A distanza di dodici anni dall’entrata in vigore della specifica legislazione, la Corte di Cassazione ha messo la parola fine ad un contenzioso che si è sviluppato in materia di ricorsi contro il diniego del riconoscimento dello status di O.n.l.u.s..
Con la sentenza n. 1625/2010 del 24/11/2009 e depositata il 27/01/2010, a sezioni unite, la Corte di Cassazione ha definitivamente affidato la competenza ai giudici tributari.
Il problema si è posto già all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 460/97 cioè da quando è apparso evidente il dubbio, più che mai legittimo, se le O.n.l.u.s. fossero un genere ulteriore di enti non profit oppure se tutta la normativa riguardasse solo le agevolazioni fiscali.
Nel primo caso i ricorsi contro i provvedimenti di diniego emessi dall’Agenzia delle Entrate, essendo questa parte della Pubblica Amministrazione, avrebbero dovuto essere presentati ai tribunali amministrativi regionali.
Nel secondo caso allora i ricorsi avrebbero dovuto essere indirizzati alle commissioni tributarie.
Il problema nel tempo è aumentato perché si sono registrate sentenze ondivaghe sul tema: alcuni TAR si sono pronunciati a favore della tesi sulla giurisdizione, accogliendo o meno, nel merito, le tesi del ricorrente. In altri casi hanno respinto il ricorso per difetto di giurisdizione. In altri casi ancora sono state le commissioni tributarie a dichiararsi incompetenti.
Il fatto è che né il d.lgs. 460/97 né il d.m. 18/07/2003 n. 266 (Ministero dell’Economia e delle Finanze) riportano espressamente la procedura da esperire contro i provvedimenti di diniego dello status di O.n.l.u.s..
Si è aperta così la via interpretativa della legislazione che per forza doveva ricondursi all’elenco (tassativo peraltro) delle materie devolute alle commissioni tributarie previsto dall’art. 2, d.lgs. 546/1992, dove è vero che si ritrova la materia delle “agevolazioni fiscali” ma non è del tutto chiaro se la O.n.l.u.s. rappresenta un genere ulteriore di enti o se si tratta di un insieme di agevolazioni fiscali spettanti ad un insieme eterogeneo di enti.
Un problema di dimensioni significative poiché i ricorsi hanno un costo che inesorabilmente grava sul ricorrente il quale non sempre si vede ristorato (nel caso di vittoria) delle spese sostenute.
L’Agenzia per le O.n.l.u.s. ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione in relazione ad un giudizio pendente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Le motivazioni riportate nella sentenza sono chiare e di facile comprensione.
Secondo la Cassazione, la decisione in merito all’iscrizione di un ente nell’anagrafe delle O.n.l.u.s. non è un atto discrezionale della pubblica amministrazione: l’organizzazione deve rispondere ai requisiti tassativamente indicati nel d.lgs. 460/97. L’iscrizione all’anagrafe è un diritto dell’ente richiedente e non essendo prevista per legge una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si deve escludere che il provvedimento ricada nella materia generale degli interessi legittimi.
La Cassazione ha anche escluso la giurisdizione del giudice ordinario dal momento che la legislazione in materia di O.n.l.u.s. è essenzialmente di natura fiscale. Il convicimento discende dalla ricostruzione sistematica della legislazione nella quale si evidenziano chiaramente le caratteristiche dell’agevolazione fiscale.