E’ stato pubblicato in data 29/10/2018 il documento elaborato dalla Commissione Fiscale del Coni a commento della Circolare Agenzia delle Entrate 18/E del 01/08/2018 (documento che trovate qui allegato), alcuni aspetti critici della quale sono stati già evidenziati negli articoli di questa rivista e dibattuti nel corso del X Convegno Nazionale Fiscosport, tenutosi lo scorso 19 ottobre a Senigallia.
Per quanto riguarda il documento del CONI speravamo che su alcune interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, a nostro parere non condivisibili, venisse presa una posizione maggiormente critica, a maggiore tutela degli interessi delle a.s.d. e s.s.d. iscritte al Registro CONI.
Va però detto che la Circolare AdE è intitolata "Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche … emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano": se nasce da un tavolo congiunto è frutto di una mediazione, e non potevamo aspettarci che chi ha concluso una mediazione poi se ne critichi il risultato ….
Poteva però essere l'occasione per chiarire (conoscendone le motivazioni, che nel citato tavolo tecnico saranno sicuramente state attentamente esaminate) alcuni punti oscuri della Circolare, e in particolare pensiamo al "famigerato" punto 6.2, che sta destando più di una preoccupazione.
Come detto, ne abbiamo già parlato in altri articoli; qui vogliamo solo ritornare su uno dei passaggi di esso che veramente non riusciamo a giustificare: ci riferiamo al trattamento delle attività sportive non ricomprese nell’ambito delle discipline riconosciute dal Coni.
Viene infatti citato l’art. 9, comma 1, d.p.r. 544/1999, secondo il quale possono essere assoggettati al regime forfettario di cui alla l. 398/1991 i soli proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” (per inciso, limitazione non presente nella legge e sulla cui introduzione con una norma di rango inferiore nutriamo più di un dubbio ….).
Ci interessa in particolare, in questa sede, non tanto lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive (bar, negozio articoli sportivi, ristorante, centro benessere, ecc.) quanto enfatizzare le nuove problematiche per le a.s.d. e s.s.d. che svolgano, accanto alle attività sportive riconosciute dal Coni, anche altre attività – marginali – non rientranti tra le discipline sportive.
Infatti, secondo l’AdE, poiché le attività istituzionali possono essere solo quelle previste dagli organismi affilianti (FSN/EPS/DSA), non potranno essere ricomprese tra le “attività connesse agli scopi istituzionali” le attività sportive non presenti nell’elenco delle discipline riconosciute dal Coni.
La conseguenza – evidentemente abnorme – è che una a.s.d./s.s.d. che svolga accanto all’attività sportiva riconosciuta dal Coni, in maniera marginale, attività sportiva non riconosciuta, dovrà liquidare con modalità ordinarie l’IVA dalla stessa derivante, senza possibilità di applicare il regime forfetario.
Il tutto, con le notevoli complicazioni derivanti dalla tenuta di un doppio, anzi triplo, regime contabile: avremo infatti le attività istituzionali e decommercializzate, non soggette a tassazione, attività a cui applicare il regime di tassazione forfetario ex l. 398/1991 e infine, attività per cui determinare l'imponibile IRES e liquidare l’IVA con modalità ordinarie, con tutte le problematiche di imputazione delle spese e dell’IVA sugli acquisti promiscui, di percentuali di imputazioni, prorata, ecc. (vedasi le slide pubblicate in questa stessa Newsletter Fiscosport: Regime 398 e regime ordinario: una difficile convivenza contabile)
A nostro parere, infatti, un conto è il ristorante o il centro benessere, di rilevanti dimensioni e complessa organizzazione, condotti senza alcuna connessione con l’attività sportiva, altra questione è un corso di zumba: ci sembra che il Coni abbia perso l’occasione per evidenziare le difficoltà applicative per gli operatori per alcune attività assolutamente marginali per le quali ben avrebbe potuto continuare a trovare applicazione il regime forfetario ex l. 398/1991 (fra l'altro, ci pare opportuno sottolinearlo, senza alcuna sostanziale variazione in termini di gettito tributario).
Il tutto in un settore povero di risorse, in cui non era assolutamente opportuno complicare le modalità di tenuta della contabilità.