Una sospensione era stata disposta dalla l. 234/2021 fino al 30/04/2022 – in merito alla quale l’Agenzia Entrate ha già emesso la circolare 3/E del 04/02/2022; ora la nuova disposizione sospende i versamenti in scadenza nel periodo 01/05/2022-31/07/2022.
Torniamo brevemente sull’argomento per ricordarne gli aspetti soggettivi e oggettivi.
Non riguarda tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche bensì esclusivamente quelle che, oltre ad avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, operano in ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24/10/2020, che all’art.1 c. 9 lett e) stabilisce …sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva…
Vediamo ora quali sono i versamenti sospesi:
– ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del d.p.r. 600/1973 quando a.s.d. e s.s.d. operano in qualità di sostituti di imposta (stiamo parlando di ritenute su compensi da prestazione di lavoro subordinato e su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, es. collaborazioni coordinate e continuative e non vi rientrano le ritenute sui compensi sportivi di cui all’art. 67 c.1 lett. m) del d.p.r. 917/1986 ben noti a tutti)
– contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL) sempre inerenti a rapporti di lavoro subordinato e assimilati;
– imposta sul valore aggiunto;
– imposte sui redditi in scadenza fino al 31/07/2022 (si ricorda che AE nella circ. 3/E/2022 ha indicato che non sono sospesi i versamenti dell’IRAP, in quanto non costituisce una imposta sui redditi)
Detti versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi, in una unica rata entro il 31/08/2022 o mediante rateizzazione in cinque rate fino a dicembre 2022.
Come indicato, A.d.E. con la circ. 3/E/2022 aveva già dato indicazioni sulla precedente sospensione disposta dalla l. 234/2021 e di cui, sostanzialmente, quelle del d.l. 17/2022 ne sono un copia-incolla; mentre INPS ancora non si è pronunciato neppure sulla sospensione l. 234/2021 per il periodo 01/01 – 30/04/2022.
In considerazione che l’attuale sospensione del d.l. 17/2022 si colloca all’interno della rateizzazione di cui alla l. 234/2021 (che inizia dal mese di maggio 2022), occorre capire se detta rateizzazione possa essere o meno nuovamente soggetta a nuova e ulteriore rateizzazione. La risposta dovrebbe essere positiva in ambito erariale in quanto A.d.E. con la circ. 3/E/2022 ha incluso nella sospensione della l. 234/2021 rateizzazioni oggetto di precedenti sospensioni e tornando sull’argomento non potrà applicare una regolamentazione differente. Ma per i versamenti previdenziali/contributivi INPS latita.