Il 29 dicembre scorso abbiamo dato dato notizia dell’introduzione, con la conversione in legge 215/2021 del d.l. 146/2021, del rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativamente a: contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Questa disposizione normativa non va confusa con quella prevista dall’art. 1 c. 923 della l. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) sempre in ambito di attività sportiva dilettantistica e professionistica e relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti sia previdenziali che erariali, riferita invece al periodo 01 gennaio 2022 – 30 aprile 2022.
Con la circ. 14 del 27/01/2022 INPS fornisce le prime indicazioni della sospensione utilizzabile (e a oggi già eventualmente utilizzata) prevista dal d.l. 146/2021, anticipando anche che con successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni.
Del documento – che può essere scaricato qui – che non evidenzia nulla di particolare, merita solo di evidenziare che:
- non sono sospesi gli adempimenti informativi (es. uniemens);
- è sospesa anche la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori;
- la sospensione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria;
- i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in nove rate mensili a decorrere dal 31/03/22;
- però entro la predetta data del 31/03/22 dovranno essere versate, in una unica soluzione, le rate sospese di eventuali piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel periodo interessato dalla sospensione (fino al 31/12/21).