E’ questa la massima contenuta nella sentenza n. 8679 della Corte di Cassazione, depositata il 15 aprile scorso.
I giudici della Suprema Corte hanno più volte affermato che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta (cfr. Cass., n. 21270 del 7 agosto 2008, Cass., n. 17602 del 27 giugno 2008, e Cass., n. 9576 del 23 aprile 2007).
Occorre tuttavia osservare che la decisione è relativa a una causa instaurata in precedenza (e di molti anni) rispetto alla novella dell’art. 90, co. 8, l. n. 289/2002. La norma cita testualmente che: “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche … costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad € 200.000,00, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine e dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario“.
La norma introduce quindi una presunzione assoluta di assimilazione alle spese di pubblicità delle somme erogate da uno sponsor in favore di una società o associazione sportiva dilettantistica, fino ad un importo massimo di € 200.000,00 annui.
Si evidenzia peraltro che l’Agenzia delle Entrate, con circolare della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 21E del 22 aprile 2003, avente ad oggetto ”Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – art. 90. Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”
, al paragrafo n. 8 ha precisato chela fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
Per le somme erogate in misura superiore al suddetto limite di € 200.000,00 tornano ad essere applicabili gli ordinari criteri di deducibilità (effettività della prestazione, competenza, inerenza).