Le Società sportive dilettantistiche, quindi costituite nella forma di S.r.l. o S.p.A., possono erogare compensi al socio-amministratore in relazione alla carica sociale ricoperta, purché entro il limite previsto dal D.P.R. n. 645/1994 per la funzione di presidente del collegio sindacale delle S.p.A.. Solo in tale ipotesi le somme erogate non costituiscono distribuzione indiretta di utili.
La precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 25/01/2007, in risposta ad un interpello posto da un centro Sportivo costituito come società sportiva Dilettantistica S.R.L.. Si tratta del documento che ha chiarito anche altri punti controversi in materia.
Tale risoluzione ha poi precisato che i compensi esclusi da tassazione (entro il limite massimo di 7.500 euro), di cui alla lett. m) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, percepiti dal socio in qualità di istruttore e allenatore nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, possono essere erogati purchè non superiori del 20% rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. Diversamente, come già ricordato per la fattispecie del socio amministratore, superando il predetto limite l’erogazione di tali somme darebbe luogo ad una distribuzione indiretta di utili.
Un’ulteriore fattispecie presa in esame dalla risoluzione n. 9/E riguarda la percezione di un canone di locazione di immobili affittati dai soci fondatori in favore della società sportiva di cui fanno parte. Secondo l’Amministrazione finanziaria si configura l’ipotesi di distribuzione indiretta di utili, in violazione di quanto disposto dall’art. 90, comma 18, lett. d) della Legge n. 289/2002, qualora il canone praticato sia superiore a quello di mercato, determinato in base al valore normale (ai sensi dell’articolo 9 del TUIR).
In definitiva, ha ammonito la risoluzione, deve essere accertato se, in concreto, mediante il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci, che, invece, come è noto non è ammessa per gli enti non commerciali.
Le norme per usufruire dei benefici fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 90, comma 17, della Legge n. 289/2002 prevede che “le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”. Esse possono assumere, tra l’altro, la forma di “società sportiva di capitali.
Inoltre, alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano le norme della Legge n. 398/1991 e le altre disposizioni tributarie, di tipo agevolativo, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche . A tal fine anche le società sportive dilettantistiche si devono costituire con atto scritto recante le previste clausole statutarie. Tra l’altro, detti vincoli statutari sono diretti a garantire l’assenza di fini di lucro, nonché l’organizzazione dell’ente secondo un ordinamento interno su base democratica.
Nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente prevista “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette”.
A proposito della nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell’attività sociale tra i soci, la circolare n. 124/E/1998 ha chiarito, al paragrafo 5.3, riguardo l’applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, “i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6” del D.Lgs. n. 460/1997. Tale disposizione, nell’individuare alcune fattispecie che “costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione”, viene considerata come norma di valenza generale. Pertanto la norma è applicabile anche agli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l’applicazione dei regimi fiscali agevolativi.
Per quanto riguarda la disposizione di riferimento l’art. 10, comma 6, del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 dispone, in particolare, alla lett. b), che costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili “l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale”. La successiva lett. c) del comma 6 del medesimo articolo 10 stabilisce che si considera “in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (…) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239.