A partire dal 2 Novembre 2005 è entrato in funzione il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in forma telematica, pubblicato sul sito web del CONI www.coni.it.
Il Registro è stato istituito dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e regolamentato dalla deliberazione del Consiglio Nazionale dell’11 novembre 2004; inoltre, con l’articolo 7 della Legge 27/07/2004 n. 186 è stato disposto che le agevolazioni fiscali previste per le società ed associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 90 della legge 289/2002, e successive modificazioni, si applicano solo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo.
L’iscrizione al Registro è dunque obbligatoria qualora si intendano ottenere:
Ø il riconoscimento dello status di associazione/società “sportiva”;
Ø le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative a favore dello sport dilettantistico.
L’iscrizione sarà contraddistinta dal rilascio di un codice di identificazione alfanumerico.
Il registro sarà oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Si offre, di seguito, una breve guida informativa ed operativa per l’adempimento dell’iscrizione:
Finalità del Registro:
1. Attribuzione del riconoscimento ai fini sportivi alle associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall’articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242;
2. Elaborazione dell’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche – riconosciute ai fini sportivi – previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186), elenco che il CONI dovrà trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate;
3. Creazione di un’anagrafica delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l’attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti;
4. Realizzazione del primo gradino di una Banca Dati delle società sportive da implementare successivamente con l’inserimento di informazioni quantitative e qualitative relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano intorno alle associazioni/società.
L’adempimento di cui al n. 2 è chiaramente previsto al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate il controllo in ordine alla legittima fruizione delle agevolazioni fiscali da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Funzionamento e caratteristiche tecniche ed operative del Registro:
a) Il Registro ha natura telematica – è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it;
b) è suddiviso per comitati provinciali;
c) è suddiviso in tre sezioni:
· associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
· associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
· società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative;
d) è articolato in due parti:
· generale – accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l’indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l’associazione/società è affiliata;
· analitica – riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell’Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione;
e) La validità dell’iscrizione è annuale e coincide con quella dell’affiliazione;
f) Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi;
g) È necessaria una autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante in ordine al possesso, da parte della società/associazione dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione nel registro stesso; è appena il caso di segnalare che una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione, oltre a comportare, in caso di accertamento in merito alla veridicità delle dichiarazioni, la sanzione della cancellazione dal registro, costituisce fattispecie penalmente rilevante.
Requisiti per l’iscrizione
Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modifiche, e i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dal suddetto art. 90, prevedano l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.
Condizione preliminare per l’iscrizione è, dunque, l’affiliazione ad una FSN/DSA o ad un EPS, ai quali è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi e statuti).
In ogni caso, il riconoscimento definitivo sarà collegato all’iscrizione al Registro che diventa, a tutti gli effetti, condizione indispensabile per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi.
Le Federazioni/enti/discipline associate, dopo aver raccolto la consueta documentazione (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e verificata la regolarità della stessa, concedono il riconoscimento in via provvisoria (si segnala che sul sito web del Comitato Olimpico Nazionale Italiano al collegamento http://www.coni.it/index.php?id=1228 è possibile consultare l’elenco provvisorio, suddiviso per provincia, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva su delega del CONI in relazione alla stagione sportiva 2003/2004 ovvero anno sportivo 2004).
L’inclusione in tale elenco, però, non sostituisce in alcun modo l’iscrizione nel Registro e, pertanto, anche le associazioni /società indicate in elenco sono tenute ad iscriversi secondo la procedura sopra indicata.
Il riconoscimento definitivo avverrà solo con l’iscrizione nel Registro.
Requisito essenziale per l’iscrizione nel Registro è che il proprio statuto sia conforme alle disposizioni del citato art. 90, co, 17, 18 e 18-bis Legge 289/2002 e, ovviamente, agli Statuti delle FSN/DSA/EPS di appartenenza in quanto il rifiuto dell’affiliazione o del rinnovo dell’affiliazione da parte delle FSN/DSA/EPS per mancanza dei requisiti richiesti implica, come sopra segnalato, l’impossibilità di accedere all’iscrizione al Registro.
Per la verifica del rispetto delle previsioni dell’articolo 90, commi 17-18-18-bis della Legge 289/2000 si propone una semplice CHECK LIST da fare in merito ai seguenti punti:
A. indicazione, nella denominazione dell’ente, della finalità sportiva dilettantistica;
B. scopo o oggetto sociale riferiti all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa quella didattica;
C. attribuzione della legale rappresentanza dell’associazione;
D. esclusione di ogni scopo di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
E. modalità organizzative rispettose del principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
F. previsione della elettività delle cariche sociali (con esclusione delle società sportive di capitali o cooperative per le quali si applicano comunque le norme del codice civile);
G. obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
H. modalità di scioglimento dell’associazione;
I. devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento della società o associazione sportiva, ai fini sportivi;
J. divieto per i componenti dell’organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.
Si consiglia inoltre di verificare presso le FSN/DSA/EPS di appartenenza l’esistenza di eventuali ulteriori clausole statutarie richieste dagli stessi per l’affiliazione che, si ripete, rappresenta una condizione necessaria per l’iscrizione nel registro.
Procedura per l’iscrizione
Secondo quanto riportato nel sito web www.coni.it del CONI le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 2 novembre 2005 (data confermata dal CONI Ufficio Riconoscimenti Organismi sportivi DA e EPS).
La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica on line ed avviene in via telematica. E’ necessario, quindi, disporre di un computer e del collegamento ad internet.
Si ritiene che non sia necessario per l’associazione sportiva possedere un proprio collegamento ed un proprio indirizzo di posta elettronica: questi potranno essere messi a disposizione anche da terzi (dirigenti, soci, consulenti etc.)
I formulari a disposizione sul web sono due:
– modulo di iscrizione
– “autocertificazione”
Le associazioni/società si collegano, quindi, al sito del CONI e superata una prima fase di identificazione, in seguito alla quale ricevono una chiave di accesso, accedono al “proprio” modulo di iscrizione con alcuni campi già compilati.
Completato l’inserimento delle informazioni richieste (e/o modifica dei campi precompilati) l’associazione/società scarica e stampa l’autocertificazione che contiene le informazioni della società presenti nel Database.
L’iscrizione al registro ed il rinnovo annuale non sono subordinati al versamento di nessuna quota.
Sono responsabili della veridicità delle informazioni inserite nel modulo d’iscrizione l’associazione/società che se ne fa carico con la sottoscrizione di una sorta di autocertificazione (documento cartaceo firmato dal legale rappresentante della stessa) presentata ai Comitati Provinciali territorialmente competenti direttamente dal legale rappresentante (o suo delegato) con consegna diretta o inviata per posta, insieme alla fotocopia del documento d’identità (del legale rappresentante), entro 5 giorni dalla compilazione del modulo on line.
Successivamente, il Comitato Provinciale CONI che riceve l’autocertificazione accede al sistema di gestione ed appone il visto di convalida alla iscrizione della associazione/società. Il registro si aggiorna man mano che vengono apposte le validazioni da parte dei Comitati Provinciali.
Variazioni successive e rinnovi.
Le associazioni/società iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste precedentemente tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Al termine del periodo di validità dell’iscrizione al Registro, che equivale al periodo di validità di affiliazione nella FSN/DSA/EPS, l’associazione/società è posta in “attesa” fino alla compilazione della richiesta di rinnovo per il quale si prevede analogo iter. In fase di rinnovo, l’autocertificazione, da consegnare al Comitato Provinciale, attesterà la regolarità dell’affiliazione e le eventuali modifiche apportate al Database.
Accertamento e sanzioni.
La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà verificata dal CONI tramite controlli “a campione”. In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà la sanzione della revoca dell’iscrizione, avverso la quale è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Saranno inoltre cancellate dal registro le società ed associazioni che:
a) ne facciano richiesta:
b) perdano i requisiti per l’iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Problemi aperti
In merito al problema dell’iscrivibilità delle Polisportive e delle associazioni/società monosportive affiliate a più enti il CONI si è espresso con le seguenti indicazioni.
Per le Polisportive, l’iscrizione deve essere fatta presso ogni singola FSN/DSA e/o EPS per ogni singola disciplina. Parere conforme per quanto riguarda le monosportive affiliate a più Enti, per le quali è auspicabile effettuare l’iscrizione presso ogni singolo ente. Stesso discorso, ad esempio, vale per l’Associazione di calcio che è affiliata sia alla FIGC che al CSI (in quanto partecipa a più campionati/tornei).
L’iter completo dell’iscrizione (sunto della procedura riportata integralmente sul sito ufficiale del CONI – www.coni.it – servizi mondo sportivo)
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Preliminare
· Raccolta e riepilogo dei dati identificativi degli affiliati alle FSN/DSA/EPS (stagione 2003/04 – 2004/05). Le informazioni confluiscono nella banca dati e rappresentano l’impalcatura del sistema di gestione.
Punto 1: identificazione ed iscrizione provvisoria
· Le associazioni/società si collegano al sito del CONI e superata la fase di identificazione (probabilmente in due collegamenti successivi) accedono al “proprio” modulo di iscrizione con alcuni campi già compilati.
· Completato l’inserimento delle informazioni richieste (e/o modifica campi precompilati) l’associazione/società scarica e stampa la “autocertificazione” che contiene le informazioni della società presenti nel Database.
Punto 2: autocertificazione
· La “autocertificazione”, firmata dal legale rappresentante dell’associazione/società, dovrà essere presentata al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente direttamente dal legale rappresentante (o suo delegato) con consegna diretta o inviata per posta, insieme alla fotocopia del documento d’identità (del legale rappresentante), entro 5 (cinque) giorni dalla compilazione del modulo d’iscrizione on-line.
Punto 3: validazione ed iscrizione definitiva
· Il Comitato Provinciale CONI che riceve la “autocertificazione” accede al sistema di gestione ed appone il visto di convalida alla iscrizione della associazione/società;
· Il Registro si aggiorna mano a mano che vengono apposte le validazioni da parte dei Comitati.
Punto 4: certificazione
· L’iscrizione definitiva consente all’associazione/società di stampare, nel periodo di validità, il certificato di riconoscimento ai fini sportivi collegandosi al sistema di gestione utilizzando la chiave di accesso ricevuta nel corso dell’identificazione al punto 1.
Punto 5: rinnovo dell’iscrizione
· Al termine del periodo di validità dell’iscrizione al Registro, l’associazione/società è posta in “attesa” fino alla compilazione della richiesta di rinnovo per il quale si prevede analogo iter;
· In fase di rinnovo, l’autocertificazione da consegnare al Comitato Provinciale attesterà la regolarità dell’affiliazione e le eventuali modifiche apportate al Database;
· Al preliminare, illustrato in precedenza, si sostituiranno flussi informatici periodici (i cui dettagli sono in fase di definizione) provenienti dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS;
· Le associazioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in “attesa” sino al provvedimento di cancellazione del Consiglio Nazionale del CONI.