Le indicazioni operative del Ministero forniscono numerosi dettagli ma non chiariscono gran parte dei dubbi. D’altronde, non si poteva pretendere che una circolare interna colmasse le tante lacune di una norma certamente carente. Nel corso del 2012 ci siamo occupati più volte della nuova disposizione di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla c.d. legge Fornero) che prevede una “presunzione” circa l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in “monocommittenza”: ora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 32/2012 del 27 dicembre, è intervenuto sulla materia, senza tuttavia riuscire a dissolvere gran parte dei numerosi dubbi suscitati dalla nuova normativa. Vediamo dunque in dettaglio i punti sui quali si sofferma la Circolare, il cui testo è qui allegato.
Le indicazioni operative del Ministero forniscono numerosi dettagli ma non chiariscono gran parte dei dubbi. D’altronde, non si poteva pretendere che una circolare interna colmasse le tante lacune di una norma certamente carente. Nel corso del 2012 ci siamo occupati più volte della nuova disposizione di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla c.d. legge Fornero) che prevede una “presunzione” circa l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in “monocommittenza”: ora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 32/2012 del 27 dicembre, è intervenuto sulla materia, senza tuttavia riuscire a dissolvere gran parte dei numerosi dubbi suscitati dalla nuova normativa. Vediamo dunque in dettaglio i punti sui quali si sofferma la Circolare, il cui testo è qui allegato.
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