La mia posizione è che le indicazioni dell’Agenzia non possano che essere lette alla luce delle successive variazioni della normativa, propongo quindi in questo articolo una lettura della norma e delle prescrizioni dell’Agenzia “adattate”, appunto, alle variazioni intervenute nella norma dopo la pubblicazione di esse.
1. La fonte normativa e la sua modifica
La norma che istituisce l’obbligo della fatturazione elettronica è l'art. 1, del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, intitolato appunto “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati”, del quale qui di seguito riportiamo stralci dal III comma della versione originaria, nei quali abbiamo evidenziato in grassetto le parti che qui ci interessano.
"Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio …. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio … Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo … e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo ….”
A tale comma, l’art. 10 del D.L. 23/10/2018 n. 119, come modificato dall’allegato alla Legge di conversione 17/12/2018 n. 136, ha aggiunto il seguente periodo:
“Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".
In tale disposizione, quindi:
– fin dalla versione originaria, non c’è espressa distinzione fra il c.d. ciclo attivo (obblighi relativi alle fatture emesse) e il ciclo passivo (obblighi relativi alle fatture ricevute)
– nella versione in vigore dal 17/12/2018, l’esonero introdotto dall’art. 10 del D.L. 23/10/2018 n. 119, per i soggetti in “regime 398” con ricavi commerciali fino al 65.000 euro, è esattamente il medesimo stabilito per i soggetti in “regime di vantaggio” e i forfetari.
2. I documenti illustrativi dell’Agenzia delle Entrate
Sulla questione che qui ci interessa ci risultano due soli documenti di fonte "Agenzia delle Entrate".
Il primo è la FAQ n. 26 fra quelle pubblicate il 27/11/18 (scritte quindi sulla base del testo non ancora modificato); ne riportiamo lo stralcio che qui ci interessa:
“…Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”.
E’ quindi chiaro che, a parere dell’Agenzia, l’esonero stabilito dall’art. 1, III comma, del D.Lgs. 127/2015 vale sia per il “ciclo attivo” che per il “ciclo passivo”.
Il secondo è il documento “Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti”, nel quale al punto 2.17 si trovano la domanda e risposta che riportiamo qui di seguito:
“Domanda: L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?
Risposta: Si”.
E’ vero che l’esplicito esonero da ciclo passivo è contenuto nella domanda dei Commercialisti e non nella risposta, ma l’esposizione è molto chiara e si tratta comunque di un documento di fonte congiunta: riteniamo che se l’Agenzia non fosse stata d’accordo con l’interpretazione presentata nella domanda, avrebbe potuto (anzi, dovuto) segnalarlo nella risposta.
3. Conclusioni
“Assemblando” quanto esposto nelle uniche fonti ufficiali, qui sopra riportate, il quadro si costruisce a nostro avviso così:
– nella norma non c’è alcuna distinzione fra ciclo attivo e ciclo passivo
– sulla base della versione ante modifica l’opinione dell’Agenzia è che l’esonero stabilito per i soggetti in “regime di vantaggio” e i forfetari valga sia per il ciclo attivo che per il ciclo passivo
– la modifica introdotta dall’art. 10 del D.L. 23/10/2018 n. 119 ha stabilito per i soggetti in “regime 398” con ricavi commerciali fino al 65.000 euro, esattamente il medesimo esonero stabilito per i soggetti in “regime di vantaggio” e i forfetari.
Riteniamo quindi che, dopo la modifica introdotta dall’art. 10 del D.L. 23/10/2018 n. 119, i soggetti in “regime 398” con ricavi commerciali fino al 65.000 euro siano esonerati sia dal ciclo attivo che dal ciclo passivo della fatturazione elettronica.
4. La consegna della copia cartacea
Un argomento portato da chi sostiene invece che tale obbligo sussista è l’assenza dell’esplicito obbligo per il fornitore, nelle citate FAQ del 27/11/18, di consegnare al soggetto in regime 398 copia della fattura in formato cartaceo.
Effettivamente nella FAQ 26 è stabilito che “l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC”, ma abbiamo già visto che tali FAQ sono state pubblicate prima che l’esonero stabilito per i soggetti in regime forfettario o di vantaggio fosse esteso, nella medesima norma e con identica terminologia, ai soggetti in regime 398.
L’estensione anche ai soggetti in regime 398 dell’esonero ci pare evidente che estenda anche a essi il diritto di ricevere la copia cartacea della fattura.
5. Il comportamento suggerito
Ma ciò non significa che, pur in assenza di un obbligo di legge, non sia opportuno sottostare comunque alle regole del “ciclo passivo” della fatturazione elettronica.
Senza scendere in questa sede nei dettagli, sottostare al “ciclo passivo” richiede di registrarsi in una apposita sezione del c.d. “cassetto fiscale” sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inserire un indirizzo PEC o un codice identificativo: tempo necessario, qualche decina di minuti se proprio si è negati con computer e Internet; costo, zero, salvo il costo della casella PEC se il sodalizio ne è sprovvisto: qualche euro l’anno.
Così facendo, tutte le fatture di acquisto sono automaticamente conservate dall’Agenzia, e liberamente consultabili in qualsiasi momento: un servizio di "segreteria” gratuito e garantito, ideale proprio per i soggetti di minori dimensioni e di minore struttura amministrativa, quelli per intenderci che magari hanno la sede a casa del Presidente, un cassetto per i documenti dell’anno in corso e nemmeno lo spazio per conservare i documenti degli anni precedenti.
Per chi tiene l’amministrazione non cambia nulla, dato che i fornitori sono comunque tenuti a consegnare una copia cartacea di cortesia.
Come nel citato articolo di Giuliano Sinibaldi sul “ciclo attivo” si è concluso che sia decisamente meglio per i soggetti con ricavi commerciali superiori a 65.000 euro provvedere all’emissione delle fatture elettroniche e non “assicurarsi” che le emettano le loro controparti, anche se la tesi dell’esonero dall’obbligo del “ciclo passivo” qui sopra esposta fosse domani confermata esplicitamente dall’Agenzia, il nostro consiglio è di non avvalersi di tale esonero: troppi i vantaggi, a fronte di adempimenti minimi e gratuiti.