A causa di un errore nella lettura del d.m. 03/02/2021, l’articolo di Gianpaolo Concari, La comunicazione delle erogazioni liberali, riguardante la trasmissione annuale delle erogazioni liberali all’Agenzia delle entrate conteneva un errore.
La comunicazione infatti è da considerare obbligatoria per tutti gli enti indicati con un volume di proventi pari o superiore a 220 mila euro.
Nell’articolo era stato riportato che la comunicazione era facoltativa.
L’errore proviene dalla lettura dell’art. 1, comma 1, d.m. 03/02/2021 nel quale si scrive che la comunicazione è facoltativa per tutti gli enti indicati nello stesso comma. Ma quello della facoltatività riguarda solo ed esclusivamente il periodo di sperimentazione.
Nel comma 2 dello stesso art. 1 (che riguarda il periodo a regime) si usa questa formulazione:
I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma 1 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante: (…)
Pertanto: nel comma 1 è indicata la facoltà di trasmissione nel comma 2 invece è indicata la tenuta all’adempimento da parte degli enti di cui al comma 1.
Ci scusiamo con i lettori per l’inconveniente.