Attività didattica svolta dalle associazioni/società sportive dilettantistiche: problematica inerente all’esenzione Iva ai sensi dell’art.10, primo comma, n.20 del DPR 26 ottobre 1972, n.633. |
Problema Molte associazioni/ società sportive dilettantistiche, regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, svolgono, conformemente alle proprie finalita’ statutarie, anche attivita’ didattiche, organizzando corsi di formazione e di avviamento in alcune discipline sportive riconosciute dal CONI. Ci si chiede se i proventi derivanti da tali corsi siano soggetti a iva o torni applicabile l’esenzione iva, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.20 del DPR 26 ottobre 1972, n.633. Il citato articolo dispone, infatti, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese…omissis…”. Per poter beneficiare dell’esenzione IVA sulle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’, nonche’ a quelle didattiche di ogni genere, rese da soggetti diversi dalle Onlus, e’, dunque, necessario che siano realizzate due condizioni: 1) le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole; 2) che tali istituti o scuole siano riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Agenzia L’Agenzia delle Entrate, sul punto 1 aveva avuto modo di chiarire che alla terminologia “istituti o scuole” “deve essere attribuito valore meramente descrittivo,….e non il significato di un’elencazione tassativa di soggetti ammessi ad usufruire del regime d’esenzione” (risoluzioni n. .77 e n. 129, rispettivamente del 28 maggio 2001 e 18 settembre 2001). Conseguentemente, tutte le attivita’ educative dell’infanzia e della gioventu’, ovvero didattiche, sono suscettibili di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, purche’ poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. L’individuazione dei soggetti idonei al rilascio di siffatto riconoscimento e’ stata gia’ oggetto di numerosi interventi da parte dell’amministrazione finanziaria. In particolare, la citata risoluzione n.129 del 2001, richiamando precedenti pronunce, ha confermato l’indirizzo interpretativo assunto in materia, secondo il quale “… il riconoscimento puo’ essere rilasciato anche da organismi diversi…” dalla pubblica amministrazione a condizione che gli stessi siano “sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del Ministero competente”. Con riferimento all’attivita’ didattica ed educativa svolta da associazioni sportive, si è stato ritenuto che il riconoscimento potesse essere effettuato anche dalle Federazioni sportive, riconosciute dal CONI, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e attivita’ culturali (cfr. risoluzione n.360751 del 13 aprile 1978, n.361426 del 26 maggio 1978 e n.551 del 30 dicembre 1993). In sostanza l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto l’esenzione iva anche alle prestazioni didattiche concernenti l’insegnamento di discipline sportive, purche’ svolte da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive Federazioni. Successivamente, con risoluzione n.150 del 10 agosto 1994, ha precisato che il riconoscimento di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR n.633 del 1972, deve riguardare specificatamente il corso, educativo o didattico, che l’organismo intende realizzare. Soluzione Concludendo: b) qualora il corso sia effetuato, anche dietro pagamento di corrispettivo specifico, nei confronti di un socio del |
ATTIVITA’ DIDATTICA svolta dalle associazioni/società sportive dilettantistiche: problematica inerente all’ESENZIONE IVA ai sensi dell’art.10, primo comma, n.20 del DPR 26 ottobre 1972, n.633
Problema Molte associazioni / società sportive dilettantistiche, regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, svolgono, conformemente alle proprie finalita' statutarie, anche attivita' didattiche, organizzando corsi di formazione e di avviamento in alcune discipline sportive riconosciute dal CONI. Ci si chiede se i proventi derivanti da tali corsi siano soggetti a iva o torni applicabile l’esenzione iva, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.20 del DPR 26 ottobre 1972, n.633. Il citato articolo dispone, infatti, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese...omissis…". Per poter beneficiare dell'esenzione IVA sulle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu', nonche' a quelle didattiche di ogni genere, rese da soggetti diversi dalle Onlus, e', dunque, necessario che siano realizzate due condizioni: 1) le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole; 2) che tali istituti o scuole siano riconosciuti da pubbliche amministrazioni.