La risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta a modificare una regola in vigore dal lontano 1998 in tema di ravvedimento operoso: fino all’istituzione dei nuovi codici (da 1989 a 1995 a seconda del tributo di riferimento), l’interesse doveva essere conglobato nel tributo di riferimento; ora la citata risoluzione cambia le regole (almeno per i principali tributi erariali e, fatta eccezione per le ritenute d’acconto): gli interessi non si sommano più al tributo, ma vanno versati separatamente. L’agenzia delle Entrate ha istituito sette nuovi codici:
1989 , denominato Interessi sul ravvedimento Irpef;
1990 , denominato Interessi sul ravvedimento Ires;
1991 , denominato Interessi sul ravvedimento IVA;
1992 , denominato Interessi sul ravvedimento Imposte sostitutive
1993 , denominato Interessi sul ravvedimento Irap;
1994 , denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale
1995 , denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale;
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
– i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati;
– i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione regioni, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 codici delle regioni e delle province autonome pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione codici attività e tributo;
– il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione ICI ed altri tributi locali, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati unitamente al codice dell’ente reperibile dalla tabella T1 codici degli enti locali pubblicata nella sezione codici attività e tributo del sito www.agenziaentrate.gov.it.
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.