Spesso nell’ambito sportivo si organizzano intrattenimenti che, se dovessero utilizzare uno dei seguenti “apparecchi da divertimento”:
• Biliardi, elettrogammofoni, biliardini;
• qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimentoo intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico;
• strumenti multimediali;
• gioco del bowling;
• noleggio go-kart;
(punto 2 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640) scontano l’imposta sugli intrattenimenti.
Giova ricordare che per intrattenimento, deve intendersi tutto ciò che è motivo di divertimento e che comporta la partecipazione attiva del soggetto all’evento, concetto ben differente dallo spettacolo, che è invece caratterizzato dalla rappresentazione e dunque dalla partecipazione passiva dello stesso. Gli apparecchi, come sopra identificati, o meglio esclusivamente quelli che si prestano a poter essere utilizzati (come il biliardo, bowling, go-kart) nel contesto sportivo compreso l’allenamento, senza pagamento di corrispettivo, dalle associazioni sportive dilettantistiche o nell’ambito delle attività svolte da enti, società o associazioni per i propri soci, senza pagamento di corrispettivo, sono esonerati dall’imposta sugli intrattenimenti. E’, infatti, doveroso ribadire che per quanto riguarda tutti gli altri tipi di apparecchi e congegno a gettone, a moneta o a scheda o gli strumenti multimediali di cui sopra, ravvederne comunque la finalità sportiva diverrebbe un’esasperazione priva di alcun fondamento logico e giuridico.
Al contrario, se l’uso di detti apparecchi non è inserito nel contesto dell’attività dell’ente oppure è a pagamento, anche se con compensi molto modesti, lo stesso è invece soggetto a tale imposta. A suffragio di quanto affermato, si riporta il paragrafo 6.4.1 della Circolare Ministeriale 29 dicembre 1999, n. 247/E che così recita: “Si rileva, in particolare, che non è soggetta alla nuova imposta l’utilizzazione di biliardi, bowling e assimilati, effettuata senza il pagamento di corrispettivi, per finalità sportive, compreso l’allenamento, in particolare da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI”.
Alla stregua il paragrafo 1.1.5 della Circolare Ministeriale 7 settembre 2000, n. 1.1.5: “Le attività indicate al punto 2 della tariffa (biliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti. Quando, però, le stesse attività sono svolte nel contesto sportivo (…) sono escluse dall’imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo.
Al fine della oggettiva riconoscibilità della connotazione sportiva di tali attività, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
a)l’attività deve essere organizzata dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati che perseguano finalità sportive, purchè affiliati o riconosciuti dal Coni o da Federazioni sportive nazionali;
b) l’attività deve essere caratterizzata dalla connotazione agonistica e inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle federazioni Sportive nazionali;
c)l’uso delle attrezzature o impianti deve essere consentito esclusivamente ai soci e associati praticanti l’attività agonistico-sportiva e regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità alle prescrizioni delle federazioni sportive di appartenenza.
Per esclusione è invece assoggettato all’imposta sugli intrattenimenti l’uso degli impianti o delle attrezzature concesso per le manifestazioni che non presentino la connotazione agonistico-sportiva oppure a soggetti diversi da quelli indicati nel precedente punto c).
L’imponibile è forfettizzato a seconda della tipologia di apparecchio (c.d. imponibili medi) e con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2010 è stata confermata, per l’anno 2010 e per gli anni successivi, la base imponibile forfetaria per la determinazione dell’imposta stabilita per l’anno 2009, che pertanto diviene “a regime”.
Circa le modalità di versamento si ricorda innanzitutto che l’aliquota è stata fissata nella misura dell’8% e che deve essere effettuata dal soggetto passivo in unica soluzione ed in via anticipata: 1-entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno; 2- in caso di prima installazione entro il giorno 16 del mese successivo a questo, in ragione della frazione di anno residua (l’imposta è dovuta in dodicesimi) con modello F24 utilizzando il codice tributo 5123. Per concludere il soggetto obbligato, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento di cui sopra, deve presentare apposita dichiarazione al competente Ufficio Regionale dei Monopoli, utilizzando il modello di dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti (All. A DM 2/02/2009) fornendo l’elenco degli apparecchi distinti per categoria e dettaglio dei versamenti.