Il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 30/01/2018 ha emanato un decreto che dispone in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l’invio entro il 28 febbraio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai donatori e alle erogazioni liberali deducibili o detraibili eseguite nell’anno precedente raccolte dai seguenti soggetti:
- Onlus di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, d.lgs. 460/97
- associazioni di promozione sociale ex art. 7, legge 383/2000
- associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 22/01/2004 n. 42
- associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Sono escluse (perché non citate) le associazioni sportive dilettantistiche, salvo quelle che hanno anche la qualifica di Onlus anche se, qualora la sperimentazione andasse a buon fine, è lecito presumere che l’obbligo sarà esteso alla generalità delle erogazioni liberali, nell’ottica di giungere alla precompilazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti.
La disposizione vale per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 117/2017 e riguarda perciò quelle erogazioni effettuate mediante il sistema bancario, gli uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili quali carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari non trasferibili, assegni circolari.
Nello stesso decreto si dispone che siano comunicati anche i dati relativi alle erogazioni liberali eventualmente rimborsate con l’indicazione del soggetto al quale è stata rimborsata e l’anno in cui era stata originariamente effettuata l’erogazione.
Ovviamente, essendo una fase sperimentale, non sono previste sanzioni a carico delle organizzazioni destinatarie del provvedimento che non effettueranno l’invio.
Lo scorso 9 febbraio 2018, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 34431 che ha fornito le modalità di invio e le specifiche tecniche dei flussi informatici da inoltrare alla stessa agenzia.
I flussi saranno controllati attraverso un software gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate nella piattaforma “Desktop Telematico” e inoltrati attraverso i canali Entratel (intermediari) o Fisconline nel caso in cui l’ente sia autorizzato ad utilizzarlo.
Al momento, se si intende utilizzare il software di controllo, occorre installarlo districandosi tra i meandri del “desktop telematico” fornito dall’Agenzia delle entrate.
A beneficio di chi non è abilitato all’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, segnalo che il file di installazione di questo applicativo può essere reperito in questa pagina del sito dell’Agenzia delle entrate.
Occorre però tenere presente che, prima di installare il desktop telematico, occorre anche effettuare il download e l’installazione della Java Virtual Machine seguendo le istruzioni qui
Ma come spesso accade per i software distribuiti dall’Agenzia delle entrate, i link alla JVM non sono aggiornati perché la versione 1.7 segnalata è stata nel frattempo dismessa dalla Oracle. Si viene perciò reindirizzati in un’ulteriore pagina dove, il malcapitato sceglierà (probabilmente a caso) la versione di Java (che a lui appare) più appropriata.
Una volta installato il desktop telematico, si attivano i controlli andando in entratel/help/installa nuovo software. Si spunta la casellina “controlli comunicazioni da Enti, Ordini professionali, Gestori servizi pubblici” e con il tasto “avvia” si attivano i controlli per gli invii facoltativi.
Al di là delle questioni prettamente tecniche, si sottolinea che l’Agenzia delle entrate fornisce gratuitamente, ad oggi, solo il software di controllo.
Il programma che deve costruire il flusso di informazioni deve essere invece prodotto autonomamente dall’ente dichiarante o acquistato sul mercato.
In ogni caso l’ente dovrà immettere in modo massivo tutti i dati dei propri donatori richiesti dalla norma o, in alternativa, partire dai flussi informatici provenienti dal sistema bancario, da Poste Italiane o dai gestori delle carte di credito / debito / prepagate che, una volta riversati nella contabilità dell’ente, dovranno essere integrati coi dati mancanti o emendati da quelli errati (specialmente il codice fiscale).
Si pongono poi problemi di ordine pratico in merito alla gestione della privacy poiché il soggetto donatore potrebbe anche esercitare il proprio diritto di opposizione alla divulgazione dei dati relativi alle donazioni effettuate.
In tal caso l’opposizione potrà essere esercitata:
- direttamente, comunicandola all’ente beneficiario dell’erogazione liberale al momento dell’erogazione stessa attraverso la banca/ufficio postale ecc. e comunque entro il 31/12 dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione;
- oppure comunicandola all’Agenzia delle entrate qui, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione la propria volontà.
Conclusioni
L’operazione è certamente complessa e onerosa per tutti i soggetti coinvolti:
- il donatore che intendesse portare in detrazione/deduzione l’erogazione liberale, oltre che effettuarla con mezzi tracciabili (era già abituato da tempo), dovrà portare con se il codice fiscale oppure segnalare che intende opporsi all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata;
- i flussi che attualmente giungono dal sistema bancario e che sono utilizzati dagli enti maggiori, per la contabilizzazione automatica delle erogazioni liberali, devono essere modificati nel loro tracciato record perché dovranno accogliere le informazioni richieste per l’adempimento e quindi occorrerà un adeguamento di tutto il sistema bancario-enti non profit. Rivoluzione di non piccolo impatto e di non facile applicazione;
- i piccoli enti non profit si troveranno a dover gestire manualmente un adempimento ulteriore a cui corrisponderà un aggravio di costi perché al momento non c’è una procedura gratuita, distribuita dall’Agenzia delle entrate, che permetta la compilazione del database erogazioni liberali, oltre alla necessità di trovare risorse umane per l’adempimento.
Leggendo qua e là le norme tecniche, sembra di comprendere che il codice fiscale ammesso sia solo quello delle persone fisiche. Il sistema perciò non dovrà accogliere le erogazioni liberali provenienti dalle imprese in forma societaria.
Restano altresì escluse le erogazioni liberali provenienti dalle associazioni sportive dilettantistiche e da tutta una serie di altri soggetti per i quali sono previste comunque la deduzione/detrazione.