Le immediate conseguenze di ciò sono state il mancato rispetto delle scadenze imposte dalle norme attualmente vigenti in materia di pagamenti degli emolumenti e dei contributi previdenziali in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Tali inosservanze si sono tradotte, dal punto di vista strettamente sportivo, in punti di penalizzazione in classifica che rischiano di inficiare gli ottimi risultati finora conseguiti sul campo e gli sforzi tesi al raggiungimento della promozione in serie B.
Al fine di manifestare la passione nei confronti della squadra di calcio e quindi di sostenere finanziariamente il sodalizio sportivo, il gruppo organizzato di tifosi denominato Taranto Supporters ha avviato una campagna di pubblica sottoscrizione unica nel suo genere.
Per 50 giorni sono stati messi a disposizione un c/c bancario, un conto PayPal e il servizio PostePay attraverso cui è stato possibile versare un libero contributo in denaro.
La raccolta ha avuto luogo anche in occasione degli incontri di calcio, mediante versamenti effettuati in contanti, ed è stata caratterizzata da grande trasparenza attraverso la pubblicazione on line dei dati relativi alle somme raccolte e il rilascio delle relative ricevute a titolo di quietanza.
L’ammontare finale della raccolta fondi, pari a circa 11mila euro, è stato quindi girato, mediante bonifico bancario, all’A.S. che, a fronte dell’erogazione ricevuta, si è impegnata ad apporre, a propria cura e a proprie spese, sulle maglie ufficiali di gioco e fino alla fine della stagione sportiva in corso, lo slogan “RespiriAMO Taranto”, riservandosi tuttavia il diritto a sostituire lo stesso in caso di futuri accordi commerciali con uno sponsor.
Lo slogan è stato democraticamente scelto a mezzo sondaggio pubblico, tra i tanti proposti dai tifosi, e manifesta il desiderio di lanciare un chiaro messaggio alla comunità locale e nazionale e dare quindi all’iniziativa una valenza ben superiore a quella della semplice contribuzione economica. In considerazione infatti dell’importo complessivamente raccolto, scarsi sono gli effetti risolutivi che si potrebbero produrre in termini finanziari.
Fiscosport segnala con grande piacere questa iniziativa, che dimostra la raggiunta maturità di una tifoseria legata alla propria squadra e per la quale è disposta a sostenere un sacrificio economico personale (che già non è cosa da poco, in questi periodi) e a inventare modi diversi e originali di fornire il proprio supporto.
E dopo la segnalazione e i complimenti sia agli ideatori che a chi vi ha aderito, l’approfondimento giuridico e fiscale, in quanto siamo in presenza di una fattispecie inusuale e atipica.
1. Natura giuridica delle parti e del contratto
Dal punto di vista formale l’operazione è stata conclusa mediante la sottoscrizione di una scrittura privata non autenticata tra un privato cittadino – in rappresentanza di tutti i tifosi e cittadini che hanno aderito all’iniziativa e costituito di fatto un comitato al fine di avviare una pubblica sottoscrizione di fondi – e l’A.S., società di capitali a responsabilità limitata, nella persona del legale rappresentante in carica.
Sebbene ad una prima analisi la fattispecie giuridica del contratto possa apparire quella della sponsorizzazione commerciale, si ritiene che sia più corretto parlare di erogazione liberale, per i motivi che saranno di seguito spiegati.
In generale il contratto di sponsorizzazione viene stipulato tra due soggetti economici (commerciali e non), lo sponsor e lo sponsee. Lo sponsor è colui che effettua una erogazione in denaro o in natura a fronte di una determinata e specifica controprestazione da parte dello sponsee, di norma la promozione dell’immagine dello sponsor, con finalità quindi di ritorno in termini economici (se non immediati, senz’altro in via indiretta e mediata).
Si configura pertanto un reciproco scambio di prestazione e controprestazione tecnicamente definito “sinallagma”.
Per erogazione liberale si intende invece la donazione di una somma di denaro o di beni in natura (mobili o immobili), ovvero una cessione a cui non corrisponde una controprestazione o in generale un vantaggio economico in capo al donante.
Nel caso in questione riteniamo che fra prestazione dei tifosi (il versamento di una somma in denaro) e controprestazione della società sportiva (l’apposizione dello slogan sulle maglie) non si configuri il rapporto sinallagmatico di cui abbiamo detto sopra, ma si sia in presenza di una erogazione liberale collegata ad un obbligo del ricevente, secondo la figura civilistica della donazione modale, in quanto legata ad un impegno, pur non vincolante, assunto dal beneficiario.
Alla luce di quanto descritto mancherebbero i presupposti per poter qualificare l’operazione compiuta in questione come sponsorizzazione e per definire l’importo erogato come corrispettivo della prestazione pubblicitaria.
Innanzitutto i soggetti contraenti non sono entrambi soggetti economici, in quanto l’erogante è un comitato di fatto costituito da privati cittadini.
A fronte del versamento in denaro non viene stabilita una determinata e specifica controprestazione da parte del percipiente.
L’A.S. ha assunto esclusivamente un obbligo di fare, ovvero l’impegno non vincolante ad apporre uno slogan sulle maglie da gioco.
Il fatto che l’accordo preveda che in caso sopraggiunga uno sponsor la scritta non verrà più apposta, evidenzia ancor più che non è l’apposizione della stessa il fine dei tifosi.
In ogni caso non è presente il fine promozionale-pubblicitario dell’operazione in capo all’erogante che, in qualità di soggetto non economico, non si pone obiettivi di ritorno di immagine in termini economici.
2. Inquadramento fiscale dell’operazione
a) Imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP)
i. Erogazione liberale
Dal punto di vista fiscale e ai fini delle imposte dirette in capo al soggetto percipiente, il contributo ricevuto si qualifica come ricavo concorrente alla formazione del reddito dell’esercizio di competenza.
Per quanto riguarda i donanti, trattandosi di privati e non rientrando l’operazione in questione tra le erogazioni liberali a favore degli enti no profit, non ne deriva in capo a loro alcun vantaggio fiscale.
Dal lato del comitato di fatto l’operazione appare fiscalmente trasparente in quanto le somme non entrano nella disponibilità dello stesso: il comitato raccoglie le donazioni e le versa all’A.S., non registra né entrate né uscite e quindi nessuna materia imponibile/deducibile ai fini delle imposte dirette.
ii. Sponsorizzazione commerciale
Qualora si trattasse di sponsorizzazione commerciale, con riferimento allo sponsee, si tratterebbe comunque di una operazione imponibile ai fini delle imposte dirette che produrrebbe reddito di impresa (o reddito diverso a seconda della natura abituale o occasionale dell’operazione).
Per contro la posizione dello sponsor (se si trattasse di un soggetto economico) sarebbe quella di chi compie un investimento dal quale si attende un ritorno (di prestigio, di immagine).
Per esso quindi l’investimento si tradurrebbe in un costo di norma a deducibilità limitata o condizionata, considerato il legame spesso non diretto con i ricavi conseguiti/conseguibili, unito alla possibilità di abusi.
b) Imposte indirette (IVA, Imposta sulle donazioni e Imposta di registro)
i. Erogazione liberale
Trattandosi di due operazioni connesse ma non legate da sinallagma (il versamento di denaro all’A.S. da parte dei cittadini/tifosi tramite il comitato, da un lato, l’apposizione dello slogan sulle maglie da parte dell’A.S., dall’altro), ai fini IVA occorrerebbe assoggettarle separatamente.
Detto ciò, la donazione è sicuramente operazione non soggetta a IVA, mentre la prestazione da parte dell’A.S., soggetto passivo di imposta, sarebbe assoggettabile a IVA in base al valore economico normale ad essa attribuibile.
Poiché si è detto che l’operazione non ha finalità economiche in capo ai donanti (si ribadisce che non siamo in presenza di un soggetto economico che intende promuovere la propria attività e investe a tal fine una somma di denaro sperando di conseguirne un ritorno in termini di ricavi), la prestazione da parte dell’A.S. non assumerebbe valore economico e quindi non dovrebbe essere assoggettabile a IVA. Su tale ultimo punto però ci sembra corretto avanzare qualche legittimo dubbio.
La normativa in vigore in materia di imposta sulle donazioni stabilisce che l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.
Ciò significa che la donazione non è imponibile se è legata al trasferimento di aziende e immobili: nel nostro caso è legata ad altro tipo di prestazione, quindi parrebbe che l’imposta sulle donazioni sia dovuta sull’intero importo donato, applicando l’aliquota massima prevista trattandosi di donazione tra soggetti estranei.
L’imposta di registro di conseguenza non sarebbe dovuta vigendo il principio di alternatività tra imposta sulle donazioni, imposta di registro e IVA.
Anche sulla questione relativa all’applicazione dell’imposta sulle donazioni/imposta di registro si consiglia di assumere quanto sopra scritto con la dovuta prudenza non essendo in grado di fornire una risposta certa all’interrogativo posto.
In conclusione, una considerazione finale relativamente alla forma prescritta dalla legge ad substantiam, ovvero a pena di nullità, per le donazioni.
Il codice civile impone per le donazioni l’atto pubblico, a pena di nullità, eccezion fatta per le donazioni di modico valore.
Avendo assunto la circostanza in base alla quale i cittadini/tifosi hanno costituito di fatto un comitato che, considerata la grande trasparenza dell’operazione, si è occupato solo di fare da collettore delle donazioni, tutte di modico valore, prima raccolte e poi versate all’A.S., si ritiene che l’atto pubblico non sia dovuto.
ii. Sponsorizzazione commerciale
Nel caso di sponsorizzazione commerciale l’operazione è solo e indiscutibilmente rilevante ai fini IVA.
3. Conclusioni
Nella realtà, ci risulta che l’A.S. abbia per prudenza considerato l’operazione soggetta a IVA, in quanto sponsorizzazione, mediante emissione di fattura commerciale e onestamente non possiamo non condividere tale scelta prudenziale di assoggettare ad IVA l’operazione, al fine di evitare possibili contestazioni (in presenza di fattura, nulla si può contestare): il significato dell’operazione è molto maggiore della sua consistenza economica, e sarebbe certo sgradevole se da un gesto di grande sportività dovessero nascere contenziosi di natura tributaria.
La Redazione di Fiscosport ha comunque ritenuto necessario fornire un approfondimento, nell’interesse di tutti i propri lettori, approfittando del prezioso spunto fornito dall’iniziativa posta in essere:
– lungi dal voler entrare nel merito di una operazione, pur sempre condotta da privati con assoluta trasparenza e prudenza, e sindacarne la conduzione dal punto di vista formale e l’inquadramento giuridico e fiscale.
– certi dell’apprezzamento anche da parte dei soggetti direttamente coinvolti.
– a prescindere poi dalle considerazioni svolte in merito agli aspetti giuridici e fiscali, si esprime senza dubbio un giudizio positivo sull’iniziativa promossa e portata a compimento.
Vogliamo infatti sottolineare il lodevole fine morale della sottoscrizione e del messaggio a questa connesso: un desiderio di rinascita collettiva da parte di una comunità che ha bisogno di un risveglio delle coscienze e di un concreto supporto a tal fine da parte della società civile, delle eccellenze sportive e culturali, del mondo imprenditoriale e delle istituzioni.
* Maurizio Mottola, Dottore Commercialista e Revisore Legale in TarantoP.S.: Durante la stesura del presente articolo è giunto il diniego di autorizzazione, inizialmente accordata, da parte della Lega Pro all’apposizione sugli indumenti da gioco dello slogan.
La Lega ha motivato il dietro front sostenendo di aver ravvisato nel messaggio connotati di natura politica in contrasto con il divieto imposto dalle norme vigenti in materia.
La decisione ha scatenato comprensibili reazioni e ha avuto un certo risalto mediatico (Gianni Mura su La Repubblica, TG3 regionale Puglia, “Quelli che…il calcio” RAI2) fornendo all’iniziativa quella visibilità che forse non avrebbe avuto se si fosse concesso alla squadra di scendere in campo con lo slogan sulle maglie.
Le parti decideranno a breve cosa fare: procedere alla restituzione delle somme raccolte o investirle in altre iniziative?