Le disposizioni normative attualmente in vigore, volte a disciplinare la cd. Fase due, non sembrano permettere una riapertura a breve degli impianti sportivi. È doveroso pertanto attendere il momento in cui sarà presa una simile decisione per verificare gli obblighi imposti ai sodalizi sportivi, tesi a consentire una ripresa dell’attività in sicurezza.
L’ipotesi indicata dal lettore sembra invero essere ancora più remota perché pare prospettare la ripresa degli allenamenti di sport di squadra, anche fra atleti molto piccoli (bambini addirittura di 5 anni). Questi due elementi: sport di squadra e presenza di atleti molto piccoli, rappresentando fattori di rischio di elevato di contagio, allontaneranno la riapertura di tali strutture.
Al momento, infatti, sono state adottate solo delle linee guida volte a regolare la ripresa degli allenamenti degli sport individuali che si trovano pubblicate sul sito dell’Ufficio per lo Sport. Non è da escludere che tali obblighi possano essere estesi anche ad altri settori, ma ancora non ci sono indicazioni in tal senso.
Fatta questa doverosa premessa sull’impossibilità – attualmente – di riaprire a breve gli impianti sportivi per gli allenamenti degli sport di squadra (e per quelli individuali praticati da atleti non di rilievo nazionale) e, quindi, della necessità di valutare al momento della riapertura gli obblighi concretamente imposti ai sodalizi sportivi per contenere la diffusione del Covid 19, allo stato dei fatti è possibile ipotizzare le conseguenze della violazione degli obblighi tesi, in generale, a garantire la sicurezza degli utenti (comprendenti quindi anche le misure relative a impedire la propagazione del virus), salvo verificare la presenza di eventuali sanzioni specifiche per la violazione dei medesimi, al momento dell’entrata in vigore.
Il lettore sembra, in definitiva, porsi il problema dell’individuazione del responsabile nel caso in cui la violazione di uno degli obblighi indicati (e comunque di qualunque dovere anche non menzionato) abbia come conseguenza il contagio di un frequentatore dell’impianto.
Al fine di offrire una risposta all’utente, è doveroso richiamare i concetti in materia di responsabilità, salvo, come detto, verificare – al momento dell’entrata in vigore di tali obblighi – eventuali prescrizioni specifiche per la loro inosservanza. In particolare, non può trascurarsi che il gestore dell’impianto sportivo, essendo tenuto a garantire la sicurezza dell’impianto relativamente, tra l’altro, alla sicurezza dei locali, idoneità dei mezzi e salute dei praticanti, deve porre in essere qualunque comportamento teso ad assicurare un simile risultato, oltre al rispetto delle normative vigenti.
La circostanza che il contagio possa avvenire durate gli allenamenti, impone di non trascurare il ruolo e il dovere di vigilanza dell’allenatore, che, di fatto, ricopre una posizione di garanzia, essendo tenuto a un obbligo di vigilanza e sorveglianza degli allievi. Egli, infatti, non solo deve essere in grado di programmare esercizi adeguati agli allievi, ma, avendo un dovere di vigilanza sull’incolumità di ciascuno di essi, deve verificare lo svolgimento corretto delle attività proposte e, più in generale, salvaguardare l’incolumità dei partecipanti.
Sia il gestore che l’istruttore, avendo una posizione di garanzia, sono tenuti ad assicurare uno svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva, tanto da potere rispondere di eventuali infortuni derivanti dalla mancata adozione delle cautele necessarie in termini di responsabilità civile (da cui un obbligo risarcitorio) e penale, ex art. 40 c.p. (non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo).
Sia l’obbligo risarcitorio che le conseguenze penali presuppongono la prova che il contagio sia avvenuto in palestra.
Il timore che ciò possa verificarsi nonostante l’adozione delle precauzioni imposte dalla legge e dal buon senso è alla base della mancata ripresa delle attività sportive e delle ipotesi affrontate dal Governo (unitamente a rappresentanti di alcune Federazioni) per consentire una ripresa in sicurezza dello sport, tesa a garantire che l’attività sportiva, fonte di molteplici benefici socio-sanitari, possa svolgersi senza alcun pregiudizio per la salute dei partecipanti.
Probabilmente l’indicazione (e l’osservanza) delle misure specifiche per il settore sportivo, al momento della possibile riapertura degli impianti sportivi, sarà in grado di ricondurre la responsabilità degli operatori sportivi entro gli ordinari canoni di responsabilità. Come sempre, sarà nostra cura aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.