L’art. 1 del regolamento federale dei tecnici reperibile sul sito ufficiale della Federazione nella rubrica “carte federali” sancisce: “La F.I.T. quale organo del Coni, ha l’esclusività di definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell’insegnamento del tennis … provvede alla formazione ed alla disciplina dei tecnici quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all’insegnamento del tennis”. Mentre gli articoli 2 e 3 precisano: “Possono insegnare tennis presso gli affiliati solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla FIT, sono iscritti nell’albo o negli elenchi previsti dal presente regolamento… i tesserati FIT che esercitano abusivamente l’insegnamento del tennis, sono passibili di sanzioni disciplinari. Agli affiliati è vietato rigorosamente utilizzare tecnici non qualificati FIT sia per corsi collettivi che per lezioni singole”.
Tale regolamento federale, rientrante nell’autonomia organizzativa delle Federazioni Sportive, secondo i giudici del TAR Lazio deve rispettare i princìpi dettati dal legislatore comunitario e nazionale “che nella specie risultano palesemente violati” e nello specifico contrari all’art. 35 del Titolo III della nostra Carta Costituzionale dove si dispone che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” e all’ art. 33 del Titolo II “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.Un ulteriore contrasto è ravvisabile secondo il TAR Lazio negli articoli 39 e 40 del regolamento federale dove è indicato il divieto di istituire scuole per i tecnici e il divieto di collaborare con tecnici non qualificati. Tale disposizione, sempre secondo i giudici del Tar Lazio, lede il disposto dell’art 41 della Costituzione dove è sancito che l’iniziativa economica è libera.
Con Ordinanza del 16 marzo 2011 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, su ricorso della Federazione Italiana Tennis in uno con quello del Coni, ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR in attesa di definire i profili interpretativi della controversa questione e dell’esigenza di tener conto dei contrapposti interessi cautelari.