Per le conseguenze sofferte da un cliente/associato nel corso dell'utilizzazione di un apparecchio predisposto all'attività fisica è responsabile il gestore della palestra. Il membro dell'associazione sportiva che gestisce una strtuttura destinata all'esercizio fisico è legittimato ad agire per il risarcimento del danno (biologico, fisico, e morale) subito a causa di un infortunio dovuto al difettoso funzionamento di un attrezzo collocato all'interno della palestra. Questa in sintesi la massima espressa dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 17/01/2008, n. 858), con la quale sono stati confermati i principi predominanti in tema di responsabilità da custodia.
Per le conseguenze sofferte da un cliente/associato nel corso dell’utilizzazione di un apparecchio predisposto all’attività fisica è responsabile il gestore della palestra. Il membro dell’associazione sportiva che gestisce una strtuttura destinata all’esercizio fisico è legittimato ad agire per il risarcimento del danno (biologico, fisico, e morale) subito a causa di un infortunio dovuto al difettoso funzionamento di un attrezzo collocato all’interno della palestra. Questa in sintesi la massima espressa dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 17/01/2008, n. 858), con la quale sono stati confermati i principi predominanti in tema di responsabilità da custodia.