Si tratta del particolare trattamento fiscale degli emolumenti indicato nell’art. 54, comma 8-bis del T.U.I.R. atto a mitigare l’effetto relativo alla frequente mancanza dei trattati contro le doppie imposizioni con i Paesi in cui operano i cooperanti.
Le istruzioni del “fascicolo 3)” non solo riportano i riferimenti alla legge n. 49/1987, abolita ben cinque anni fa e ora sostituita dalla legge 125/2014, ma pure il riferimento al decreto 17/09/2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002 ed emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Questo decreto è infatti stato sostituito dal decreto 16/12/2015, pubblicato sulla G.U. n. 1 del 02/01/2016 ed emanato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non si tratta solo di un problema di riferimenti legislativi bensì di una questione di sostanza.
Nel decreto del 2002 infatti le retribuzioni convenzionali per i cooperanti erano fissate a 1.188 euro/mese e per i volontari a 664 euro/mese.
Nel decreto del 2015 e con effetto dal 1° gennaio 2016 le retribuzioni sono passate a
- 1.519,67 EUR/mese per i cooperanti e a
- 849,40 EUR/mese per i volontari.
A voler fare il “sig. Precisetti” si dovrebbe affermare che, per il 2016, il mese di gennaio sarebbe dovuto andare in cavalleria perché il decreto interministeriale affermava (cfr. art. 1, comma 1) che a decorrere dal periodo di paga in corso nel mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi (…).
Per il fatto che il decreto è stato pubblicato a causa di un epic fail il 2 gennaio 2016, il primo periodo di paga sarebbe il febbraio 2016 e non gennaio. Ma facciamo finta di nulla.
Il particolare regime di tassazione comporta che gli emolumenti corrisposti dalle Ong ai cooperanti e ai volontari, siano:
- assimilati ai redditi di lavoro autonomo ex art. 54, comma 8-bis, TUIR
- determinati in modo convenzionale, nella misura di cui al decreto di cui sopra, indipendentemente dalla loro natura (lavoro autonomo, lavoro dipendente o di impresa) e ammontare.
Le uniche istruzioni da parte dell’Agenzia delle entrate risalgono alla circolare n. 15/E del 01/02/2002, nonostante l’argomento abbia dato non pochi problemi applicativi soprattutto in fase di compilazione dei modelli dichiarativi telematici, dove i programmi di controllo di conformità dei file forniscono sempre errori di congruità tra i redditi dichiarati e le ritenute indicate se non addirittura problemi di indicazione di codici ATECO non applicabili alla particolare tipologia reddituale.
Non solo: si verificano anche errori di compliance tra i dati in possesso da parte dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati dai contribuenti: le Ong infatti operano sugli emolumenti corrisposti le ritenute proprie dei rapporti reddituali sottostanti (lavoro dipendente o di lavoro autonomo) e quindi dichiarano nelle CU importi superiori a quanto in realtà i cooperanti o i volontari dovrebbero dichiarare in base alle disposizioni citate.
Questa situazione costringe le Ong ad emettere dei prospetti allegati alle CU nei quali sono esplicitati i riferimenti contrattuali in virtù dei quali i lavoratori possono essere inquadrati come cooperanti o volontari e i periodi di lavoro durante i quali gli emolumenti possono essere determinati in modo convenzionale o in modo ordinario.
Nel successivo intervento analizzeremo una possibile modalità di dichiarazione dei compensi ai cooperanti sia a livello di CU che di dichiarazione dei redditi personale.