… E imponendo nuove modalità di fatturazione in materia di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, andando nuovamente (dopo l’intervento operato dalla circolare 18E del 03/08/2018) ad apportare modifiche alla disposizione agevolativa più utilizzata dalle sportive, con il risultato di stravolgerne l’impostazione.
Ci auguriamo che nel percorso della legge alla Camera si tenga conto delle proteste e delle osservazioni che già sono partite dal mondo sportivo e dai professionisti a esso collegati, e che si torni all’impostazione originaria, tesa ad agevolare i piccoli sodalizi sportivi.
Per il resto ci auguriamo che, finalmente, si metta mano ad una riforma della fiscalità dello sport attraverso un intervento di sistema, una legge quadro, discussa e condivisa con gli operatori ed i professionisti impegnati nella materia, e non si proceda più attraverso emendamenti spot alle leggi di bilancio e/o attraverso provvedimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
1. L’emendamento
L’emendamento approvato (è il n. il 10.100) integra l’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015, n. 127, per includere fra coloro che sono esonerati dall’obbligo di emissione della Fattura Elettronica, anche i soggetti che applicano il regime forfettario (opzionale) di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
E, fino a qui, non ci sarebbe nulla da obiettare, anzi: si tratta, nella sostanza, di equiparare, quanto all’adempimento relativo alla fatturazione Elettronica, i piccoli sodalizi sportivi agli operatori economici che fruiscono del regime forfettario. In sostanza, la logica è (dovrebbe essere): per i piccoli e piccolissimi operatori i costi, economici e amministrativi, del nuovo adempimento, appaiono sproporzionati e dunque, ricorre un giustificato motivo di esonero.
E qui già la prima perplessità: i soggetti in regime forfetario sono esonerati dagli adempimenti contabili e le fatture ricevute sono irrilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale; ma i soggetti in regime 398 sono comunque tenuti a documentare le proprie uscite ai fini del bilancio: come dovranno comportarsi per le fatture ricevute? sono tenuti a prelevarle comunque periodicamente dallo SDI, o organizzarsi per la ricezione via PEC o con codice identificativo? sono comunque tenuti alla conservazione elettronica? In sostanza: l’esonero dall’emissione dall’emettere fatture elettroniche è di fatto poca cosa, se debbono comunque attrezzarsi per ricevere e conservare le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori.
Poiché, però, il regime forfettario ex l. 398 si applica alle associazioni e società sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro, e tenuto conto che tali soggetti sono anche esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili (fatti salvi, per le s.s.d. a r.l., gli obblighi civilistici), viene introdotta una specifica norma per coloro che hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali un importo di ricavi superiore a 65.000 euro, prevedendo che gli stessi “debbano assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”.
Ma non è finita qui:
Il comma 01-bis 1 dispone in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità dai medesimi soggetti di cui al precedente comma (che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398), prevedendo che gli stessi, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari.
2. L’interpretazione dell’emendamento
La prima reazione (devo dire, dopo numerosi confronti con colleghi: diffusa) è stata: ma cosa vuole dire?
La seconda: ammesso che l’effetto sia voluto: dove vogliono arrivare?
Cerchiamo di capire:
- I sodalizi sportivi in regime di L. 398/1991, con ricavi inferiori a 65.000 Euro, non dovranno emettere fattura elettronica. Continueranno dunque, come il loro “colleghi” non sportivi che operano in regime forfettario, ad emettere fattura cartacea.
- I sodalizi sportivi in regime di L. 398/1991, con ricavi superiori a 65.000 Euro dovranno emettere la FE ma … non saranno loro ad emetterla, perché l’obbligo dovrà essere adempiuto dal committente o cessionario.
E qui cominciano i problemi. Interpretativi e tecnico/operativi:
2.a: se il committente/cessionario è un’altra società sportiva in regime di l. 398, che succede? L’ipotesi non è rara. Si pensi a tutti quei casi in cui un impianto sportivo è gestito da una a.s.d. / s.s.d. e i fruitori delle ore/palestra sono altre a.s.d. / s.s.d. che hanno optato per il regime forfettario 398. In questi casi, chi emette la fattura?
2.b: si tratta di una fattura emessa materialmente dal cessionario/committente in nome e per conto del cedente/sodalizio sportivo, oppure
2.c: si tratta di un’autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente?
La questione, come appare evidente, non è né banale né meramente formale, tutt’altro:
- Se si tratta di una fattura elettronica “normale” emessa per conto terzi dal cessionario/committente, poi il cedente/sodalizio sportivo ne dovrà avere una copia e, soprattutto, la fattura sarà emessa con esposizione dell’IVA, sarà pagata alla sportiva “IVA compresa”, e la sportiva continuerà, come ora, a versare il 50% dell’IVA esposta in fattura, trattenendosi il restante 50% quale compensazione forfettaria dell’IVA su acquisti, in relazione ai quali non è ammessa la detrazione. Ma, se così fosse, non se ne riesce a vedere né la finalità, né l’utilità. Soprattutto, si aggraverebbero gli adempimenti dei clienti dei sodalizi sportivi, che potrebbero essere portati a ridurre i rapporti con tali soggetti.
- Se, invece, si trattasse di “autofattura elettronica”, i problemi sarebbero molto più complessi, e impattanti.
Innanzitutto, appare una forzatura l’ipotesi di inserire una nuova ipotesi di autofatturazione in un emendamento alla legge di bilancio in materia di FE, senza apportare modifiche all’art. 17 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA).
Ma, soprattutto, se di autofatturazione si trattasse effettivamente, il risultato sarebbe oltremodo impattante in termini sostanziali: infatti, con l’autofattura, il cliente/cessionario non paga l’IVA al cedente/prestatore del servizio, perché la autoliquida registrandola sia sul registro degli acquisti che sul registro delle vendite, compensandola, esattamente come accadrebbe se ricevesse (e pagasse) una fattura di acquisto con IVA esposta.
Per il cedente/prestatore società sportiva sarebbe invece una rivoluzione: non esponendo in fattura (e non incassando) l’IVA, non potrebbe procedere al versamento del 50% della stessa e si troverebbe, di fatto, a pagare il 100% dell’imposta, con buona pace della previsione di legge della 398. Il tutto, continuando a non poter detrarre l’IVA sugli acquisti.
In termini concreti, tale “scherzo” costerebbe 11.000 Euro ogni 100.000 Euro fatturati.
Una sportiva che utilizzasse tutto il plafond della 398 (400.000) dovrebbe sopportare un onere di 44.000 Euro.
Credo di essere facile profeta se dico che molti bilanci “salterebbero”.
La ragionevolezza porta a concludere che l’ipotesi giusta sarà la 2b, e non la 2c. Nel qual caso la ratio parrebbe essere: trattandosi di importi rilevanti è necessario che vengano certificati con fattura elettronica, ma non si è voluto comunque gravare il sodalizio sportivo dell’onere di emissione e lo si è quindi trasferito sul cessionario/committente.
Tutto chiaro, se non vi fosse quell’ “assicurano”: siamo proprio certi che “assicurarsi” che il cessionario/committente emetta la fattura per loro conto sia più semplice che emetterla da soli?
Pare proprio opportuno che alla Camera “ci mettano mano” riscrivendo la norma in maniera più chiara ed eventualmente ripensando una agevolazione che tale non pare essere.
3. La casistica delle sponsorizzazioni
I dubbi, tuttavia, permangono, e aumentano, leggendo la seconda parte dell’emendamento:
Come si è visto, il comma 01-bis prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità sottoscritti dalle sportive che applicano il regime forfettario ex L. 398 siano adempiuti dai cessionari.
In tutti i casi, anche qualora la società sportiva abbia un volume d’affari inferiore a 65.000 Euro.
Di nuovo: qual è l’utilità? Qual è lo scopo?
Per i soggetti con ricavi superiori a 65.000 Euro la disposizione appare ridondante, in quanto rientrerebbe nella casistica generale del primo comma.
Dunque, i soggetti incisi da tale disposizione sono le “piccole” sportive con ricavi sotto i 65.000 Euro che, a questo punto, in relazione alle prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione non potranno più emettere fattura cartacea ma dovranno “delegare” l’adempimento allo sponsor che, a seconda di quale sarà l’interpretazione corretta, dovrà emettere FE “in nome e per conto” ovvero “autofattura elettronica” con tutte le conseguenze di cui sopra.
Così inquadrata la questione, seguendo per ora l’ipotesi 2b, le due disposizioni vanno lette, e paiono motivate, come segue:
a) per non gravarli di adempimenti, i soggetti in regime 398 (non necessariamente sportivi) sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica
b) nel caso che essi movimentino importi rilevanti, ovvero se superano 65.000 euro di ricavi, la fattura deve comunque essere emessa, e devono farlo i loro cessionari/committenti
c) nel caso di pubblicità e sponsorizzazioni, tipologia di operazioni che spesso hanno dato luogo a frodi e in generale violazioni, tale obbligo di fatturazione elettronica a carico dei cessionari/committenti vige anche per importi modesti, e quindi anche sotto il limite dei 65.000 euro.
Così impostata, i provvedimenti hanno certamente una loro logica, ma con un costo a carico proprio delle piccole associazioni che probabilmente il legislatore non ha considerato: immaginiamo il caso (molto frequente) di una piccola a.s.d. di calcio che chiede ai negozianti di quartiere di esporre un proprio cartello pubblicitario per cifre che oscillano tra i 200 e i 500 Euro all’anno: ora questa squadretta dovrà chiedere ai propri sostenitori, oltre ai denari, anche di accollarsi l’obbligo della FE in nome e per conto ovvero della “auto fattura elettronica”. La risposta che spesso incontrerà la lasciamo immaginare ai lettori.
Seguendo invece l’ipotesi 2c, ovvero che
si trattasse di una autofattura e quindi senza pagamento dell’IVA,
come già detto la conseguenza sarebbe che tutti i soggetti in 398 si troverebbero di fatto a non godere più della detrazione forfetaria IVA, con conseguenza facilmente immaginabili sul loro equilibrio patrimoniale e finanziario (e qualche sommesso dubbio di compatibilità con la normativa IVA comunitaria: forse a Bruxelles soggetti con IVA a valle del 22% che non detraggono un euro dell’IVA pagata a monte magari potrebbero non piacere ….).
4. Un appello
Considerato tutto quanto sopra esposto, sorge spontaneo rivolgere un appello al legislatore: fermatevi.
A quanto ci risulta questa sollecitazione è già stata operata da personaggi politici vicini agli ambienti sportivi, e ci auguriamo venga accolta.
Nel nostro piccolo, se ci possiamo permettere, la proposta che faremmo è la seguente:
- per i sodalizi con ricavi inferiori a 65.000 Euro: esonero dall’obbligo di FE per tutte le prestazioni (comprese le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione). La fattura, in questo caso, sarebbe emessa, e consegnata al cliente, in modalità cartacea. L’esonero comporterebbe il permanere, in capo ai soggetti emittenti, per evidenti ragioni di controllo, dell’obbligo dello “spesometro”. Sarebbe auspicabile l’allargamento dell’esonero a TUTTI i soggetti in 398, indipendentemente dal volume di ricavi prodotti, ma ci rendiamo conto delle esigenze di controllo e di recupero di imposta alla base del nuovo emendamento
- per i sodalizi con ricavi compresi tra 65.000 e 400.000 gli obblighi di fatturazione elettronica dovranno essere assicurati dai cedenti/prestatori di servizio, cioè dai sodalizi sportivi: più lineare, e ci pare altrettanto efficace
Corollario di tale impostazione è che la fattura sarà emessa – in tutti i casi – con IVA esposta, e il sodalizio continuerà a versarne il 50% a compensazione dell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti.
5. Quale futuro per la legge 398, e per la fiscalità dello sport in generale?
Dopo 27 anni di dignitosissima, e utilissima, esistenza, la Legge 398 ha subito, negli ultimi mesi, una serie di attacchi che ne stanno minando i principi di base:
- Prima la circolare 18E del 03/08/2018 ha previsto, come evidenziato in precedenti Newsletter, che “non è più vero” che (come è stato operato da 27 anni a questa parte né, a nostra conoscenza, è mai stato contestato che non andasse bene) TUTTI i ricavi commerciali possono rientrare nel plafond. E’ stata operata una distinzione tra attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (che rientrerebbero nella 398) e attività commerciali NON CONNESSE agli scopi istituzionali, che NON RIENTREREBBERO nella 398.
Conseguentemente, per tali attività l’IVA (e le imposte) andrebbe liquidata secondo i criteri normali (IVA su vendite – IVA su acquisti inerenti) con l’ulteriore conseguenza che non sarebbe più vero che l’ASD in 398 sarebbe esonerata dagli obblighi di contabilizzazione, liquidazione e dichiarazione di cui al titolo II del decreto IVA: per le attività non connesse il sodalizio dovrebbe infatti operare come una ordinaria società commerciale, mentre per le attività connesse potrebbe proseguire a operare come in passato.
Con una ulteriore specifica: tra le attività non connesse sarebbero compresi i bar, i ristoranti ed i punti vendita di abbigliamento sportivo “non legati all’evento sportivo”, nonché, addirittura, lo svolgimento delle attività “non più sportive” in quanto non ricomprese nelle delibere CONI del 2017, ancorchè previste nell’oggetto sociale del sodalizio. Come abbiamo già scritto, ci auguriamo che si sia trattato in un banale “scivolone” di chi ha scritto il punto 6.2 della Circolare, e che tutto ciò finisca nel medesimo, sereno oblìo, nel quale è finita la (illegittimamente restrittiva) locuzione “connesse agli scopi istituzionali” contenuta nell’art. 9 del D.P.R. 544/99, da sempre ignorata. Certo è che il punto 6.2 della Circolare esiste, e non possiamo certo semplicemente ignorarlo.
- Poi, questo emendamento in materia di fattura elettronica, con tutte le conseguenze sopra evidenziate.
Il mal di testa è assicurato.
Ci chiediamo: cosa rimane, a questo punto, dello spirito della Legge 398?
Siamo sicuri che tutto ciò vada a vantaggio dello sport dilettantistico?
Oppure ci si è resi conto dello squilibrio che si è creato con gli enti associativi “non sportivi” che, dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore non potranno più beneficiare dell’agevolazione? E, dunque, si sta scientemente, e surrettiziamente, depotenziando la norma anche per le sportive?
Ripetiamo l’appello: ripensateci.
E, soprattutto, date vita ad un vero disegno di riforma della fiscalità dello sport (come avvenuto con il Terzo Settore – magari evitando di ripetere gli stessi errori) con una legge “di sistema” che dia ascolto ai soggetti coinvolti.
Lo chiediamo da tanti anni. Sarà la volta buona?