Le associazioni sportive dilettantistiche, ed in generale le associazioni, fanno spesso ricorso all’erogazione di rimborsi spese.
Ai fini fiscali e previdenziali è importante distinguere tra erogazione del compenso ed erogazione del rimborso spese, al fine di non incorrere in errori circa il loro rispettivo inquadramento ed al conseguente rischio di assoggettamento ad imposizione diretta (IRPEF ed IRAP) ed all’applicazione dei contributi (ove previsti).
Le principali situazioni nelle quali l’associazione dovrà valutare la disciplina il regime dei rimborsi spese, sono le seguenti:
1) rimborsi spese erogati in base a contratti di prestazioni sportiva dilettantistica, disciplinati ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte dirette (TUIR 917/1986), in presenza dei seguenti rapporti:
– rapporti di prestazione sportiva (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori, accompagnatori, massaggiatori, ecc);
– rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.
2) rimborsi spese erogati in base a rapporti di lavoratoro dipendente e/o assimilati al lavoro dipendente, ai sensi degli art. 49 e 50 del TUIR; in quest’ultima categoria rientrano gli amministratori ed i membri del consiglio direttivo.
Le diverse forme di rimborso spese previste, sono le seguenti (applicabili ad entrambe le categorie sopra indicate):
a) l’indennità chilometrica, utilizzata quando il beneficiario utilizza per le trasferte la propria autovettura. In questa fattispecie, vengono utilizzate le tabelle ACI, all’interno delle quali è possibile individuare, per ciascun veicolo, l’importo del rimborso spettante per ogni chilomentro (€/Km); tale importo non è soggetto a tassazione, mentre l’eventuale parte di rimborso eccedente rappresenterà reddito imponibile, se trattasi di rimborsi erogati in base al punto 2). Qualora l’erogazione avvenga in presenza delle fattispecie di cui al punto 1), l’eventuale eccedenza andrà computata nel plafond dei 7.500,00 €: solo se l’atleta ha già superato i 7.500,00 o se li supererà in seguito a tali rimborsi, l’eccedenza sulla tabella ACI andrà tassata, e, comunque, la tassazione dovrà avvenire con le regole dell’art. 67 c.1 lett. m).
Le tabelle ACI sono reperibili sul sito www.aci.it (e dopo cliccare su “costi chilometrici”) e vengono annualmente aggiornate.
b) il rimborso analitico, utilizzato quando vengono documentate, con tutti i singoli giustificativi, le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Si evidenzia, che i rimborsi spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza, non possono essere considerati quali rimborsi spese, anche qualora l’abitazione si trovi in un altro comune.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o assimilati (compresi amministratori e membri del consiglio direttivo) si possono avere altri tipi di rimborsi (non applicabili agli sportivi dilettanti e agli amministrativvo-gestionali, meglio sopra individuati, in quanto destinatari di una specifica norma di favore, l’art. 25 legge 133/99 e l’art. 37 legge 342/2000):
c) il rimborso forfetario, per il cui pagamento non sono necessari giustificativi di spesa; il rimborso erogato non è soggetto a tassazione fino a € 46,48 al giorno (il limite è alzato a € 77,47, in caso di trasferte all’estero). Negli importi forfetari, non sono incluse le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti sopra indicati sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto).
d) il rimborso misto, comprende sia il rimborso forfetario, che il rimborso analitico delle spese documentate.
Si evidenzia che il regime dei rimborsi spese non genera tassazione quando la trasferta è effettuata al di fuori dell’ambito del territorio comunale, ove l’associazione ha la sede.
Nella circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001, al punto 5.3, il Ministero ha precisato, in merito al concetto di trasferta, che per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro, né identificare tale sede con quella della società. In queste ipotesi, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.
Pertanto, occorrerà verificare se nel contratto è stata individuata la sede di lavoro. Infatti, in mancanza dell’indicazione della sede di lavoro, si farà riferimento al domicilio fiscale del collaboratore e, pertanto, i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’associazione (naturalmente in un comune diverso), purché vi sia idonea documentazione, non saranno assoggettati a tassazione.
Infine, occorre evidenziare che la precisazione ministeriale di cui alla circolare 7/E non è applicabile per gli sportivi dilettanti – compresi quindi i co.co.co amministrativo/gestionali – per i quali, come esplicitamente indicato anche nell’ultima guida dell’Agenzia delle Entrate (pag 21) si considera trasferta non lo spostamento dalla sede di lavoro ma lo spostamento dal comune di residenza.
IL REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni sportive dilettantistiche, ed in generale le associazioni, fanno spesso ricorso all’erogazione di rimborsi spese. Ai fini fiscali e previdenziali è importante distinguere tra erogazione del compenso ed erogazione del rimborso spese, al fine di non incorrere in errori circa il loro rispettivo inquadramento ed al conseguente rischio di assoggettamento ad imposizione diretta (IRPEF ed IRAP) ed all’applicazione dei contributi (ove previsti). Le principali situazioni nelle quali l’associazione dovrà valutare la disciplina il regime dei rimborsi spese, sono le seguenti: