I buoni corrispettivo in emissione dal 1° gennaio 2019 saranno regolati dalla direttiva (UE) 2016/1065 che ha modificato la direttiva IVA 2006/116/Ce.
In sede di Consiglio dei ministri è stato infatti approvato lo schema di decreto legislativo (reperibile qui) che apporterà delle modifiche al d.p.r. n. 633/72 implementandolo con l’introduzione dei nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e il nuovo comma 5-bis all’articolo 13.
Nel codice civile italiano sono indicati nell'art. 2002 come "titoli di legittimazione".
Per buoni corrispettivo (comunemente chiamati anche voucher) si intendono quegli strumenti che:
- contengono l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi
- indicano, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare
- contengono altresì le identità dei potenziali cedenti o prestatori e le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
I buoni possono essere emessi sia in forma fisica sia in forma elettronica e possono essere monouso o multiuso.
Secondo il testo della direttiva un buono è monouso quando il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono mentre è multiuso in tutti gli altri casi.
L’aggettivo “mono-” o “multi-”uso pertanto non è relativo alla possibilità di usufruire in una sola o in più volte dei beni o dei servizi agganciati al buono bensì, per i monouso, ad una precisa cessione di beni o ad una precisa prestazione di servizi, predeterminati quindi nel prezzo, natura, qualità e quantità, tali per cui sia possibile individuare, sin dal momento dell’emissione del buono, la tipologia di aliquota IVA applicabile.
Nel buono monouso:
1. ogni trasferimento del buono stesso, effettuata dal soggetto che agisce in nome proprio, è considerata cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono si riferisce.
La successiva consegna fisica dei beni o la prestazione concreta dei servizi su presentazione di un buono monouso, accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo, non sono da considerare come operazioni indipendenti;
2. se un soggetto passivo (A), agendo in nome e per conto di un altro soggetto passivo (B – effettivo cedente dei beni o prestatore dei servizi), trasferisce un buono monouso ad un terzo (C), l’operazione si considera come cessione di beni o prestazione di servizi avvenuta tra B e C;
3. se il soggetto (A) emette in proprio il buono che rappresenta beni o servizi del soggetto (B) e lo cede ad un terzo (C), allora si intende che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi indicati nel buono, siano avvenuti tra (A) e (B).
È di tutta evidenza che il momento impositivo dell’IVA coincida perciò con la cessione del buono.
La successiva consegna del bene o la prestazione dei servizi incorporati nel buono, ai fini IVA, diventeranno fiscalmente neutri.
Un esempio concreto (punto 3 – buono monouso) può essere una strenna natalizia aziendale rappresentata dall’abbonamento ad una palestra (B), dove l’operazione è gestita da un fornitore di regali aziendali (A):
- il buono è “monouso” perché riguarda un servizio oggettivamente identificato sin dall’origine cioè l’abbonamento alla palestra che sconta l’IVA al 22% – aliquota normale;
- il fornitore di strenne natalizie (A), avendo già concordato l’operazione con la palestra (B), emette il buono/strenna natalizia e lo cede all'azienda (C) che intende, successivamente, farne omaggio ai propri dipendenti (D);
- ai fini IVA l’operazione si perfeziona all’atto della cessione dei buoni tra (A) e (B) e quindi (B) fattura gli abbonamenti ceduti ad (A)
- il soggetto (A) può chiedere al soggetto (B) il pagamento di un compenso specifico per la diffusione dei buoni sul mercato delle strenne, così come può chiedere un compenso all'azienda (C) per la gestione dell'operazione. Si faccia attenzione che il valore facciale del buono è il corrispettivo sul quale calcolare (mediante scorporo) l’IVA corrispondete ai beni o ai servizi a cui dà diritto. Pertanto il soggetto (A) non può concordare con (B) un minor valore del buono a titolo di aggio. Se il valore della prestazione a cui il buono da diritto è 100 (IVA inclusa) il corrispettivo dell’operazione tra (A) e (B) sarà pari a 100 scorporato dell’IVA relativa. Il soggetto (A) fatturerà a (B) l’importo del suo aggio come un'autonoma operazione;
- la successiva cessione dei buoni tra (A) e (C) non è soggetta ad IVA, così come non lo è la cessione a titolo gratuito a (D). E’ invece soggetta ad IVA ogni altra commissione che (A) chiede eventualmente a (C).
Nel buono multiuso:
1. la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi, effettuate dietro presentazione di un buono multiuso, accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore, sono soggette all'IVA ai sensi dell'articolo 2 (della direttiva), mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA.
In tal caso i trasferimenti dei buoni multiuso sono considerati alla stregua delle cessioni di un credito e quindi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
2. se il trasferimento di un buono multiuso è effettuato da un soggetto passivo (A) diverso da quello (B) che esegue l'operazione soggetta all'IVA, le prestazioni di servizi che possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono autonomamente soggette all'IVA.
Un esempio concreto (punto 1 – buono multiuso) può essere un buono multiuso emesso dal soggetto (A) e ceduto a (C) il quale può rivolgersi anche ad una pluralità di soggetti, come ad esempio alla palestra (B) o ad una Spa (D) o ad un hotel (E) o anche a tutti e tre poiché queste sono le facoltà indicate nel buono in suo possesso.
Al momento dell’emissione del buono la prestazione è sostanzialmente indeterminabile così come l’IVA poiché il soggetto (C) può esercitare diverse opzioni.
La prestazione soggetta ad IVA avverrà tra (C) e i soggetti ai quali si rivolgerà per l’esecuzione del suo diritto. I soggetti andranno ad addebitare a (C) i corrispettivi con le aliquote proprie dei beni o dei servizi erogati.
La cessione del buono tra il soggetto (A) e il soggetto (C) non è soggetta ad IVA, perché equiparata alla cessione di un credito.
Sarà invece soggetto ad IVA specifica ogni addebito di commissioni relative all’emissione o alla distribuzione e simili del buono stesso.
È abbastanza evidente che i buoni mono/multiuso possono essere utilizzati anche come fringe-benefit e nello specifico la norma armonizzata può aiutare la diffusione del loro utilizzo:
- il buono monouso risolve il problema dal punto di vista IVA perché tale aspetto è già stato risolto al momento della fatturazione tra (A) e (B). L'azienda utilizzatrice (C) acquisterà da (A) i buoni che sono dei diritti di credito (titoli di legittimazione), operazione esclusa dall'IVA. Ugualmente sarà esclusa da IVA anche la successiva assegnazione del fringe benefit all'utente finale;
- il buono multiuso invece è un titolo di credito (meglio: un titolo di legittimazione) all'origine e rimane tale nei suoi successivi trasferimenti quindi neutro ai fini IVA fintantoché non si realizza la cessione dei beni o la prestazione dei servizi agganciati al buono ma indeterminabili finché non c'è la fruizione
È chiaro che il nuovo regime IVA per i buoni corrispettivo vale solo per questa imposta. Qualora l'assegnazione dei buoni si configurasse come fringe benefit o operazione a premi restano valide tutte le altre norme in tema previdenziale e di imposte dirette o sostitutive di queste.