1. Definizione atti di accertamento – Art. 7
Il provvedimento dell'Agenzia fornisce indicazioni operative sulla procedura che le associazioni e società sportive dilettantistiche devono seguire per definire gli atti dell’accertamento: sono previste infatti modalità specifiche per ASD e SSD rispetto alla procedura ordinaria indicata per tutti gli altri contribuenti.
Le ASD e SSD possono accedere alla definizione agevolata se:
- nel periodo di imposta oggetto di definizione risultano iscritte nel Registro Coni;
- l’ammontare di ciascuna delle maggiori imposte IRES o IRAP, indicate nell’atto da definire, non sia superiore a euro 30.000.
La procedura può riguardare esclusivamente:
- gli avvisi di accertamento notificati prima del 24/10/2018 (entrata in vigore del d.l. 119/2018) per i quali entro tale data non è stato proposto ricorso,
- gli accertamenti con adesione non perfezionati entro il 24/10/2018.
Il beneficio consiste in un taglio del 50% delle maggiori imposte IRES e IRAP, mentre la maggiore IVA dovrà essere versata per intero. Inoltre andranno corrisposti il 5% delle sanzioni irrogate e il 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica.
Per definire gli avvisi di accertamento le modalità da adottare sono le seguenti:
la ASD o SSD, per la compilazione dell’F24, deve utilizzare i dati contenuti nel prospetto ricevuto con l’avviso di accertamento indicando i relativi codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento.
Dovrà pagare:
- Il 50% delle maggiori imposte IRES e IRAP e il totale della maggiore IVA indicata nell’atto;
- il 5% delle sanzioni calcolato sul totale di quelle irrogate, sia del prospetto A che del prospetto B dell’avviso di accertamento
- il 5% degli interessi calcolati sull’importo degli interessi relativi a ciascun tributo, cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa,
La procedura si perfeziona versando il dovuto in unica soluzione (o la prima rata) entro il prossimo 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.
In caso di definizione agevolata degli accertamenti con adesione, nell’F24 vanno utilizzati i dati contenuti nel prospetto ricevuto al momento della sottoscrizione dell’atto, riducendo gli importi sulla base della specifica norma di riferimento. Poiché nel prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi e per intero, mentre le sanzioni irrogate e definite sono calcolate separatamente per ciascuna imposta nella misura agevolata di un terzo del minimo, si può richiedere assistenza all’ufficio con il quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi.
Si ricorda che per accertamenti con adesione non perfezionati si intendono quegli accertamenti in relazione ai quali alla data del 24/10/2018 sia stato sottoscritto l’atto di adesione, ma non si sia ancora proceduto al pagamento dello stesso (ovvero della prima rata). Infatti è solamente al momento del pagamento che l’atto di adesione “si perfeziona”.
Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 23 novembre l’intero importo o la prima rata.
Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per avvalersi della procedura (e perfezionarla), occorre manifestare la volontà tramite comunicazione in carta libera, da produrre all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento. Sono ammesse la presentazione diretta, tramite raccomandata A/R o via posta elettronica certificata.
Non si può accedere alla definizione agevolata:
• in caso di atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso;
• in assenza di iscrizione al Registro Coni;
• se ciascuna delle maggiori imposte IRES o IRAP contestata superano € 30.000,00.
In questi casi è tuttavia possibile avvalersi della procedura di cui all’art. 7, comma 2, lettera b) prevista per la generalità dei contribuenti.
Condizioni di maggior favore, rispetto alle altre categorie di contribuenti, sono previste per le ASD e SSD anche nel caso in cui penda il giudizio relativo all’accertamento tributario, cioè nel caso in cui alla data del 24/10/2018 sia già stato presentato il ricorso c/o la C.T.P. competente
Infatti in questa ipotesi, purché si sia in presenza di decisioni per le quali non si sia formato ancora il giudicato, cioè sia stata emessa una sentenza di C.T.P. e/o di C.T.R. ma avverso la stessa sia stato proposto appello o ricorso per Cassazione, le associazioni e società iscritte nel registro Coni dovranno versare:
- il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi se non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado.
- il 10% del valore della lite e il 5 % di sanzioni e interessi nel caso in cui l’ultima decisione assunta (in Commissione tributaria provinciale o regionale) sia stata favorevole al contribuente
- il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e interessi in caso di soccombenza, invece, nell’ultimo giudizio, del sodalizio sportivo.
La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019, e con il versamento, entro la stessa data, degli importi dovuti, in una unica soluzione o prima rata. E’ ammesso il pagamento rateale per gli importi dovuti che superano i 1.000 euro, in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti (per quelle successive alla prima) il 31/8, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019.
2. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – ART. 1
Le ASD e SSD possono, al pari degli altri contribuenti, regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 24/10/2018 in materia di:
- imposte sui redditi e relative addizionali
- contributi previdenziali;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- Irap;
- Ivie e Ivafe;
- Iva;
presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà possibile regolarizzare solo le posizioni per le quali, alla data del 24.10.2018, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Le imposte che risulteranno dalla dichiarazione integrativa presentata dovranno essere versate entro il 31.05.2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ esclusa la possibilità di compensazione.
La definizione si considererà perfezionata con la presentazione della dichiarazione entro il 31.05.2019 e il versamento, sempre entro la stessa data, delle imposte dovute, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile, infatti, rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
3. Dichiarazione integrativa speciale – ART. 9
Le ASD e SSD potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini:
- delle imposte dirette e relative addizionali;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- delle ritenute;
- dei contributi previdenziali;
- dell’ Irap;
- dell’ Iva.
L’integrazione degli imponibili avverrà presentando una dichiarazione integrativa speciale entro il 31.05.2019, e versando gli importi dovuti.
L’integrazione sarà possibile entro il limite di 100mila Euro di imponibile annuo, e purché non superi di oltre il 30% quello già dichiarato. Sul maggiore imponibile si applicheranno, per ciascun periodo d’imposta:
- un’imposta sostitutiva del 20%;
- un’aliquota media per l’IVA risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato. Nei casi in cui sia impossibile determinare l’aliquota media si potrà applicare l’aliquota ordinaria.
Le somme dovute dovranno essere versate, senza possibilità di compensazione, entro il 31.07.2019 in un’unica soluzione. In alternativa sarà possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali di pari importo, in tal caso la prima rata dovrà essere versata entro il 30.09.2019.
La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata se il contribuente:
- non ha presentato anche solo una delle dichiarazioni cui era tenuto per i periodi d’imposta dal 2013 al 2016;
- presenta la dichiarazione integrativa dopo aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione di tale procedura agevolata.