Viene infatti ripristinata la riduzione alla metà dell’IRES prevista dall’articolo 6, d.p.r. 601/1973, che continuerà così a essere pienamente operativa.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2019, al comma 51, ha abrogato l'art. 6 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, che disponeva:
1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonche' enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.
La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
A seguito dell'abrogazione della norma, la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 avrebbe dovuto "essere effettuata considerando come imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione delle nuove disposizioni" (così il successivo comma 52).
Il "decreto semplificazioni", all'art. 1, prevede:
b) il comma 52 [dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145] e' sostituito dai seguenti:
"52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
In altre parole l’abrogazione dell’articolo 6, d.p.r. 601/1973 decorre non dal 1 gennaio 2019, bensì dal periodo d’imposta di prima applicazione delle specifiche “misure di favore” che, in virtù del successivo comma 52bis, il legislatore è chiamato a individuare nei confronti dei soggetti lì indicati. Fino a quel momento continuerà pertanto a essere pienamente operativa la riduzione al 12% dell’Ires prevista dall’articolo 6, d.p.r. 601/1973.