L’autunno segna la ripartenza non solo della stagione sportiva ma anche di quella “fiscosportiva”. Nel corso dell’estate si sono susseguiti una serie di provvedimenti, sia a livello legislativo che di prassi, di notevole interesse per i sodalizi sportivi, e non sono mancate nemmeno proposte di legge – tutt’ora pendenti – di (parziale) riforma dell’inquadramento e della fiscalità degli enti sportivi dilettantistici. Ci è parso quindi doveroso aprire la nuova stagione proponendo un riepilogo delle disposizioni estive, rinviando per gli approfondimenti agli articoli monotematici che i nostri lettori potranno trovare sulle prossime newsletter. C’è da dire, in premessa, che le disposizioni che si sono succedute, come ormai purtroppo siamo abituati a constatare, non brillano per precisione, anzi, al contrario, in alcuni casi sono piuttosto confusionarie e contraddittorie, motivo in più per cercare, ove possibile, di fare chiarezza.
1. Certificati medici e defibrillatori
Si tratta, probabilmente, del tema più “scottante” per i dirigenti sportivi, e in particolare per i dirigenti dei sodalizi che gestiscono impianti sportivi, palestre, piscine e ogni altro genere di struttura aperta anche a soci/associati e partecipanti “non agonisti”, nonché per chi organizza manifestazioni di natura amatoriale aperte a tutti, quali le maratone e mezze maratone, le gran fondo di nuoto e le gare ciclistiche.
Tenteremo in questa sede di offrire un riepilogo delle disposizioni succedutesi nel corso di questi mesi.
Ci sembra innanzitutto il caso di sottolineare che nulla è cambiato per quelle società sportive che svolgono unicamente attività sportiva agonistica: per tale attività risulta infatti obbligatorio, oggi come per il passato, l’obbligo del certificato di idoneità sportiva agonistica rilasciato dal medico sportivo, con esami che variano in relazione alla tipologia di attività sportiva esercitata (tabella A o B allegate al D.M. 18 febbraio 1982 “norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”).
Per le attività non agonistiche la situazione è invece piuttosto confusa:
1.1: il “Decreto Balduzzi”
Il decreto 24 aprile 2013 del Ministro della Salute (v. allegato), emanato ai sensi dell’art. 7, comma 11, del D.L. 158/2012, avente come titolo “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” – meglio noto come “Decreto Balduzzi” – pubblicato sulla G.U. n. 169 del 20.07.2013, aveva abrogato e sostituito il vecchio Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 recante norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica e aveva introdotto numerose novità e adempimenti (anche gravosi) a carico delle società e associazioni sportive, in particolare per quei sodalizi che gestiscono impianti sportivi di ogni genere.
Il decreto aveva la finalità “di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale” e aveva disposto nuove “garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti”.
Le principali disposizioni previste dal decreto erano, in sintesi, le seguenti:
1. per l’attività sportiva agonistica è stato confermato (nel senso che non sono state apportate variazioni) l’obbligo della certificazione specialistica (visita medica agonistica) – già prevista dalla precedente normativa;
2. per l’attività sportiva “non agonistica” (art. 3), cioè quella svolta da soggetti che praticano attività organizzate dal Coni o da società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, e che non siano considerati atleti agonisti (compresi quindi i frequentatori di palestre, piscine, scuole di danza ecc. gestite da A.S.D. o S.S.D. affiliati a FSN o EPS), era stato introdotto l’obbligo di sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. Tale visita doveva prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.
I suddetti adempimenti erano previsti anche per gli studenti che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche e per i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
3. Regole più stringenti erano inoltre previste (art. 4) in caso di partecipazione di soggetti non tesserati a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA o EPS e caratterizzate da elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto, sci di fondo o altre tipologie analoghe: in questo caso era prevista l’effettuazione di accertamenti supplementari (rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessari per i singoli casi)
4. era stata definita – novità del decreto (art. 2) – la tipologia dell’attività sportiva “amatoriale”, cioè quella svolta a livello “ludico motorio” da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, e che praticano attività sportiva non occasionale e non regolamentata da organismi sportivi (problema, di nuovo, relativo ai frequentatori di palestre, piscine, scuole di danza ecc ma NON affiliate), i quali avrebbero dovuto sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:
– gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65 anni, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potevano essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrebbe avuto valenza biennale;
– i soggetti che riportano almeno una delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa, differenziale nell'anziano, l'essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, alterata glicemia a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo ii compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio di un giudizio del medico) dovevano essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, o da un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che avrebbero dovuto effettuare un elettrocardiogramma a riposo ed eventualmente altri esami necessari secondo il giudizio clinico. Il certificato avrebbe avuto valenza annuale;
– i soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate avrebbero dovuto ricorrere a un medico di medicina generale, o a un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o uno specialista di branca, per l’effettuazione di esami e consulenze specifiche finalizzati al rilascio di un giudizio clinico o un certificato annuale o a valenza inferiore all'anno. Il certificato doveva essere esibito all'atto di iscrizione o di avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo in cui si svolge l'attività.
– l’obbligo della certificazione medica non era previsto quale adempimento obbligatorio per le persone non tesserate che svolgono attività sportiva amatoriale occasionale o saltuaria in contesti non organizzati ovvero che svolgono attività sportive a ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, lo sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino", e chi pratica attività ricreative quali ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone era comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività.
5. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche è stato infine previsto (art. 5) l’obbligo di munirsi di defibrillatori semiautomatici entro 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Per le società sportive professionistiche il termine è ridotto a 6 mesi.
I relativi oneri saranno a carico dei sodalizi sportivi, che potranno anche associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure potranno accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.
Il decreto indicava anche le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori:
– dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire;
– il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;
– i corsi di formazione dovranno essere effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni;
Le regioni, infine, potranno anche anticipare il termine per l’utilizzo obbligatorio dei defibrillatori. Si segnala, a tal fine, che le Lombardia e la Toscana hanno già emanato propri provvedimenti.
Le suddette novità erano state confermate anche dal CONI con circolare del 25/07/2013 (qui allegata) a firma del Segretario Generale, nella quale era sottolineata, in particolare, la circostanza che l’art. 2 del suddetto decreto, nel definire l’attività amatoriale o ludico-motoria facesse riferimento a quella “praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionale, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”.
Quindi, secondo l’interpretazione data al decreto Balduzzi dal CONI (interpretazione che ci sentiamo di condividere in toto), perché la pratica di un’attività sportiva potesse essere qualificata come “ludico motoria” esonerata da qualsiasi certificazione medica dovevano sussistere contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) l’attività doveva essere a ridotto impegno cardiovascolare;
b) l’attività doveva essere svolta al di fuori di un contesto organizzato e autorizzato (es. palestre);
c) l’attività, se svolta in un contesto organizzato, doveva essere svolta a livello occasionale e non ripetitivo;
d) l’attività doveva essere svolta da soggetti NON tesserati a F.S.N, D.S.A o E.P.S.
1.2: le variazioni apportate al “decreto Balduzzi” dalla conversione in legge del “decreto del fare”
Il decreto Balduzzi, entrato in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in G.U., quindi il 04/08/2013, ha avuto, nella sua versione integrale, vita brevissima:
la legge 9 agosto 2013 n. 98, avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. “decreto del fare”), pubblicata in G.U. Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – suppl. ordinario n. 63, ed entrata in vigore il 21/08/2013, ha inserito nella versione definitiva del D.L. 69/2013 il nuovo articolo 42-bis ai sensi del quale:
1. al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'art.7, comma 11 del Dl 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189del 2012, e dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, pubblicato nella G.U. del 20/07/2013 n. 169;
2. rimane l'obbligo di certificazione preso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma"
1.3: la situazione attuale
Dunque, fatto salvo l’obbligo di dotazione del defibrillatore, si è tornati, “gattopardescamente”, alla situazione ante-decreto Balduzzi?
Numerose interpretazioni che si leggono sugli organi di stampa e su alcuni siti internet sembrano portare a questa considerazione.
A nostro avviso, invece, preso atto che per l’attività “ludico-motoria” (così come individuata dal Decreto Balduzzi) non sarà più necessaria la richiesta di alcuna certificazione medica, permangono diversi punti interrogativi in relazione a:
1. l’attività “sportiva non agonistica”;
2. l’obbligo di certificazione relativo alle attività a maggiore impegno (maratone, gran fondo di nuoto, ecc)
In particolare, in relazione al primo ordine di problematiche, preso atto che per l’attività sportiva non agonistica (ergo, quella effettuata da soggetti in “contesti organizzati” affiliati a FSN/EPS – soggetti che, generalmente, assumono anche la veste di "tesserati" del sodalizio) rimane espressamente obbligatoria la certificazione medica, non è chiaro in base a quali esami debba essere rilasciata tale certificazione (è necessaria o no la misurazione della pressione, e in base a quali criteri i medici dovranno stabilire l’opportunità dell’ECG?)
Problemi ancora maggiori si intravedono in relazione alla seconda questione: gli organizzatori di tali manifestazioni dovranno richiedere una certificazione medica ai partecipanti? e, in caso di risposta positiva, di quale natura?
Sulle suddette questioni è intervenuto anche la Federazione Italiana medici di Famiglia, con una lettera del 26 agosto u.s. indirizzata al Ministro della Salute Lorenzin.
La risposta del ministero non si è fatta attendere e, con una comunicazione a firma del capo ufficio legislativo in data 11/09/2013 (se ne veda il testo integrale nella Pillola Fiscosport, in questo stesso numero) è stato precisato quanto segue:
a) la valutazione sull'opportunità o meno di effettuare sul soggetto richiedente la certificazione è (a nostro avviso correttamente) rimessa al medico certificatore (il quale, solo, è in grado di stabilire se tali esami sono utili o opportuni)
b) l'art. 4 del "decreto Balduzzi" non è stato nè modificato nè tantomeno abrogato dall'art. 42-bis del "decreto fare", con la conseguenza che per le attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare tipo maratone o "gran fondo" nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dal "decreto Balduzzi", sopra evidenziata.
Alla luce dell'interpretazione del ministero della salute si raccomanda ai titolari dei centri sportivi e agli organizzatori di gare e manifestazioni “open” la massima attenzione, richiedendo ai frequentatori la presentazione del certificato di idoneità all’attività non agonistica, non dando corda né alle interpretazioni “liberistiche” – che sembrano al momento prevalere – né tantomeno alle lamentele dei frequentatori stessi che, troppo spesso, tendono a identificare la richiesta del certificato esclusivamente con un inutile e costoso adempimento burocratico.
A maggior ragione gli organizzatori di manifestazioni “open” DOVRANNO richiedere ai partecipanti il possesso di certificazione di idoneità sportiva per attività di particolare impegno cardiovascolare ex art. 4 "decreto Balduzzi" per non incorrere in responsabilità personali in caso di problemi fisici del partecipante stesso nel corso della manifestazione.
Vale la pena di ricordare, a tale proposito, che l’infortunio del partecipante o, in casi più gravi, il suo decesso possono comportare la responsabilità penale (ai sensi dell’art. 40 c.p. non impedire un evento lesivo che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo) o civile dell’organizzatore che non si sia preoccupato di verificarne lo stato di salute attraverso il compimento di adeguati controlli o richiedendo la documentazione necessaria, e che la prassi, seguita da molti, di fare sottoscrivere clausole di esonero da responsabilità o di richiedere un’autocertificazione “di buona salute” è assolutamente inutile, oltre che censurabile, considerata l’invalidità di simili atti, a maggior ragione a seguito dell'emanazione del decreto "Balduzzi"
Va doverosamente ricordata, in proposito, la sentenza n. 15394 del 13 luglio 2011 della Cassazione, 3. sez. civile, che ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Appello a danno di un E.P.S. inquadrando tra le attività sportive agonistiche anche l’organizzazione di tornei sportivi amatoriali.
Secondo i Giudici della Consulta, infatti “gli organizzatori di un torneo […] devono sapere che “possono rispondere dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per una attività agonistica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione” e ciò in quanto “non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del “prevalere” di una squadra sull’altra”.
Si rimanda a tal fine all’articolo “Responsabilità civile degli organizzatori di un torneo di calcio amatoriale in caso di decesso di uno dei giocatori – Commento a Cass. civ., sez. III, n. 15394 del 13 luglio 2011” su Questa Rivista.
2. Incremento (dal 1 gennaio 2014) dell’imposta di registro fissa
Dopo l’incremento dell’imposta di bollo da € 1,81 a € 2,00 e da € 14,68 a € 16,00 (ne abbiamo dato notizia sulla Newsletter Fiscosport n. 13/2013) è in arrivo l’incremento dell’imposta di registro fissa da € 168,00 a € 200,00.
Il d.l. 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato il giorno stesso in Gazzetta Ufficiale (c.d. “decreto Istruzione”), tra le norme in materia di “Istruzione, università e ricerca”, dispone, ai fini del finanziamento delle operazioni dallo stesso definite, l’aumento dell’ammontare delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale: a partire dal 1° gennaio 2014, esse saranno dovute nella misura di 200 euro e non più di 168 euro.
Per quanto di interesse dei sodalizi sportivi la conseguenza principale è che, a partire dal 01/01/2014, il costo per la registrazione degli atti costitutivi, degli statuti e delle relative variazioni subirà un incremento di 32 €, pari al 19%, oltre all’incremento di € 1,32 per ogni marca da bollo che, si ricorda, va applicata in ogni documento ogni 100 righe.
3. Sicurezza sul lavoro: minori incombenze a carico delle A.S.D.
Ricordiamo che la legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012) era intervenuta anche in materia di sicurezza sul lavoro prorogando al 30 giugno 2013 il termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per i datori del lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e che, ai fini dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) nel computo dei “lavoratori” dovevano essere considerati anche i volontari e i percettori di redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) – i c.d. “sportivi dilettanti”.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 luglio 2013 tutti, o quasi, i sodalizi sportivi, erano tenuti all’obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Si rinvia, a tal fine, agli articoli pubblicati su questa rivista ai numeri 10/2013, 11/2013 e 12/2013.
Anche in questo caso, sulla spinta delle organizzazioni sportive, il legislatore è intervenuto, ancora in sede di legge 9 agosto 2013 n. 98, apportando, con l’art. 32, un sostanziale emendamento all’art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs 81/2008 prevedendo che
“nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto….”
In concreto, ai collaboratori volontari delle A.S.D. e ai collaboratori ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (i c.d. Sportivi dilettanti) non si rendono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 81/2008 relativi agli obblighi di redazione del D.U.V.R.I. e del D.V.R., ma soltanto quelle relative all'art. 21 del medesimo D.Lgs., relativo agli adempimenti inerenti i lavoratori autonomi
ATTENZIONE:
quanto sopra non significa che le ASD saranno esonerate da qualsiasi adempimento in relazione alle normative di sicurezza a beneficio dei collaboratori volontari e "sportivi dilettanti", in quanto il datore di lavoro (l'A.S.D.) è tenuto comunque a fornire ai collaboratori un'informativa sui rischi presenti negli ambienti di lavoro nonchè ad adottare tutte le misure di prevenzione e di emergenza necessarie all'attività esercitata, nonchè le misure utili a eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenze tra le attività del collaboratore e le eventuali altre che si dovessero svolgere all'interno della medesima organizzazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 21, i collaboratori devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Inoltre, ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, i volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Si tenga presente che:
- l’esonero non opera qualora in favore del sodalizio operino lavoratori dipendenti e/o co.co.co (anche amministrativo/ gestionali);
- dal tenore letterale della norma pare (anche se, a questo punto, non se ne percepisce la ragione) che l’esonero operi solo in favore di quei sodalizi sportivi costituiti sotto forma di Associazioni Sportive Dilettantistiche e che, conseguentemente, i sodalizi sportivi costituiti nelle altre forme previste dall’art. 90 l. 289/2002 (S.S.D. a r.l. e Società Coopertive Sportive Dilettantistiche) continuino a essere assoggettati a tutti obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 (compresi, quindi, DUVRI e DVR).
- ancora una volta, la sensazione è che il legislatore non conosca la peculiarità dell’ambiente sportivo: a parità di condizioni e di situazioni logistiche e operative la forma giuridica prescelta comporterà diversi obblighi burocratici ma anche sostanziali.
Sull’argomento gli esperti di Fiscosport avranno modo di apportare ulteriori contributi ed approfondimenti.
4. Unificazione delle percentuali di detrazione forfettaria per sponsorizzazioni e pubblicità: un’ipotesi per ora non divenuta realtà
Sul numero 13/2013 di questa rivista avevamo dato notizia di un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri nel quale, tra le misure adottate in materia di semplificazioni che si pongono come completamento degli interventi avviati con il c.d. "Decreto Fare", era stata inserita anche l'indicazione di uniformare "la percentuale di detrazione forfettaria dell'iva per le operazioni di sponsorizzazione con quella prevista per le spese di pubblicità. In questo modo si riduce il contenzioso dovuto alla difficoltà di distinguere le due categorie".
A decreto approvato a seguito della legge di conversione nulla è apparso a tale titolo: la situazione della detrazione IVA per le A.S.D. che hanno optato per il regime ex l. 398/1991 non subisce dunque, almeno per il momento, alcuna variazione.
5. Proposta di legge “ASDUS”
È stata depositata alla Camera dei Deputati, su iniziativa degli onorevoli Fossati, Coccia e Molea, la proposta di legge avente ad oggetto “Disposizioni in materia di enti associativi senza fine di lucro che svolgono attività sportiva perseguendo finalità sociali” (v. il testo allegato).
La proposta di legge, che si ispira al lavoro portato avanti negli ultimi due anni dal “Comitato salviamo lo sport dilettantistico”, presieduto da Livio Mastrostefano, mira al riconoscimento di una nuova figura giuridica di operatore sportivo che opera a livello sociale. La ASDUS dovrebbe possedere (e rispettare) vincoli statutari più stringenti in cambio del riconoscimento della personalità giuridica e di alcune importanti agevolazioni fiscali.
Trattandosi, al momento, di una proposta di legge, non riteniamo utile, come di abitudine di Fiscosport, addentrarci nell’analisi del provvedimento sino a quando non sarà definitivo, ma terremo sicuramente informati i nostri lettori sull’evolversi della vicenda, augurando nel contempo al Comitato e al prof. Mastrostefano le migliori fortune e congratulandoci per l’impegno sinora profuso.
6. Modalità di controllo sugli Enti non commerciali
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche quest’anno, con la circolare n. 25/E del 31 luglio avente ad oggetto “Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi” (v. allegato), a dare indicazioni agli uffici territoriali in relazione all’azione di accertamento e di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.
Come già accaduto in passato (cfr. circ.ri n. 13/2009, 20/2010, 21/2011 e 18/2012), alla fattispecie degli Enti non commerciali anche in questa sede è dedicato un apposito capitolo (il n. 2.4), segno evidente dell’attenzione sempre elevata nei confronti degli stessi, confortata anche dai risultati degli accertamenti effettuati negli ultimi anni che, dal punto di vista dell’Agenzia Entrate (e purtroppo per gli Enti oggetto di verifica), non possono che essere considerati in termini positivi, quantomeno in termini di maggiori imponibili accertati e sanzioni irrogate.
Nella sostanza, vengono confermate le indicazioni già offerte nelle precedenti circolari, ribadendo che “nel settore degli enti non commerciali l’analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi deve essere eseguita con la massima cura, in modo da ottenere una selezione mirata a individuare i soggetti che apparentemente si presentano come “non profit”, ma in realtà dissimulano vere e proprie attività commerciali, ovvero ai casi più rilevanti in termini di potenziale proficuità del controllo”.
Vengono, quindi, ribaditi due concetti:
a) oggetto di controllo devono essere gli enti “fittiziamente” non profit ma in realtà commerciali;
b) oggetto di controllo devono essere i casi più rilevanti e a più alta potenzialità di “ritorno” in termini di maggiori imposte accertate. A tal fine si fa riferimento a comunicazioni di servizio interne indicanti nuove specifiche di selezione facendo precedere l’azione di accertamento ad uno screening inerente alle situazioni a più alto rischio di illeciti.
In relazione all’ultimo aspetto la circolare precisa (ed è certamente una buona notizia per le “vere” e piccole associazioni sportive) che “occorre quindi evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza in termini di potenziale proficuità del controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale, svolta in via esclusiva, riguardi la formazione sportiva per giovani (scuole calcio, tennis, pallacanestro, ed altre comunque ricomprese tra le attività dilettantistiche riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o di soggetti svantaggiati,
concentrando, al contrario, le attenzioni soprattutto nei confronti di attività maggiormente a rischio, tra le quali vengono individuate “la somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, bar, pub, birrerie, ecc., mascherati da associazioni culturali o soggetti affiliati ad associazioni di promozione sociale; l’attività spettacolistica da parte di discoteche e locali di intrattenimento in genere, svolta da associazioni e circoli privati, che, in realtà, sono aperti al pubblico; l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di fittizi circoli culturali.”
concentrando, al contrario, le attenzioni soprattutto nei confronti di attività maggiormente a rischio, tra le quali vengono individuate “la somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, bar, pub, birrerie, ecc., mascherati da associazioni culturali o soggetti affiliati ad associazioni di promozione sociale; l’attività spettacolistica da parte di discoteche e locali di intrattenimento in genere, svolta da associazioni e circoli privati, che, in realtà, sono aperti al pubblico; l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di fittizi circoli culturali.”
In ogni caso, “la selezione dei soggetti da sottoporre al controllo va effettuata attraverso una sempre maggiore acquisizione di informazioni e conoscenza del mondo associativo locale, facendo particolare riferimento alle diverse forme di attività potenzialmente a rischio che emergono in ciascuna realtà territoriale.”
Pur non intravvedendo, nell’ambito della circolare in oggetto, elementi di novità sostanziale, se non l’esplicito invito a non colpire le organizzazioni di minore rilevanza, gli esperti di Fiscosport avranno modo di tornare sul tema degli accertamenti fiscali sui sodalizi sportivi e, in particolare, sulle azioni ed i comportamenti preventivi finalizzati a minimizzare gli effetti degli stessi, rimanendo il tema sempre molto “caldo”
Crediamo che come “ripartenza” possa bastare: buona attività sportiva a tutti!