L’emendamento (il numero 16.9) prevede che le parole “entro il 31 dicembre 2023” presenti negli articoli 7, co. 1quater, e 12, co. 2bis, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, siano sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”.
Gli articoli citati dall’emendamento sono rispettivamente:
art. 7, in materia di Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici, dove si dispone, in chiusura, che “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.”
art. 12, che a proposito delle disposizioni tributarie, stabilisce che “Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto“
Se dunque l’emendamento presentato in commissione Senato verrà approvato, gli enti sportivi dilettantistici avranno altri sei mesi di tempo per adeguare gli statuti e registrare l’atto in esenzione di imposta.
Sarà come sempre nostra cura tenervi tempestivamente aggiornati.