Il nuovo decreto impone una serie di misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 efficaci a partire dal 4 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 che per comodità analizziamo secondo lo schema seguente.
In tutto il territorio nazionale
- attività agonistiche: a porte chiuse e con controllo medico
Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato e le sedute di allenamento degli atleti agonisti sono consentiti – tranne che nei comuni della zona rossa – all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico: in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano [art.1 comma 1 lett.c)]
Il riferimento espresso alle sedute di allenamento degli atleti agonisti porta a ritenere che le manifestazioni e gli eventi contemplati dalla disposizione siano esclusivamente quelli a carattere agonistico. Se ne trova conferma anche nella nota diramata dal CONI in data 4 marzo 2020 in riferimento ad analoghe prescrizioni per le zone gialle ora estese a tutto il territorio nazionale. Al riguardo si ritiene che, anche ai fini della presente disposizione, per la definizione di tesserato agonista e attività agonistica si debba fare riferimento al D.M. 18 febbraio 1982 recante “norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” secondo il quale “la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”.
La presentazione di un certificato medico per attività agonistica se è indubbiamente obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’attività agonistica non è di per sé rilevante ai fini della qualificazione dell’atleta come agonista; il carattere distintivo è dato dal riconoscimento dell’attività sportiva come agonistica da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Più problematico, allo stato, appare il contenuto dell’obbligo di sottoporre a controllo medico atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori che partecipino alle sedute di allenamento e/o agli eventi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.
Il riferimento al “proprio personale medico” sembra far pensare al medico sportivo della squadra, peraltro obbligatorio soltanto per le società professionistiche, ed è quindi plausibile che si possa intendere qualunque medico allo scopo incaricato dalla società al fine di effettuare i controlli imposti dalla norma, salvo diverse ulteriori precisazioni. Al riguardo è auspicabile che vengano quanto prima fornite adeguate indicazioni tecniche da parte del Ministero della Salute o di altri organismi competenti sulle tipologie e frequenza degli interventi ritenuti idonei a contenere il rischio di diffusione del virus.
Il tenore e la logica del provvedimento impongono comunque di considerare condizione necessaria per lo svolgimento dei predetti eventi, manifestazioni e allenamenti l’effettuazione dei controlli.
Si ricorda inoltre che l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con avviso del 2 marzo 2020, in relazione ai provvedimenti adottati per gli eventi sportivi agonistici nelle zone gialle – ed ora estesi a tutto il territorio nazionale – ha raccomandato di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
- sport di base : palestre, piscine e centri sportivi aperti a condizione che si possa rispettare la distanza anti contagio
Le attività sportive di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del c.d. droplet e quindi purché sia possibile mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Si evidenzia che il rispetto della distanza anti contagio vale anche per le attività all’aperto, oltre che per gli spogliatoi.
- manifestazioni ed eventi sportivi non agonistici, ludici, associativi, culturali e di qualsiasi altra natura
Ai sensi dell’art.1 comma 1 lett.b) sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, quando comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale di almeno un metro). Vanno qui ricompresi, anche se non specificamente menzionati, tutti gli eventi e le manifestazioni sportive e ludico motorie diverse da quelle agonistiche [per le quali vige la specifica prescrizione della lett.c)]
- attività convegnistica o congressuale
Si segnala per quanto di interesse, ad esempio per le attività formative, che ai sensi dell’art.1 comma 1 lett.a) è sospesa ogni attività convegnistica e congressuale.
L’art. 2 del Decreto prevede inoltre una serie di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale e individua all’allegato 1 una serie di misure di prevenzione igienico sanitaria da valere in generale per tutti i cittadini e per qualsivoglia attività.
Le riscriviamo di seguito con evidenza delle specifiche indicazioni per le attività sportive.
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Tra le norme di informazione il decreto offre infine qualche spunto per organizzare le attività sportive al tempo del Coronavirus con una raccomandazione rivolta anche alle associazioni culturali e sportive, oltre che ai comuni e per gli altri enti territoriali: quella di “offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero presso il domicilio degli interessati”.
VENETO, EMILIA-ROMAGNA, Province di Pesaro-Urbino e Savona
In sostanza le prescrizioni già adottate dal D.P.C.M. del 1 marzo 2020 e valide fino all’8 marzo per le c.d. zone gialle vengono ora estese a tutto il territorio nazionale dal nuovo decreto, ma con ulteriori specificazioni che vanno dunque a sovrapporsi e cumularsi con quelle già in atto: quindi per attività agonistiche, apertura palestre, piscine e centri sportivi si rinvia a quanto sopra.
Si evidenzia inoltre che nelle zone gialle valgono anche le precedenti prescrizioni.
In particolare si segnalano, per l’interesse sportivo, la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo non agonistico o religioso anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico e anche a prescindere dall’affollamento che non consenta il rispetto della distanza anti contagio.
LOMBARDIA e Provincia di Piacenza
Il sovrapporsi dei provvedimenti e la previsione all’art.4 del D.P.C.M. 4.3.2020 di far salva l’applicazione delle precedenti prescrizioni per le zone gialle, comportano, in base a una interpretazione letterale delle disposizioni, che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 in Lombardia e in Provincia di Piacenza continuano a essere sospese le attività delle palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori.
L’efficacia delle disposizioni già previste per le zone gialle dal Decreto del 1 marzo si intendono prorogate fino al 3 aprile 2020, come ha chiarito l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’aggiornamento pubblicato sul sito istituzionale, superando quindi i dubbi e le incertezze sulla cessazione delle misure speciali per le zone gialle e per Lombardia e Provincia di Piacenza alla data dell’8 marzo.
Comuni della zona rossa (in Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto: Vò – allegato 1 D.P.C.M. 1.3.2020)
Si continuano ad applicare le prescrizioni del Decreto 1 marzo 2020 e si applicano cumulativamente anche le prescrizioni del nuovo decreto, ove più restrittive.
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In chiusura una precisazione importante: l’inosservanza delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica essendo dettate per la tutela della salute pubblica e quindi per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica, possono essere punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 codice penale.