In precedenti newsletter (da ultimo, per un riepilogo delle disposizioni succedutesi nel corso di questi ultimi mesi si v. Certificati medici e defibrillatori, in LE NOVITA’ (E I DUBBI) DELL’ESTATE 2013 di Giuliano Sinibaldi) abbiamo dato conto delle modifiche legislative in tema di certificati per la pratica sportiva, modifiche che si erano concluse con il d.l. 21/06/2013 n. 69, che all'art. 42-bis (intestato "Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria") stabiliva quanto segue:
"1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 … e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013"
2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attivita' sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma".
Ricordiamo che l'art. 3, co. 2, del Decreto 24/4/2013 stabilisce che: "I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito".
Il secondo comma dell'art. 42-bis riportato qui sopra viene ora sostituito da una nuova formulazione, più estesa e dettagliata, che però lascia qualche dubbio.
La norma modificatrice è il d.l. 31/8/2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013 2013 n. 125; una di queste modificazioni riguarda l'inserimento dell'art. 4 del comma 10-septies, che sostituisce il secondo comma dell'art. 42-bis riportato qui sopra con il seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Ci sarà tempo per esaminare nel dettaglio questa più articolata disposizione, nel darne conto ora ci paiono opportune un paio di brevi considerazioni.
In primo luogo viene ampliata la platea dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione: accanto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta (esclusivamente per i loro assistiti, limitazione introdotta dal Decreto del 24/4/13) e agli specialisti in medicina dello sport (originariamente non previsti dall'art. 42-bis e introdotti dal Decreto del 24/4/13), vengono abilitati anche i medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI. L'ampliamento è stato salutato ovviamente con grande soddisfazione da tale Federazione, che ha emanato il Comunicato stampa che si allega.
In secondo luogo, ed è il periodo che temiamo potrà avere conseguenze sull'operatività dei prossimi mesi, viene fatto rinvio a linee guida che stabiliranno quando e come per il rilascio dei certificati sarà necessario avvalersi di un esame clinico e di accertamenti specifici, compreso l'elettrocardiogramma.
Ci pare ovvio che fino all'emanazione di tali linee guida la disposizione non sarà operante e dato il numero, l'importanza e l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, temiamo che i tempi per tale emanazione non saranno brevissimi.
Il timore è che in questa fase di "sospensione" della efficacia della norma possano verificarsi comportamenti disomogenei soprattutto fra i medici di medicina generale: ci risulta che già ora la semplice previsione del II comma dell'art. 42-bis sopra riportata ("Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma") abbia spinto molti di essi a richiedere in via generale, per prudenza, l'elettrocardiogramma.