commerciale è concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività agevolate dalla legge.
Resta ancora da chiarire se la nuova interpretazione troverà applicazione anche per l’IMU e per gli immobili posseduti dalle società sportive dilettantistiche.
6. Determinazione versamenti 2013
La Risoluzione MEF 7/2013 si è occupata di stabilire le modalità di determinazione della prima rata dell’IMU dovuta per il 2013 dagli enti non commerciali, individuando tre diversi momenti:
– il pagamento della prima rata 2013 (17/6/2013), la cui determinazione doveva essere effettuata sulla base degli elementi e dei dati già a disposizione, e – si precisa – “come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili”;
– il pagamento del saldo 2013 (16/12/2013), la cui determinazione dovrà necessariamente essere “stimata”, dal momento che – non avendo gli enti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale – l’importo dovuto potrà essere calcolato solo sulla base dei dati definitivi al 31 dicembre, e dunque dopo la scadenza del 16 dicembre;
– il pagamento del “conguaglio” 2013 contestualmente al versamento della prima rata 2014 (16/06/2014).
[1] L'art. 9 del D. L.vo 14/3/2011 n. 23, istitutivo dell'IMU, al comma 8 stabilisce che: "… Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992". L’art. 7, 1 comma, lettera "i", dettato per l'ICI ed applicato anche all'IMU è stato modificato dall'art. 91-bis del D.L. 24/1/2012 n. 1, che dopo le parole "allo svolgimento" ha aggiunto le seguenti: "con modalità non commerciali".