1. La riunione della Giunta Nazionale del CONI del 14/02/2017
In due precedenti articoli pubblicati su questa rivista (uno a firma del sottoscritto: La delibera del C.N. CONI n. 1566 del 20/12/2016 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in Newsletter 1/2017, e l'altro a firma di Stefano Andreani: Le prime reazioni ufficiali alla "delibera coni" n. 1566 del 20 dicembre scorso, in Newsletter 2/2017) avevamo dato ampio risalto alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1566 del 20/02/2016 in materia di “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Elenco delle discipline sportive ammissibili”, evidenziandone la portata “rivoluzionaria” e le criticità, e auspicando sia un rinvio del termine del 01/03/2017 previsto dalla delibera ai fini della “bonifica” del Registro CONI sia una rivisitazione dell’elenco delle discipline sportive “riconosciute” e ammissibili ai fini dell’iscrizione al Registro.
Le medesime richieste, avanzate in verità con molta più enfasi e diretto interesse, erano state espresse dal coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, cioè dai soggetti maggiormente “colpiti” dalla delibera; delibera che, come abbiamo evidenziato, nell’individuare le discipline sportive riconosciute ha privilegiato le (o forse, per meglio dire, ha attinto dalle) attività sportive riconosciute tali da CIO, SportAccord (quindi dalle Federazioni Sportive Internazionali), F.S.N. e D.S.A.
Si tratta dunque di attività sportive di matrice in qualche modo agonistica, anche se possono, ovviamente, essere esercitate anche a livello non agonistico/amatoriale. A esse si affiancano però alcune categorie (dall’ "attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness" all' "attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico", alla "ginnastica per tutti") che mostrano una innovativa apertura allo sport come salute e benessere; su questo importantissimo aspetto torneremo più avanti.
Si è quindi giunti al 14 febbraio scorso, data in cui la Giunta Nazionale del CONI, nel corso della 1057ª riunione, ha esaminato le richieste avanzate dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva.
Non conoscendone il dettaglio non siamo in grado di valutare in che misura esse siano state recepite, ma ci pare significativo il fatto che il medesimo Coordinamento abbia emesso un comunicato, qui allegato, in cui esprime il proprio “profondo rammarico”.
E’ opportuno precisare che, al momento in cui si scrive, non ci è ancora stato possibile visionare il testo del verbale della riunione della Giunta Nazionale CONI ma esclusivamente la comunicazione riassuntiva (qui allegata), e che, quindi, le valutazioni qui esposte sono il frutto dell’esame di tale comunicato, del comunicato del Coordinamento degli Enti di Promozione, e del nuovo elenco delle discipline sportive così come si presenta dopo la revisione, che si trova accluso al comunicato del Coordinamento (e anch'esso qui allegato).
Qualora dai documenti definitivi licenziati dal CONI emergessero divergenze o comunque ulteriori elementi rispetto a quanto anticipato, sarà ovviamente nostra cura aggiornare i nostri lettori … anche perché abbiamo la sensazione che stiamo assistendo alla seconda puntata di uno sceneggiato che si preannuncia piuttosto lungo.
2. Le novità rispetto alla delibera 1566
Le integrazioni apportate alla delibera sono essenzialmente due:
a. L’esplicita conferma del mantenimento dell’iscrizione nel Registro CONI, fino al 31/12/2017, dei soggetti iscritti che pratichino discipline non comprese nel nuovo elenco;
b. La revisione delle discipline sportive ammissibili, che si riducono da 396 a 384 attraverso alcuni accorpamenti e l’ingresso di discipline precedentemente non incluse
Nel dettaglio:
a. Il nuovo termine del 31/12/2017
Come si legge nel comunicato del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva “la Giunta Nazionale e il Consiglio Nazionale CONI hanno deliberato, accogliendo la richiesta avanzata dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, di mantenere fino al 31/12/2017 le iscrizioni al registro CONI per quelle ASD / SSD le cui discipline praticate non trovano più rispondenza in quelle approvate dal CONI”.
Poiché, come sopra evidenziato, non siamo (ancora) in grado di poter visionare il testo delle delibere, prestiamo fede a quanto dichiarato dal coordinamento, anche perché non ci sono motivi per non farlo, e il primo commento è che … non poteva essere diversamente!
Ciò non perché sappiamo che in Italia nulla è più incerto di una scadenza perentoria (la vicenda dei defibrillatori fa, purtroppo, scuola), ma semplicemente perché tutti i soggetti iscritti al Registro CONI hanno attualmente in mano un certificato che porta la seguente dizione: "Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano … riconosce ai fini sportivi, per l'anno sportivo in scadenza al XXX", dove XXX dipende dalla scadenza dell'anno sportivo per ogni singola federazione o Ente di promozione, di norma o 30/6/2017 o 31/12/2017.
Che con una successiva delibera il CONI potesse dire "abbiamo scherzato, dal 1/3/17 non vi riconosciamo più", dopo che i sodalizi hanno organizzato la propria attività, preso in affitto impianti, stipulato contratti di lavoro, ecc., era evidentemente contrario ai più elementari principi di diritto.
E poichè come detto le scadenze degli anni sportivi non coincidono, l'unica soluzione ragionevole era unificare il termine al 31/12.
Quindi, stando al comunicato, cosa è cambiato in tema di scadenze? Secondo noi assolutamente nulla: nel comunicato del Coordinamento degli Enti abbiamo evidenziato le parole “mantenere fino al 31/12/2017” e quindi il rinvio è certamente operativo per le “vecchie” associazioni e società sportive già iscritte al Registro, (e non poteva essere diversamente, ma cosa accadrà per i nuovi sodalizi che si andranno a costituire?
Stando alla lettura coordinata dei vari documenti CONI, per ora rimane il termine del 1/3/17, dopo il quale chi si andrà a iscrivere dichiarando di praticare discipline non comprese nel nuovo elenco dovrebbe trovare la strada sbarrata dalle nuove modalità operative e le funzioni informatiche di iscrizione al Registro, adeguate alla novella regolamentare.
Che poi ciò non sarà tecnicamente possibile e quindi tale termine verrà a sua volta rinviato, è facile prevederlo, anche se in questo momento non vi sono certezze.
E ancora, qualora il termine fosse confermato ma le procedure e le funzioni informatiche non fossero adeguate, come si comporteranno FSN ed EPS? Rifiuteranno le iscrizioni anche in assenza di “blocchi operativi e/o informatici”, o si affideranno alle procedure e quindi finchè non sarà il CONI a sbarrare la strada proseguiranno con le iscrizioni? Considerata la vicinanza del termine e la delicatezza della questione un immediato chiarimento sarebbe opportuno ed è senz’altro auspicabile.
b. La revisione delle categorie
Come anticipato, le categorie di attività sportive “riconosciute” – o, meglio i codici identificativi delle stesse – si sono ridotte da 396 a 384.
Ciò non significa che le discipline siano diminuite ma che sono state modificate alcune indicazioni; in realtà non si registrano nuove esclusioni, ma solo accorpamenti e aggiunte.
Come già detto, non conoscendo nel dettaglio le richieste operate da parte degli enti di promozione non sappiamo se e in che misura le integrazioni siano l’accoglimento di esse; troviamo poi con piacere colmate alcune lacune che avevamo segnalato su questa newsletter.
Facciamo qualche esempio:
– Calcio (cat. 19): sono state inserite le discipline del calcio a 7, a 8 e del beach soccer, prima non previste;
– Pallacanestro (cat. 56): è stato inserito il basket 3 Vs 3, prima non previsto;
– Ciclismo (cat. 24): sono stati inseriti il cicloturismo ed il ciclismo amatoriale, prima non previsti;
– Attività subacquee (cat. 7): le varie attività prima suddivise in diverse discipline sono state accorpate in un’unica disciplina (la 20) “attività subacquee e nuoto pinnato” ed è stata inserita la disciplina 21 “Didattica Subacquea”, prima non prevista. Non solo: tra le attività previste fanno la loro comparsa il “basket con le pinne” e la “pallanuoto con le pinne”, prima individuati (inspiegabilmente) nella Pesca Sportiva e il “fitness in acqua con le pinne”, prima non previsto.
– Motociclismo (cat. 51): sono stati inseriti il Mototurismo (disciplina 170) e le Moto d’Epoca (171), prima non previste. In compenso, sembra che nell’Automobilismo (cat. 8) non sia più prevista la specialità “regolarità” mentre per alcune specialità c’è stato un accorpamento.
– Pesca Sportiva (cat. 62): le varie tipologie di pesca sono accorpate in un’unica voce “pesca di superficie” (disciplina 215), mentre tutte le attività di pesca subacquea (oltre al basket con le pinne) sono trasferite fra le attività subacquee (disciplina n. 20)
– Pesistica (cat. 63): oltre ad alcune discipline definite in maniera “puntuale”, viene individuata una disciplina (la n. 216), denominata “cultura fisica” all’interno della quale viene prevista l’”attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico”, che rispetto al vecchio elenco si sostituisce a “sviluppo muscolare, altezza, peso” che non appariva certo il massimo della chiarezza.
– Rugby (cat. 68): vengono previsti il beach Rugby, lo snow rugby e altre specialità di giuoco del Rugby;
– Sport Equestri (cat. 84): non compare più il turismo equestre, previsto nel primo elenco, che compare solo nella categoria 98 “turismo equestre-Trec Ante", categoria che “guadagna” anche ulteriori specialità prima non previste.
– Vela (cat. 100): le discipline vengono riviste e rielaborate in categorie diverse dal primo elenco e fanno la loro comparsa le “attività motorie marinaresche applicative alla disciplina della vela” (attività 379);
Il tutto, ci permettiamo di osservare, in modo abbastanza "arruffato", e spesso con scelte non facilmente comprensibili e risultati non certo chiari; non si comprende che necessità ci fosse di raggruppare in un'unica voce tutte le discipline della pesca sportiva, prima ben chiaramente dettagliate, così come parte delle discipline della pesca sportiva, o le attività subacquee, dettagliando cinque diverse discipline per la dama.
E poi alcune dizioni ci paiono francamente di difficile interpretazione; ci riferiamo in particolare a “Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto”.
La genericità o quantomeno l’ampiezza di alcune categorie lascia poi non pochi spazi di dubbio sulla sorte di svariate discipline o metodi di allenamento che non compaiono fra le discipline sportive “espressamente riconosciute”, e questo potrebbe essere uno dei motivi del “profondo rammarico” espresso dal coordinamento degli Enti.
Le divideremmo in due, anzi tre categorie:
I) nella prima inseriremmo poker sportivo, burraco e altri giochi di carte diversi dal bridge, nonché altre attività quali MMA, Krav maga, Parkour, Paintball, etc. Per queste ci pare che al momento sia ben difficile ipotizzare, in assenza di modifiche all’elenco, una ricomprensione in una delle discipline “accettate” e quindi ci parrebbero non riconoscibili come sportive;
II) nella seconda inseriremmo le attività che potremmo in qualche modo definire di “fitness moderno”, quali, ad es. crossfit, TRX, Pilates, zumbafitness e altre. Per queste (sulle quali torneremo in modo più approfondito qui sotto) la situazione ci pare assai diversa, perché ci paiono rientrare abbastanza agevolmente nella nuova definizione di Pesistica (categoria 61 – disciplina 216 – cultura fisica): ”attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico”, ovvero nella categorie 110 (ex 117) “attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness”;
III) nella terza rimangono infine due gruppi di attività che non ci pare facile inserire in uno dei gruppi precedenti:
i) le attività acquatiche e di “fitness in acqua”, quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, acquagym, ecc; perché la categoria 20 recita chiaramente “fitness in acqua con le pinne”, e in queste attività le pinne non si usano, e la descrizione della categoria 277 (ex 288) “attività ginnico motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto” ci lascia forti dubbi, di significato in lingua italiana prima ancora che di previsione normativa.
ii) le attività, generalmente di matrice orientale, nelle quali all'attività fisica si affianca una componente meditativa, spirituale, olistica; dallo yoga al Feldenkrais, per citare le discipline più note; per esse il problema deriva a nostro avviso dal fatto che soprattutto dello yoga esistono innumerevoli scuole e impostazioni, e accanto a scuole nelle quali la componente fisica è rilevante, non certo inferiore p.es. a quella del Pilates, ne esistono altre per le quali la componente "atletica" è decisamente secondaria. In assenza di una specifica previsione di Legge l'assimilazione per analogia a (ovvero l'inclusione per coincidenza di metodologie e finalità in) discipline comprese nel registro, non pare certo facile.
3. Un importante principio finalmente affermato con chiarezza
Come osservato dall’avv. Bianca Stivanello in occasione di un confronto tra Consulenti di Fiscosport, l’elenco riconferma una cosa importante: è sport anche l’attività fisica finalizzata al benessere (cfr. discipline 20 – 110 – 216 e 277).
Così stando (correttamente) le cose, perderanno probabilmente di efficacia anche alcuni rilievi “standardizzati” presenti nei verbali di accertamento in cui si contesta che tali attività non costituirebbero sport ma “servizi alla persona”.
Insomma: non solo non è il caso di farsi prendere dal panico, ma, forse è corretto ribaltare l’angolo di visuale, e dare atto ai vertici CONI che hanno fatto, e stanno facendo, un buon lavoro a beneficio degli enti sportivi finalizzato a un riconoscimento puntuale, e non contestabile, della “sportività” delle attività svolte.
4. Le conseguenze operative
Sotto il profilo operativo, si presentano certo alcuni problematiche, ma ci paiono risolvibili senza eccessivi sforzi.
In primo luogo qualche difficoltà potrà comportare lo “spezzettamento” di attività similari fra diverse categorie (e, quindi, FSN), che potrebbe costringere i sodalizi ad affiliarsi a più FSN o EPS (ad esempio, i gestori di piscine dovranno probabilmente affiliarsi sia alla FIN, per le attività principale, che alla FIPSAS per le attività di fitness con le pinne, ovvero a un EPS che recepirà tali attività), ma si tratta di difficoltà facilmente superabili.
Ci si deve poi domandare se sia necessario, o quantomeno opportuno, procedere alla revisione di tutti gli statuti per adeguare gli oggetti sociali all’indicazione puntuale delle attività sportive esercitate con riferimento ai codici indicativi delle discipline in elenco.
Nel precedente intervento ricordato in apertura ritenevamo non necessario. E ciò, almeno, fino a quando una apposita delibera delle F.S.N., E.P.S. o D.S.A. non costringesse le “vecchie” società affiliate a procedere in tal senso ai fini della ri-affiliazione.
Tuttavia per le nuove società che intendono affiliarsi a una FSA/EPS e iscriversi al registro CONI pare opportuno, come segnalato anche dall’avv. Guido Martinelli sul n. 2/2017 della rivista “Associazioni & Sport”, e come già indicato da alcuni Enti di Promozione Sportiva (es. A.S.C.), procedere all’indicazione puntuale delle attività sportive esercitate (o potenzialmente esercitabili) dal neo sodalizio nell’ambito dell’Oggetto Sociale al fine di evitare di dovere, se come detto venisse emanata una apposita direttiva, di dover sostenere i costi di una revisione statutaria (che, soprattutto per gli enti sportivi che assumono la forma di s.s.d. o Coop. Sportiva, comporterebbe costi non trascurabili).
Sempre sotto il profilo operativo potrebbe essere opportuno evidenziare, nella comunicazione verso l’esterno (nei siti internet, nelle bacheche presso gli impianti sportivi, nei regolamenti interni ecc), che alcune specialità (es. TRX o Crossfit) non sono “sport” nuovi e diversi rispetto alla “cultura fisica” o al “fitness” ma sono un “di cui”, una metodologia di allenamento e di attività fisica facente parte di discipline sportive più ampie: per fare un esempio concreto, lo stesso nome "Pilates" è l'abbreviazione di "Metodo
Pilates" dal nome del suo ideatore.5. Le conseguenze di natura fiscale e giuslavoristica
Rimane fermo il principio fondante della “rivoluzionaria” delibera in base al quale il riconoscimento non avverrà più in relazione al “sodalizio sportivo” e alla generica affiliazione a una F.S.N o a un E.P.S. ma sarà legato allo svolgimento puntuale della singola attività sportiva riconosciuta dal CONI, attività che non dovrà solo essere prevista a livello statutario o regolamentare, ma dovrà essere effettivamente esercitata.
Conseguentemente, l’eventuale esercizio di attività “non sportive” comporterà, sia a livello tributario che giuslavoristico / previdenziale, l’impossibilità di avvalersi delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico (v. le considerazioni espresse nel precedente articolo già citato).
Alla prossima puntata (ve ne saranno, temiamo, diverse …)
[Ultimo aggiornamento: 20/02/2017]