Quando si parla di istituti di sostegno del reddito ci si riferisce in particolare a:
- Familiari a carico
- ISEE
- Assegni familiari
- Indennità di disoccupazione NASPI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego)
Di seguito vengono analizzati i diversi trattamenti, per ciascuno degli istituti sopra indicati:
Familiari a carico
Il presupposto per essere considerati familiari a carico è il conseguimento di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.841,51 euro.
I compensi da attività sportiva dilettantistica (e da collaborazioni amministrativo gestionali #11), trattandosi di redditi esenti fino a e 7.500 e a redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta per l’importo fino a € 28.158,28, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo annuo.
Ciò è stato confermato anche dalla DRE Friuli, che con la risposta nr. 28 ha affermato:
Le detrazioni di imposta per figli a carico spettano a condizione che questi ultimi possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a 2.841,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del Tuir). Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni o dagli enti di promozione sportiva sono considerati redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir). Tali somme sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef del percettore fino al limite annuo di 7.500 euro; sui successivi 20.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%, mentre sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con aliquota del 23 per cento. Poichè ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.
ISEE – Indicatore della situazione economica equivalente
Relativamente ai redditi rilevanti ai fini della compilazione dell’ISEE, si segnala una modifica del relativo presupposto avvenuta nel 2014 2: se prima, infatti, i redditi esenti non erano rilevanti (conseguentemente i compensi fino a € 7.500 non andavano comunicati), con la modifica sono stati inclusi.
Pertanto, anche i compensi sportivi dilettantistici – sia esenti che assoggettati a ritenuta d’imposta – concorrono alla determinazione dell’ISEE.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione in fase di compilazione, in quanto i redditi vengono dichiararti mediante autocertificazione: il richiedente deve presentare un’unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE.
Assegni familiari
Ai fini degli assegni familiari si considerano invece i redditi assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Ciò comporta che se i compensi o i rimborsi forfettari superano l’importo di € 1.032,91 3 essi rientreranno nel calcolo del reddito del nucleo familiare utile per determinare il diritto alla percezione degli assegni familiari.
Ammortizzatori sociali – indennità Naspi e indennità di mobilità
– Indennità Naspi
Si ritiene che i redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R. non dovrebbero rilevare ai fini della decadenza dalla prestazione Naspi.
L’INPS con la circolare 94 del 12/05/2015 ha confermato le disposizioni dettate per la “vecchia” indennità di disoccupazione, indicando che in concomitanza della percezione dell’indennità stessa, in caso di nuova occupazione di lavoro subordinato dalla quale derivi un reddito annuale superiore a € 8.145,00, oppure in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma , di impresa individuale o parasubordinata dalla quale derivi un reddito superiore a € 4.800,00, si determina la decadenza dall’indennità.
Parla pertanto l’Istituto di redditi di lavoro subordinato e parasubordinato (capo IV del T.U.I.R.), di redditi di lavoro autonomo (capo V del T.U.I.R.) e di redditi di redditi di impresa (capo IV del TUIR), ma non fa cenno ai redditi diversi ex art. 67 di cui al capo VII del T.U.I.R.. Pertanto, anche se l’Istituto non si è mai espresso ufficialmente in merito, i redditi diversi ex art. 67 del T.U.I.R., in quanto tali, non dovrebbero rilevare ai fini della decadenza dalla prestazione Naspi.
– Indennità di mobilità 4
Mutuando quanto indicato per l'indennità Naspi e in considerazione che anche per tale istituto non sono stati emanati chiarimenti da parte dell’INPS, si ritiene che il conseguimento di compensi sportivi dilettantistici sia compatibile con il conseguimento dell’indennità di mobilità.
1 Nel prosieguo del presente intervento, dove ci si riferisce a redditi per attività sportiva dilettantista, sono compresi anche i compensi di collaborazione amministrativo gestionali.
2 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24/01/2014, regolamento concernente l'applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si v. sul punto Marco D'ISANTO, IL NUOVO ISEE 2014: l’inclusione dei redditi degli sportivi dilettanti potrebbe non essere una buona notizia, in Newsletter n. 4/2014
3 Con circolare n. 92/2016 l’INPS conferma gli importi e le fasce di reddito previste per la concessione degli assegni al nucleo familiare stabiliti precedentemente dal documento n. 109/2015.
4 Vedasi l’approfondito intervento, su questa Rivista, di Maurizio FALCIONI, Indennità di mobilità e compatibilità con la percezione di redditi derivanti da prestazioni sportive dilettantistiche, in Newsletter n. 9/2014