Merita segnalare la sentenza 24.10.2008 n.25748[1] della Suprema Corte di Cassazione perché chiarisce l’ambito di responsabilità personale di colui che agisce in nome e per conto dell’ente non riconosciuto qual è (per quanto interessa in questa sede) un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta.
Com’è noto, l’art.38 c.c. prevede che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune . Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che “La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi.”.
Il titolare dell’ente, dunque, non risponde personalmente con l’associazione, qualora non abbia “concretamente” ed effettivamente agito per conto della stessa.
Ed infatti “Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa …”.
Discende, perciò che “chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.”
[1] Cass. 24.10.2008 n.25748, in CED Cassazione, nonché in Ipsoa, I Contratti, 2009, 2, p. 172