Oltre ai vari provvedimenti già evidenziati dai colleghi in questo numero speciale, sono quattro i temi, contenuti nel d.l. 17/03/2020 n. 18, che riguardano gli Enti del Terzo settore:
- il rinvio del termine per l’adeguamento degli statuti delle Onlus, Aps e OdV
- il rinvio del termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali
- il rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci
- le agevolazioni fiscali in tema di erogazioni liberali
L’adeguamento degli statuti
Posto che è impossibile convocare le assemblee degli associati o le riunioni di un consiglio di amministrazione di una fondazione, il termine per l’adeguamento degli statuti delle Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, iscritte nei relativi registri, sono differiti al 31/10/2020.
Lo si stabilisce nell’art. 35, comma 1 del decreto legge 18/2020 in rassegna che modifica l’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017)
Con lo stesso articolo, ma al comma successivo, si va altresì ad aggiornare il termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali che pertanto è differito al 31/10/2020.
In questo caso è l’art. 35, comma 2, del decreto legge in rassegna che aggiorna il termine indicato nell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 112/2017.
Il rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci
Per l’anno 2020 Le Onlus, le Aps e le OdV che risultano iscritte nei relativi registri e che dovrebbero approvare il bilancio entro il periodo di emergenza sanitaria (01/02/2020 – 31/07/2020), stabilito con la delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 31/01/2020, possono approvare il bilancio entro il prossimo 31/10/2020, in deroga alle previsioni di legge, regolamenti o statuti.
La norma è contenuta nell’art. 35, comma 3, del decreto legge 18/2020
Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali e destinate a:
- Stato, regioni ed enti locali territoriali
- enti o istituzioni pubbliche
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di emergenza sanitaria a seguito dell’epidemia da Covid-19 generano una detrazione di imposta pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro. Stando alla formulazione della frase, il tetto massimo indicato è quello della detrazione di imposta pertanto ci si riferisce ad un’erogazione massima di 100.000 euro
Alle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito di impresa e destinate a finanziare gli stessi interventi, si applica l’art. 27 della legge 13/05/1999 n. 133 che dispone:
- la possibilità di deduzione dell’erogazione liberale senza alcun massimale legato al reddito
- che i soggetti che possono fruire dell’agevolazione (cfr. d.p.c.m. 20/06/2000) siano
- le Onlus,
- le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro,
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici
- che i beni oggetto delle erogazioni liberali non si considerino, ai soli fini delle imposte dirette, destinati a finalità estranee rispetto a quelle dell’impresa
Alle erogazioni liberali in natura si applicano le disposizioni previste dal decreto interministeriale del 28/11/2019
Per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura si ricorda quanto già indicato nell’articolo pubblicato su questa rivista: in caso di erogazioni liberali in natura, occorre fare attenzione alla rettifica della detrazione IVA effettuata al momento dell’acquisto del bene.
E gli altri enti non commerciali, le Asd e le Ssd?
Le norme che regolano gli enti non commerciali in generale (es. le associazioni culturali, le fondazioni non Onlus, le associazioni sportive ecc.) stabiliscono solo l’obbligo di approvare il bilancio (o rendiconto che sia) annualmente ma non stabiliscono un termine.
Il legislatore ha perciò disposto l’obbligo di approvazione del bilancio ma non il termine entro il quale approvarlo.
Nel d.l. 18/2020, in linea con questo principio, non si dispone il differimento dei termini di approvazione dei bilanci di questi enti.
Nell’art. 73, comma 4, si dispone che, per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria dichiarato (01/02 – 31/07/2020), le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Solitamente, negli statuti è indicato un termine che, in virtù dello stato di emergenza sanitaria e dei provvedimenti conseguenti, non potrà essere certamente rispettato.
L’organo amministrativo deve perciò provvedere, con un apposito verbale di riunione, a disporre il rinvio del termine dell’approvazione motivandolo con i divieti imposti dalla legge oppure stabilire che l’assemblea si tenga con un sistema di videoconferenza in grado di garantire trasparenza e tracciabilità.
Le società sportive dilettantistiche possono ricorrere alle norme previste per le società di capitali.
Resta invece scoperto (nel senso che manca la disposizione della proroga) il termine previsto per la redazione del rendiconto speciale per le operazioni occasionali di raccolta fondi effettuate mediante cessione di beni di modico valore o di servizi.
Infatti l’art. 20-bis del d.P.R. 600/73 non è ancora stato abrogato stante il rinvio previsto dall’art. 104, comma 2, dlgs 117/2017 che la dispone a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Runts.