In un articolo a firma di Gianpaolo Concari (Trasparenza obbligatoria per i contributi pubblici) pubblicato nella scorsa Newsletter Fiscosport, oltre alla approfondita descrizione degli obblighi nascenti dalla norma introdotta con l’art. 1, co. 125-129, della legge 4 agosto 2017 n. 124, si dava conto della irrisolta questione relativa alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dell'ammontare dei contributi ricevuti da a.s.d. e s.s.d.
A oggi, 8 marzo 2018 (data di uscita del presente articolo) si registra una sola novità che non è affatto risolutiva: si tratta infatti della richiesta di chiarimenti che non ha ancora avuto seguito.
Vediamo in dettaglio: del parere inviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dello Sviluppo economico già ha dato conto G. Concari nell'articolo ricordato sopra. Lì il Direttore Generale del MdL afferma espressamente che a costituire oggetto dell’obbligo di pubblicità dovrebbero essere gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, e di conseguenza la pubblicità e trasparenza dovranno essere assicurate entro il 28 febbraio 2019.
Si tratta – lo ricordiamo – di una comunicazione assolutamente non vincolante, neppure per le amministrazioni sottostanti la propria area di competenza.
Così interpellato, il MISE ha ritenuto a sua volta di dover investire della questione il Consiglio di Stato: a leggere il documento allegato si noterà tra l'altro che non reca né una data né un protocollo in partenza, e nemmeno riporta il nome dell'ufficio e/o del funzionario che lo ha scritto…
In buona sostanza l'incertezza permane. E nelle situazioni di dubbio non possiamo che consigliare comunque la pubblicazione sul proprio sito (o nella nota integrativa al bilancio) dei contributi ricevuti se complessivamente superiori a 10mila euro (dai quali vanno esclusi, come già sottolineato da G. Concari, i contributi derivanti dal 5 per mille e le agevolazioni fiscali).
La buona notizia, a voler esser ottimisti a tutti i costi, è che in questa situazione dubitiamo che una qualche amministrazione potrebbe procedere alla richiesta di restituzione delle somme ricevute (sanzione prevista per il mancato ottemperamento dell'obbligo di pubblicazione).