La VI commissione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione di iniziativa degli Onorevoli Vannucci, Fulvi e Lolli, che impegna il governo ad assumere opportune iniziative in relazione alla problematica della mancata o irregolare iscrizione al Registro del CONI che, come è noto, sta comportando seri problemi di ordine tributario a numerose società e associazioni sportive dilettantistiche. La risoluzione, ponendo l’accento sull’importanza delle società sportive di base a livello sociale ed educativo, invita il governo a trovare una soluzione , anche retroattiva , per sanare la posizione tributaria dei tanti sodalizi che hanno perfezionato in ritardo, o ancora non l’hanno fatto, l’iscrizione al registro dalla quale dipende il riconoscimento sportivo anche ai fini tributari. La risoluzione, fino a quando non sarà recepita dal governo, non ha efficacia operativa, e tuttavia riteniamo che possa essere utilmente spesa nei contenziosi in corso, ad ulteriore dimostrazione dell’oggettiva incertezza della disposizione tributaria. Fiscosport avrà cura, come sempre, di seguire l’evolversi della vicenda per offrire alle società sportive utili e tempestive indicazioni.
La VI commissione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione di iniziativa degli Onorevoli Vannucci, Fulvi e Lolli, che impegna il governo ad assumere opportune iniziative in relazione alla problematica della mancata o irregolare iscrizione al Registro del CONI che, come è noto, sta comportando seri problemi di ordine tributario a numerose società e associazioni sportive dilettantistiche.
La risoluzione, ponendo l’accento sull’importanza delle società sportive di base a livello sociale ed educativo, invita il governo a trovare una soluzione, anche retroattiva, per sanare la posizione tributaria dei tanti sodalizi che hanno perfezionato in ritardo, o ancora non l’hanno fatto, l’iscrizione al registro dalla quale dipende il riconoscimento sportivo anche ai fini tributari.
La risoluzione, fino a quando non sarà recepita dal governo, non ha efficacia operativa, e tuttavia riteniamo che possa essere utilmente spesa nei contenziosi in corso, ad ulteriore dimostrazione dell’oggettiva incertezza della disposizione tributaria.
Fiscosport avrà cura, come sempre, di seguire l’evolversi della vicenda per offrire alle società sportive utili e tempestive indicazioni.
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Allegato B
Seduta n. 429 del 3/2/2011
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La VI Commissione,
La risoluzione, ponendo l’accento sull’importanza delle società sportive di base a livello sociale ed educativo, invita il governo a trovare una soluzione, anche retroattiva, per sanare la posizione tributaria dei tanti sodalizi che hanno perfezionato in ritardo, o ancora non l’hanno fatto, l’iscrizione al registro dalla quale dipende il riconoscimento sportivo anche ai fini tributari.
La risoluzione, fino a quando non sarà recepita dal governo, non ha efficacia operativa, e tuttavia riteniamo che possa essere utilmente spesa nei contenziosi in corso, ad ulteriore dimostrazione dell’oggettiva incertezza della disposizione tributaria.
Fiscosport avrà cura, come sempre, di seguire l’evolversi della vicenda per offrire alle società sportive utili e tempestive indicazioni.
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Allegato B
Seduta n. 429 del 3/2/2011
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La VI Commissione,
premesso che:
le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono una importante azione sociale tesa alla formazione dei giovani sul piano fisico, civico e sociale;
nei piccoli paesi e nei quartieri periferici delle grandi città, le società sportive sono spesso gli unici punti di aggregazione e socializzazione;
lo sport ha notevole rilevanza nella vita della nostra società, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo, quale espressione di libertà e dignità umana, fattori che sono alla base della stessa attività sportiva, e che sono esplicitamente richiamati nella Costituzione italiana che sancisce inoltre la libertà di associazione per perseguire scopi d’interesse comune;
lo Stato garantisce al cittadino la libera iniziativa nella pratica sportiva sotto il profilo educativo, agonistico e anche di spettacolo ed assicura contemporaneamente interventi nell’istruzione e nella tutela della salute pubblica garantendo il diritto di ogni cittadino al benessere ed alla buona forma fisica;
il “mondo” dilettantistico sportivo rappresenta un importante vivaio per lo sport agonistico-professionistico che ha un ruolo fondamentale per l’immagine del Paese e rappresenta dal punto di vista economico un importante settore;
migliaia di società sportive impegnano spesso in maniera volontaria ed a proprio rischio un “esercito” di dirigenti ed organizzatori che contribuiscono alla formazione di milioni di atleti in ogni disciplina sportiva;
la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 detta disposizioni di carattere tributario relative alle associazioni sportive dilettantistiche concedendo agevolazioni di carattere fiscale volte alla promozione ed al sostegno dello sport dilettantistico; in particolare il combinato disposto dell’articolo 1 e 2 della citata legge prevede che le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l’applicazione agevolata dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi; l’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto;
l’articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto ulteriori benefici ed in particolare il comma 11 è intervenuto modificando il testo unico imposte sui redditi – TUIR -, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo nell’attuale articolo 149, l’esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma riguardante la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta;
il comma 20 dell’articolo 90 aveva inoltre previsto l’istituzione presso il Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) del “registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche” che prevedeva quanto a obbligatorietà dell’iscrizione e modalità di tenuta del Registro, un’apposita disciplina successivamente deliberata dal consiglio razionale del CONI;
la citata norma, prima abrogata dall’articolo 4 del decreto-legge n. 72 del 22 marzo 2004 convertito dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, è stata poi istituita nuovamente dall’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 25 maggio 2004 convertito dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 che è intervenuto specificando che l’iscrizione al CONI, per il riconoscimento ai fini sportivi, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali;
sulla scorta delle disposizione citata, il CONI, con delibera n. 1288 dell’11 novembre 2004, ha istituito il registro in questione, specificando nella delibera la necessità di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1o agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate riconosciute ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per cui la mancata iscrizione comporta l’inapplicabilità delle agevolazioni previste;
l’obbligo di iscrizione che ne deriva non è stato all’epoca sufficientemente pubblicizzato tant’è che molti soggetti destinatari della norma non hanno adempiuto ritenendo adempiuto l’obbligo di iscrizione una volta ricevuta l’affiliazione alle federazioni sportive nazionali e ad enti di promozione sportiva regolarmente riconosciute dal CONI stesso;
pertanto da tale data si presume, ed in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, Siae eccetera) che il CONI è l’unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte;
dal 2004 si sono verificati e si stanno tuttora verificando, moltissimi casi di processi verbali di verifica documentale redatti da funzionari della SIAE che scaturiscono in avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate la quale contesta e sanziona la mancanza del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI pur avendo optato per il regime speciale Iva ed imposte dirette di cui all’articolo 2 della legge n. 398 del 1991;
nessuna verifica viene svolta sulla effettiva e reale attività sportiva senza fini di lucro ma quello che rileva nelle verifiche è esclusivamente l’avvenuta iscrizione al registro del CONI;
l’Agenzia delle entrate nei numerosi avvisi di accertamento non ritiene valida e automatica per l’iscrizione al CONI “l’affiliazione della società sportiva alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto” anche se riconducibile al CONI medesimo;
è necessario un intervento chiarificatore del legislatore per evitare che numerose società sportive interrompano la loro attività, con gravi conseguenze, sullo sport in generale e sulla nascita di nuovi campioni, che in tutte le discipline, hanno fregiato in questi anni il nostro Paese di numerosi allori;
è opportuno evitare che le numerose associazioni, sorte anche a titolo di volontariato, siano costrette a chiudere a causa delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate per un mancato adempimento a un obbligo burocratico che potrebbe essere automatizzato in capo alle federazioni stesse ed evitare che i dirigenti sportivi, che si assumono responsabilità e rischi a fronte di un servizio volontario che prestano spesso a proprie spese, siano chiamati «personalmente» a rispondere dei presunti inadempimenti fiscali con i risparmi di una vita,
ad assumere le iniziative conseguenti alle problematiche descritte in premessa al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, richiamate all’articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004 convertito con modificazioni dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004, che non abbiano ottemperato all’iscrizione nell’apposito registro instituito dal CONI, possono presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste già presentate nel presupposto che la facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed eventualmente riconoscere ai fini sportivi l’attività delle società e delle associazioni spetta comunque al CONI e dare istruzioni agli organi competenti che fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI sono sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate o delle altre autorità che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI.
(7-00487) «Fluvi, Vannucci, Lolli».
nei piccoli paesi e nei quartieri periferici delle grandi città, le società sportive sono spesso gli unici punti di aggregazione e socializzazione;
lo sport ha notevole rilevanza nella vita della nostra società, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo, quale espressione di libertà e dignità umana, fattori che sono alla base della stessa attività sportiva, e che sono esplicitamente richiamati nella Costituzione italiana che sancisce inoltre la libertà di associazione per perseguire scopi d’interesse comune;
lo Stato garantisce al cittadino la libera iniziativa nella pratica sportiva sotto il profilo educativo, agonistico e anche di spettacolo ed assicura contemporaneamente interventi nell’istruzione e nella tutela della salute pubblica garantendo il diritto di ogni cittadino al benessere ed alla buona forma fisica;
il “mondo” dilettantistico sportivo rappresenta un importante vivaio per lo sport agonistico-professionistico che ha un ruolo fondamentale per l’immagine del Paese e rappresenta dal punto di vista economico un importante settore;
migliaia di società sportive impegnano spesso in maniera volontaria ed a proprio rischio un “esercito” di dirigenti ed organizzatori che contribuiscono alla formazione di milioni di atleti in ogni disciplina sportiva;
la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 detta disposizioni di carattere tributario relative alle associazioni sportive dilettantistiche concedendo agevolazioni di carattere fiscale volte alla promozione ed al sostegno dello sport dilettantistico; in particolare il combinato disposto dell’articolo 1 e 2 della citata legge prevede che le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l’applicazione agevolata dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi; l’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto;
l’articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto ulteriori benefici ed in particolare il comma 11 è intervenuto modificando il testo unico imposte sui redditi – TUIR -, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo nell’attuale articolo 149, l’esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma riguardante la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta;
il comma 20 dell’articolo 90 aveva inoltre previsto l’istituzione presso il Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) del “registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche” che prevedeva quanto a obbligatorietà dell’iscrizione e modalità di tenuta del Registro, un’apposita disciplina successivamente deliberata dal consiglio razionale del CONI;
la citata norma, prima abrogata dall’articolo 4 del decreto-legge n. 72 del 22 marzo 2004 convertito dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, è stata poi istituita nuovamente dall’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 25 maggio 2004 convertito dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 che è intervenuto specificando che l’iscrizione al CONI, per il riconoscimento ai fini sportivi, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali;
sulla scorta delle disposizione citata, il CONI, con delibera n. 1288 dell’11 novembre 2004, ha istituito il registro in questione, specificando nella delibera la necessità di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1o agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate riconosciute ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per cui la mancata iscrizione comporta l’inapplicabilità delle agevolazioni previste;
l’obbligo di iscrizione che ne deriva non è stato all’epoca sufficientemente pubblicizzato tant’è che molti soggetti destinatari della norma non hanno adempiuto ritenendo adempiuto l’obbligo di iscrizione una volta ricevuta l’affiliazione alle federazioni sportive nazionali e ad enti di promozione sportiva regolarmente riconosciute dal CONI stesso;
pertanto da tale data si presume, ed in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, Siae eccetera) che il CONI è l’unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte;
dal 2004 si sono verificati e si stanno tuttora verificando, moltissimi casi di processi verbali di verifica documentale redatti da funzionari della SIAE che scaturiscono in avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate la quale contesta e sanziona la mancanza del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI pur avendo optato per il regime speciale Iva ed imposte dirette di cui all’articolo 2 della legge n. 398 del 1991;
nessuna verifica viene svolta sulla effettiva e reale attività sportiva senza fini di lucro ma quello che rileva nelle verifiche è esclusivamente l’avvenuta iscrizione al registro del CONI;
l’Agenzia delle entrate nei numerosi avvisi di accertamento non ritiene valida e automatica per l’iscrizione al CONI “l’affiliazione della società sportiva alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto” anche se riconducibile al CONI medesimo;
è necessario un intervento chiarificatore del legislatore per evitare che numerose società sportive interrompano la loro attività, con gravi conseguenze, sullo sport in generale e sulla nascita di nuovi campioni, che in tutte le discipline, hanno fregiato in questi anni il nostro Paese di numerosi allori;
è opportuno evitare che le numerose associazioni, sorte anche a titolo di volontariato, siano costrette a chiudere a causa delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate per un mancato adempimento a un obbligo burocratico che potrebbe essere automatizzato in capo alle federazioni stesse ed evitare che i dirigenti sportivi, che si assumono responsabilità e rischi a fronte di un servizio volontario che prestano spesso a proprie spese, siano chiamati «personalmente» a rispondere dei presunti inadempimenti fiscali con i risparmi di una vita,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative conseguenti alle problematiche descritte in premessa al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, richiamate all’articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004 convertito con modificazioni dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004, che non abbiano ottemperato all’iscrizione nell’apposito registro instituito dal CONI, possono presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste già presentate nel presupposto che la facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed eventualmente riconoscere ai fini sportivi l’attività delle società e delle associazioni spetta comunque al CONI e dare istruzioni agli organi competenti che fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI sono sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate o delle altre autorità che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI.
(7-00487) «Fluvi, Vannucci, Lolli».