Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (Sent. N. 428 e 429 del 19/1/1996 e 6958 del 1/8/1996 e) si ha:
– pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini di un campo sportivo, pubblicazioni promozionali dell’evento sportivo, manifesti, striscioni ecc);
– sponsorizzazione se tra promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico viene istituito uno specifico “abbinamento” (nome dello sponsor sulle maglie, borse ecc.). In tal caso si verifica una relazione di connessione con lo spettacolo stesso: l’impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato quale veicolo della propria immagine, traendone importanza e prestigio.
Posizione, poi, ripresa e condivisa dall’amministrazione finanziaria con R. M.F. del 9/8/1999 n. 137/E, per l’assoggettamento di tali spese all’imposta sugli spettacoli.
Ritornando alla disamina del trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle spese di sponsorizzazione, va specificato che, se per importi inferiori o uguali ad € 200.000,00, esse sono assimilate, ai fini fiscali, alle spese di pubblicità, per la parte eventualmente eccedente tale importo bisognerà verificare, caso per caso, se esse saranno da ricondurre alle spese di pubblicità o alle spese di rappresentanza, con conseguente diverso trattamento fiscale.
Per ciò che concerne la posizione fiscale da attribuire allo sponsee, va innanzitutto segnalata un’importante e recente R.A.E., la 88/E dell’11/07/2005, che afferma che la sponsorizzazione è da inquadrare come una forma atipica di pubblicità commerciale e che, ai sensi dell’art 148, comma 4 del Tuir, è sempre considerata attività commerciale; in quanto tale, concorre, con i relativi proventi aventi natura commerciale, alla formazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive senza scopo di lucro ad esse assimilabili fiscalmente ai sensi dell’art.
Stante l’interpretazione restrittiva dell’amministrazione finanziaria in merito alla considerazione che le sponsorizzazioni sono da considerare rientranti nell’attività commerciale dell’ente che le percepisce, a soli fini tuzioristici, andrebbe verificata la possibilità di applicazione ad esse delle disposizioni contenute nell’art. 143, 1 comma, II periodo, Tuir. A parere di chi scrive, l’estensione della norma di cui sopra che, al verificarsi dei requisiti ivi previsti prevede l’esclusione dei proventi dal reddito imponibile dell’ente sportivo, apparirebbe poco rispondente alla realtà e, come tale, enormemente rischiosa per il contribuente. E’ da preferire, pertanto, l’impostazione data dall’amministrazione finanziaria, come sopra è stata specificata, e che rende tali spese sempre assimilabili alle attività commerciali dell’ente stesso.
A questo punto è da approfondire la normativa agevolativa prevista specificamente per il settore sportivo dilettantistico, contenuta nella L. 398/1991, nonché dall’art. 25 della L. 133 del 1999.
Quest’ultima norma prevede una sorta di “decommercializzazione” dei proventi percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche, estesa anche alle società sportive dilettantistiche, nel limite di € 51.645,69, purchè si tratti:
– di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale connessa agli scopi istituzionali dell’ente;
– di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da un ente di promozione sportiva (anche se non riconosciuta dal C.O.N.I.);
– di proventi derivanti da un numero di eventi non superiore a 2.
Fermo restando il rispetto di tali presupposti, la decommercializzazione dei proventi comporta che gli stessi, nel limite dei 51.645,65, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percepiente, con conseguente esclusione da imposizione diretta.
La principale agevolazione per il settore in commento è, invece, la L. 398/1991 (fruibile per opzione) che prevede una tassazione agevolata, ai fini Ires, dei proventi commerciali percepiti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: il reddito imponibile da tassare è determinato applicando l’aliquota del 3% sui proventi commerciali relativi a ciascun periodo d’imposta, fino all’importo massimo di 250.000,00. In questa ipotesi, i proventi derivanti da sponsorizzazioni si sommano agli altri compensi aventi natura commerciale e, nei limiti stabiliti dal regime forfettario L. 398/91, godono dell’agevolazione.
Al riguardo, non va dimenticato l’art. 7, D.L. n. 136/2004 (conv. in L. 186/2004) che stabilisce che il Coni è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dall’ente sportivo e, da esso, ne fa discendere anche l’utilizzo di eventuali agevolazioni fiscali. Presso il CONI è stato istituito un apposito Registro a cui devono essere iscritti tutti gli enti sportivi che aspirano ad ottenere il requisito del “riconoscimento sportivo” anche per essere certi di non incorrere in rilievi da parte dell’amministrazione finanziaria in caso di accertamenti tributari.
Irap
La questione è, invece, meno articolata per quanto riguarda l’Irap. I proventi (per lo sponsee) e gli oneri (per lo sponsor) derivanti dal contratto di sponsorizzazione rientrano nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo e rappresentano, pertanto, proventi tassabili ed oneri deducibili, secondo le regole dell’Ires.
Iva
Anche in tal caso è necessario segnalare quanto precisato dalla R.M. n. 88/E dell’11/07/2005: la sponsorizzazione è considerata una forma atipica di pubblicità commerciale che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. i) del DPR 633/1972, è considerata sempre attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere.
La conseguenza è che un soggetto che svolge attività di sponsorizzazione è tenuto, per la stessa, a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva e ad assoggettare le prestazioni rese con aliquota ordinaria (20%).
Per lo sponsee è sancito quale regime agevolativo, la possibilità, per chi opta per le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, di detrarre, dall’IVA a debito, forfetariamente un’iva a credito nella misura del 10% dell’iva a debito sulle sponsorizzazioni, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72.
Dal punto di vista dello sponsor, secondo le disposizioni dell’art. 2, co. 2 del DPR 633/1973, le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con applicazione dell’aliquota d’imposta relativa ai beni ceduti.
Lo stesso valga per le c.d. sponsorizzazioni tecniche, che come inizialmente specificato, prevedono lo scambio di beni (sponsor) dietro prestazioni di servizi (sponsee). Essa si configura come un’operazione permutativa atipica, soggetta ad imposizione fiscale ai sensi dell’art. 2, co. 1 del DPR. 633/1972: non essendoci esborso di denaro, il corrispettivo è rappresentato dal valore normale dei beni e servizi ceduti (art. 13, co. 2 dett. d del DPR. 633/1972).
In tal caso gli strumenti a disposizione dello sponsor ai fini degli adempimenti Iva sono, alternativamente:
– autofattura (art. 25 DPR 633/1972);
– registro omaggi (art. 39 DPR 633/1972);
– fattura di vendita (art. 21 DPR 633/1972), con o senza rivalsa dell’Iva.
Imposta di registro
L’imposta di registro è applicata nella misura fissa di € 129,11, in quanto il contratto di sponsorizzazione è già sottoposto ad IVA.
L’imposta si applica in termine fisso, entro 20 giorni, se il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata o per atto pubblico.
Si applica, invece, solamente in caso d’uso se il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata ovvero se tutte le condizioni contrattuali sono sottoposte ad Iva.
2. Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro sono state, anch’esse, oggetto di una serie di interventi legislativi volti ad agevolare il settore dello sport dilettantistico.
In particolare, spetta all’erogante persona fisica, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett, i) del Tuir, come modificato dall’art. 90 co. 9 della L. 289/2002, una detrazione dall’imposta lorda del 19% su un importo massimo di € 1.500,00, per periodo di imposta, a condizione che l’erogazione sia effettuata a mezzo banca o posta, o altro mezzo idoneo stabilito da M.F.
Vanno, inoltre, segnalate alcune norme agevolative a favore delle Onlus, applicabili, quindi, alle associazioni sportive dilettantistiche con finalità sociale.
E’ previsto, in particolare, dall’art. 14 del D.Lgs. n. 35 del 17/03/2005, a favore di chi eroga somme di denaro alle Onlus, una deduzione dal reddito imponibile, fino al 10% del reddito stesso, e nel limite di € 70.000,00 annui.
Tale normativa, di recente introdotta, non abroga, né tantomeno è cumulabile, con la normativa precedente, ma è alternativa ad essa. Quest’ultima (art. 15, co. 1, lett. 1-bis Tuir) prevede, per le donazioni a favore delle Onlus:
– la detrazione d’imposta pari al 19% (ma con un tetto massimo di € 2.065,82), per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche o dagli enti non commerciali;
– la possibilità di usufruire di un onere deducibile dal reddito pari ad € 2.065,83 o al 2% del reddito per le erogazioni effettuate dalle imprese.
Come specificato, tale normativa è solo alternativa a quella introdotta con la L. 35/2005, per cui sarà facoltà del contribuente scegliere la norma a lui più favorevole.
A tali disposizioni vanno aggiunte quelle previste dall’art. 25 della L. n. 133/1999, già richiamata a proposito delle sponsorizzazioni: è, infatti, previsto, nel rispetto dei limiti posti dall’articolo in questione (limite dei 51.645,69 euro annui), numero di eventi annui non superiore a 2 e riconoscimento dell’associazione da un Ente di promozione sportiva, che non concorrano a formare reddito imponibile anche le raccolte pubbliche di fondi. Con la conseguenza che, se condotte con tale modalità e nel rispetto dei limiti suddetti, anche il fund raising non concorrerà a formare il reddito del soggetto percepiente.