Nel ritenere di fondamentale importanza una errata corrige della documentazione cartacea in circolazione – esigenza non riscontrata da un provvedimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate – provvediamo a segnalare ai nostri utenti i punti della Guida n. 1/2007 – l’Agenzia Informa, che hanno subito variazioni (versione ora disponibile on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it – sez. guide 2007, rispetto alla versione cartacea – datata 1° marzo 2007):
– nella copertina viene precisato che la guida è “aggiornata con il decreto 28 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (pubblicato sulla G.U. 9 maggio 2007, n. 106)”;
– a pag. 7 viene modificato il 2^ come segue: “Per le società sportive di capitali, è previsto altresi: il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”. Fermo il resto.
– a pag. 8 viene cancellata la frase: L’iscrizione è un requisito sostanziale anche per poter ottenere contributi pubblici di qualsiasi natura;
– a pag. 9, ultimo punto del 3^ paragrafo, viene sostituita la frase tra parentesi in: (tranne che per sponsorizzazioni, cessioni di diritti radio-TV e pubblicità);
– sempre a pag. 9, tra i “libri da tenere” viene eliminata una elencazione delle entrate che avrebbero dovuto essere inserite nel DM 11/2/97 limitandosi a richiamare la norma: art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999;
– a pag. 11 viene tolto l’inciso “con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare” per le associazioni di nuova costituzione; nel seguito viene precisato che non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e laddestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica (analoga previsione, ai fini delle imposte dirette, nella successiva pag. 13);
– a pag. 15 viene tolto l’inciso “nella misura del 3%” nello schema indicante i proventi commerciali conseguiti, nonchè l'”occasionalità” per i lavoratori autonomi (si parla di base imponibile IRAP – ndr);
– sempre a pag. 15, penultimo paragrafo, viene aggiunto “in quanto corrisposte per consentire la copertura delle spese”;
– a pag. 17, al terzo punto, viene inserita, tra parentesi, la parola “prevalente” riferita all’attività istituzionale;
– a pag. 18 viene chiarito che Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono (prima era indicato “non devono” – ndr) versare l’imposta di bollo … Viene poi inserito un “Non” sono inoltre esentati dal pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze, nonchè eliminato tra le agevolazioni un analogo prospetto riferito all’imposta di bollo;
– a pag. 20 viene modificata la frase nel riquadro che ora ha il seguente contenuto: “Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”;
– a pag. 22 al primo punto viene aggiunto tra parentesi “ora lavoro a progetto” per meglio individuare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (degli amministratori – ndr);
– alla pagina 28 viene aggiunto un intero capitolo (32 righe) sulla “detrazione Irpef per iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive” (come premesso nella nuova copertina).
Gli esperti Fiscosport dedicheranno una delle prossime news a commento delle modifiche apportate. Alcune di queste hanno ingenerato alcune perplessità (in primis: il dubbio che si crea sull’esenzione da bollo per le quietanze – pacifica ad avviso di chi scrive -, la limitazione alle sole società di capitali dell’art. 18-bis dell’art. 90 della legge 289/2002, o che l’attività istituzionale debba essere prevalente – problema risolto con la modifica dell’art. 149 TUIR, ndr), ma si è ritenuto utile, in questa sede, fare un mero elenco delle modifiche apportate ad uso e consumo degli utenti Fiscosport e degli internauti che leggono la presente news.
La Redazione Fiscosport
LA VERSIONE ON-LINE DELLA GUIDA N. 1/2007 – AGENZIA DELLE ENTRATE – LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA: le differenze rispetto alla versione cartacea distribuita nei mesi scorsi
Nel ritenere di fondamentale importanza una errata corrige della documentazione cartacea in circolazione - esigenza non riscontrata da un provvedimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate - provvediamo a segnalare ai nostri utenti i punti della Guida n. 1/2007 - l'Agenzia Informa, che hanno subito variazioni (versione ora disponibile on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it - sez. guide 2007, rispetto alla versione cartacea - datata 1° marzo 2007): - nella copertina viene precisato che la guida è "aggiornata con il decreto 28 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (pubblicato sulla G.U. 9 maggio 2007, n. 106)"; - a pag. 7 viene modificato il 2^ come segue: "Per le società sportive di capitali, è previsto altresi: il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva". Fermo il resto. - a pag. 8 viene cancellata la frase: L'iscrizione è un requisito sostanziale anche per poter ottenere contributi pubblici di qualsiasi natura; - a pag. 9, ultimo punto del 3^ paragrafo, viene sostituita la frase tra parentesi in: (tranne che per sponsorizzazioni, cessioni di diritti radio-TV e pubblicità); - sempre a pag. 9, tra i "libri da tenere" viene eliminata una elencazione delle entrate che avrebbero dovuto essere inserite nel DM 11/2/97 limitandosi a richiamare la norma: art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999; - a pag. 11 viene tolto l'inciso "con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare" per le associazioni di nuova costituzione; nel seguito viene precisato che non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e laddestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica (analoga previsione, ai fini delle imposte dirette, nella successiva pag. 13); - a pag. 15 viene tolto l'inciso "nella misura del 3%" nello schema indicante i proventi commerciali conseguiti, nonchè l'"occasionalità" per i lavoratori autonomi (si parla di base imponibile IRAP - ndr); - sempre a pag. 15, penultimo paragrafo, viene aggiunto "in quanto corrisposte per consentire la copertura delle spese"; - a pag. 17, al terzo punto, viene inserita, tra parentesi, la parola "prevalente" riferita all'attività istituzionale; - a pag. 18 viene chiarito che Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono (prima era indicato "non devono" - ndr) versare l'imposta di bollo ... Viene poi inserito un "Non" sono inoltre esentati dal pagamento dell'imposta di bollo per le quietanze, nonchè eliminato tra le agevolazioni un analogo prospetto riferito all'imposta di bollo; - a pag. 20 viene modificata la frase nel riquadro che ora ha il seguente contenuto: "Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono "redditi diversi"; - a pag. 22 al primo punto viene aggiunto tra parentesi "ora lavoro a progetto" per meglio individuare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (degli amministratori - ndr); - alla pagina 28 viene aggiunto un intero capitolo (32 righe) sulla "detrazione Irpef per iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive" (come premesso nella nuova copertina). Gli esperti Fiscosport dedicheranno una delle prossime news a commento delle modifiche apportate. Alcune di queste hanno ingenerato alcune perplessità (in primis: il dubbio che si crea sull'esenzione da bollo per le quietanze - pacifica ad avviso di chi scrive -, la limitazione alle sole società di capitali dell'art. 18-bis dell'art. 90 della legge 289/2002, o che l'attività istituzionale debba essere prevalente - problema risolto con la modifica dell'art. 149 TUIR, ndr), ma si è ritenuto utile, in questa sede, fare un mero elenco delle modifiche apportate ad uso e consumo degli utenti Fiscosport e degli internauti che leggono la presente news. La Redazione Fiscosport