Dopo il messaggio del 13.07.06 che “congelava” la scadenza del 17/07/2006 per il versamento dei contributi relativi ai trimestri 2°/3° e 4° 2005 e 1° e 2° 2006 in attesa di ulteriori chiarimenti, l’ENPALS ha finalmente emanato la tanto attesa circolare esplicativa in relazione all’obbligo ed alle modalità di assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Le conclusioni cui giunge l’Ente di Previdenza sono, in sostanza, le seguenti:
I compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, erogati …… da qualunque organismo sportivo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto (dal CONI), in quanto redditi “diversi” non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.
La circolare si occupa esplicitamente delle “figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso gli impianti ed i circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive”, e non cita gli atleti e gli allenatori; tuttavia appare ovvio, considerate le motivazioni addotte nel testo, che tali figure, a maggior ragione, debbano considerarsi scevre dall’obbligo contributivo.
Anzi, la mancata citazione nel corpo della circolare deve probabilmente intendersi, come peraltro già evidenziato in fiscosport n. 22 del 16/06/2006, che, per tali figure, l’obbligo di assoggettamento non è stato previsto sin dall’origine.
La Circolare in oggetto, che può essere scaricata dal sito www.enpals.it, recepisce pressoché integralmente le motivazioni espresse dal CONI nel messaggio inviato dal Presidente Petrucci al Presidente dell’ENPALS in data 06.06.2006, motivazioni che Fiscosport ha da sempre evidenziato (vedi articolo del collega Stefano Andreani nel n. 16 del 04/05/2006 e articolo del sottoscritto nel n. 22 del 16/06/2006):
Gli emolumenti ed i rimborsi spese fiscalmente qualificati come “Redditi Diversi”, fra i quali rientrano i compensi agli sportivi dilettanti non possono essere assoggettati ad obblighi contributivi di alcun genere, in quanto tale obbligo grava esclusivamente sui redditi derivanti da attività di lavoro, e ciò indipendentemente dalla forma, autonoma, subordinata o parasubordinata nella quale il rapporto di lavoro si estrinseca
Il decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, oggetto delle “incriminate” circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30/03/2006 ha esclusivamente adeguato e precisato le categorie di “lavoratori”, intesi quali prestatori di lavoro autonomo o subordinato, da assoggettare a contribuzione ENPALS anziché INPS, ma non ha, né avrebbe potuto, allargato la platea dei soggetti obbligati ad iscrizione presso l’ente di previdenza ai percettori di redditi fiscalmente non qualificati redditi di lavoro.
Tutto risolto, dunque?
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono considerarsi totalmente esentate, per sempre, da ogni e qualsiasi obbligo previdenziale?
Tale conclusione potrebbe rivelarsi inesatta e fondata su una eccessiva superficialità nella lettura della fonte interpretativa:
Infatti, affinchè possa verificarsi l’esonero dall’assoggettamento contributivo delle somme erogate da società/associazioni sportive dilettantistiche occorre che siano verificate le seguenti condizioni:
1) Requisito soggettivo: iscrizione al Registro del CONI
è necessario che le somme siano erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE , dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che risulti iscritto nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.
Attenzione: il requisito dell’iscrizione al Registro del CONI non è richiesto dall’art. 67 TUIR, ma deriva dalle previsioni dell’art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito in L. n. 186/2004, ai sensi del quale “…….il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche…….”;
Si ricorda che l’iscrizione a tale Registro è indispensabile, ai sensi dell’art. 18 della L. 289/2002, e successive modificazioni, per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e che tale registro viene annualmente comunicato dal CONI all’Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente, la mancata iscrizione della società/associazione sportiva all’apposito Registro c/o il CONI, oltre a far perdere il diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, comporterà anche l’assoggettamento a contribuzione ENPALS dei compensi, premi etc, erogati ai c.d. “sportivi dilettanti”
2) Requisito oggettivo: qualificazione dell’attività svolta
Affinchè possa applicarsi l’esclusione dall’obbligo contributivo è necessario che, ai sensi dell’art. 67, 1° comma, lett. m) TUIR, l’attività oggetto di retribuzione sia eseguita “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche…”, ovvero che si riferisca a “….rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche…”
Si tratta di un problema non nuovo, che attiene, prima ancora dell’obbligo contributivo, la qualificazione fiscale dell’attività svolta in favore delle ASD e, quindi, la possibilità di qualificare o meno il beneficiario delle somme quale “sportivo dilettante”:
molto spesso la figura “agevolata” dello “sportivo dilettante” è stata, ed è, utilizzata, soprattutto nell’ambito della gestione di impiantistica sportiva (palestre/centri fitness/piscine etc) in maniera eccessivamente disinvolta;
è di tutta evidenza che laddove siano state inquadrate come “sportive dilettantistiche” collaborazioni di natura prettamente professionale, se non addirittura di lavoro dipendente, sarà estremamente difficoltoso controbattere alle eventuali eccezioni sollevate dai verificatori ENPALS o SIAE.
Figure come la segretaria in reception piuttosto che l’addetto alle pulizie si configurano nella maggior parte dei casi come lavoratori dipendenti (eventualmente part – time) piuttosto che come collaboratori di tipo amministrativo-gestionale ex art. 67 TUIR.
Ma le situazioni più delicate riguardano principalmente tutta una serie di professionalità di natura sportiva in senso lato, piuttosto che “sportiva dilettantistica” come intesa dalla L. 133/99 e successive modificazioni: si sta parlando di tutti quegli istruttori sportivi, massaggiatori, addetti agli impianti, la cui funzione prevalente, se non esclusiva, non è quella di preparare atleti, attuali o potenziali, quanto quella di garantire il funzionamento dei corsi organizzati nell’impianto sportivo in favore dei frequentatori dello stesso, siano essi soci o clienti.
Si evidenzia che la problematica in oggetto non è affatto nuova o provocata dalla circolare ENPALS del 30/03/06: l’assoggettamento a contribuzione ENPALS anziché a contribuzione INPS degli addetti (dipendenti e/o professionisti) agli impianti sportivi è in vigore praticamente da sempre, e le problematiche relative all’assoggettamento a contribuzione si sarebbero comunque poste, anche ante 30/03/06, in ogni caso di verifica da parte di ispettori ENPALS e/o del lavoro: semplicemente, in seguito all’emanazione della suddetta circolare è cambiata la “sensibilità” dell’ente nei riguardi di tali situazioni e si è incrementato il numero dei controlli.
Tale circostanza è non solo ricordata, ma è ribadita chiaramente dalla circolare n. 13, oggetto del presente articolo, laddove l’ENPALS precisa che “……. Si ritiene opportuno puntualizzare che detta norma (l’art. 67 TUIR) preclude l’inquadramento tra i “redditi diversi” nell’ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali…..”
In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di natura “Professionale”, l’ENPALS, richiamando la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 1° marzo 2004, ritiene che si configurano i presupposti per la classificazione alla categoria di reddito professionale laddove lo svolgimento dell’attività implichi “il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all’attività svolta”
Sul piano concreto, si può parlare di attività professionale, secondo l’ENPALS, laddove dall’esame dell’attività posta in essere emerga che:
1) l’attività, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità, laddove tale termine sta a significare che l’attività è caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti;
2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità, ed il confine della marginalità è individuato nel percepimento, nel corso dell’anno solare, di somme non superiori a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), limite di reddito non soggetto a tassazione ai sensi del TUIR per i professionisti e lavoratori autonomi;
3) la presenza di più committenti, effettivi o potenziali(??????) costituisce viceversa un indice di attività professionale, anche se la “potenzialità” è un concetto di difficile dimostrazione.
Uscendo dalla terminologia tecnica per entrare nell’operatività quotidiana, quanto espresso nella circolare comporta che in relazione a posizioni di soggetti quali istruttori di Body Building/tennis/basket/nuoto etc. che prestano la propria opera in favore di più committenti (diverse società sportive e/o palestre etc), gli ispettori ENPALS potrebbero disconoscere al prestatore d’opera la qualifica di “sportivo dilettante”, per inquadrare lo stesso quale esercente la libera professione di istruttore sportivo, in quanto tale da assoggettare a contribuzione, e ciò soprattutto se i proventi derivanti dall’attività svolta quale (presunto) “sportivo dilettante” costituiscono l’unico reddito a disposizione del prestatore d’opera stesso.
In conclusione:
i compensi erogati ai c.d. “sportivi dilettanti” da società/associazioni sportive dilettantistiche non devono essere assoggettati a contribuzione ENPALS;
Tale condivisibile e, per certi aspetti, “dovuta” conclusione, oltre ad essere coerente con il complesso impianto normativo di favore nei confronti dello sport dilettantistico, potrà far tirare un grosso sospiro di sollievo a tutto il mondo dello sport dilettantistico stesso, che si era sentito pesantemente minacciato sotto l’aspetto dell’equilibrio economico e finanziario dal nuovo, pesante fardello;
tuttavia, affinché la suddetta esenzione contributiva sia riconosciuta è necessario che
a) la società/associazione sportiva dilettantistica sia iscritta nell’apposito Registro tenuto dal CONI;
b) l’attività oggetto di retribuzione rientri fra le fattispecie previste dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e non costituisca un rapporto di lavoro, subordinato e/o autonomo “dissimulato”
Infine,
“in considerazione della oggettiva difficoltà interpretativa della materia in questione”, l’Ente di Providenza riconosce che sussistono le condizioni per beneficiare della riduzione delle sanzioni ai soli interessi civili calcolati nella misura degli interessi legali in caso di ritardato assolvimento degli obblighi contributivi, obblighi che, si ricorda, decorrono dal 2° trimestre dell’anno 2005 e che, in ogni caso, verificandosi i presupposti, dovranno essere effettuati entro e non oltre la data del 16/10/2006 per quanto riguarda la regolarizzazione del versamento, ed entro il 25/10/2006 per quanto riguarda l’adempimento dichiarativo.
Per ciò che concerne le modalità operative (aliquote, problema del c.d. “minimale giornaliero”, individuazione della percentuale di contribuzione a carico del lavoratore etc.) in caso di assoggettamento a contribuzione, si rimanda all’art. del sottoscritto su Fiscosport del 16/06 u.s. nonché alle istruzioni operative presenti sul sito www.enpals.it.