Il finanziamento di piccole e medie imprese
L’art. 13, lettera “m” del d.l. 23/2020 (“Decreto liquidità”) ha disposto la garanzia, da parte del Fondo di garanzia per le P.M.I. presso il Mediocredito Centrale Spa, a copertura del 100% dei finanziamenti a favore “di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni”, fino a un massimo di 25.000 euro.
Tali finanziamenti dovranno prevedere “l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e … durata fino a 72 mesi”, il tasso previsto è di circa l’ 1,2%.
“L’intervento del Fondo … è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento … subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti”
E fin qui le buone notizie, valide per tutti i settori economici.
E le società e associazioni sportive?
Le meno buone, soprattutto stringendo sulle società e associazioni sportive, sono che:
a) ancorché vi sia la garanzia del Fondo per il 100% e la previsione che la banca non debba compiere alcuna istruttoria di fido ma semplicemente verificare i requisiti formali, non vi è alcun obbligo per le banche di stipulare tali finanziamenti, quindi è assolutamente possibile, e lecito, che tutte o alcune di esse richiedano requisiti o documentazione aggiuntiva
b) non è del tutto chiaro se le a.s.d. e le s.s.d. rientrino fra i soggetti beneficiari; usando il termine “imprese” dovrebbero esservi ricomprese tutte le s.s.d., ma in qualche documento anche ufficiale il dubbio pare esservi; siamo in attesa di un chiarimento ufficiale ma riteniamo che la cosa sia sufficientemente chiara in senso positivo
c) diverso è il caso delle a.s.d.; sicuramente escluse quelle senza partita IVA, che non svolgono alcuna attività d’impresa, sussistono forti dubbi se siano incluse quelle con partita IVA, dato che svolgono attività d’impresa, ma non sono “imprese” in senso stretto (sul perimetro del concetto di “impresa”, nella normativa interna e in quella comunitaria, si veda l’articolo di Patrizia Sideri sempre su questa newsletter); in attesa di chiarimenti una soluzione, purtroppo in senso negativo, viene per molte di esse da quanto al punto successivo
d) a parte il limite comunque dei 25.000 euro, è previsto un ulteriore limite massimo, pari al “25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia”; per le s.s.d., che depositano un bilancio, saranno quindi sufficienti 100.000 euro di ricavi nel bilancio 2018 (o 2018/2019 o 2019 se già presentati) per poter sfruttare per intero l’importo di 25.000 euro; per le a.s.d., che predispongono un rendiconto ma certamente non depositano il bilancio, l’unico parametro utilizzabile è quindi, da una lettura rigorosa della norma, quanto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero solo i ricavi commerciali
e) “per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019” i ricavi per effettuare il calcolo di cui al punto precedente dovranno risultare “da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione”, e pare evidente che si debbano rispettare i medesimi principi: tutti i ricavi per le s.s.d., solo quelli commerciali per le a.s.d.
Finanziamento, non contributo
Ci permettiamo infine una precisazione: non si tratta di un contributo, ma di un finanziamento, quindi, per farla semplice … vanno restituiti! Perché è vero che in caso di inadempienza il Fondo pagherà la banca, ma ovviamente dopo aver pagato li richiederà a chi ha ricevuto il finanziamento, con responsabilità personale, nel caso di a.s.d., di chi ha firmato il contratto.
Non possiamo quindi che raccomandare la massima attenzione alla capacità di rimborso del finanziamento, perché ben conosciamo gli esercizi di equilibrio che tutti fanno per riuscire a chiudere un rendiconto annuale in pareggio: quando fra due anni cominceranno a scadere le rate di rimborso, ci saranno le risorse per farvi fronte? (E a tal proposito ricordiamo che i 25.000 euro – o il 25% dei ricavi commerciali – sono un limite massimo, e nulla vieta di richiedere un importo minore e quindi ridurre anche l’entità delle rate di rimborso).