Cosa sono le FAQ? Sono il parere del Dipartimento dello sport, oggi, su come vadano interpretate le disposizioni normative in vigore.
Non hanno quindi valore normativo, di fronte alla Corte di Cassazione semplicemente non esistono, ma hanno certamente peso per un vigile urbano o un ispettore dell’A.S.L., e in giro a fare i controlli e le contravvenzioni non ci vanno i magistrati di Cassazione…
A parte le battute, ci pare un’ottima abitudine questa del Governo e dei suoi Dipartimenti, di compiere con tempestività uno sforzo interpretativo di disposizioni spesso non chiare e talvolta non coerenti, e cercare di farlo con un linguaggio il più possibile alla portata di tutti.
Che poi non sempre i risultati di tale sforzo siano tali da fugare ogni dubbio, riteniamo sia purtroppo inevitabile, ma prima di segnalare le problematiche residue ci pareva corretto dare atto dell’evidente volontà di fare chiarezza e quindi aiutare tutti noi, che quelle disposizioni dobbiamo applicare ogni giorno.
La gran parte delle FAQ è rimasta inalterata rispetto alla versione pubblicata a seguito del d.p.c.m. 2 marzo 2020 (si veda Le FAQ del Governo per il mondo dello sport), ma come già anticipato ci sono alcune novità di rilievo; ci limitiamo ovviamente a dar conto di quelle, rimandando per il resto a quanto già scritto sull’argomento nell’articolo sopra linkato.
Allenamenti nelle zone rosse
La prima novità, estremamente utile perché era uno dei problemi ancora aperti, riguarda gli allenamenti nelle zone rosse, di cui si occupa la FAQ 5.
Il vecchio testo era:
“in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS”
Ora è stato, a nostro avviso più correttamente, precisato che, per quanto riguarda “gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS”:
“… in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto”.
Quindi gli iscritti a una competizione organizzata da un EPS in una zona non rossa, che quindi non sono sospesi, possono allenarsi ovunque, con contatto e al chiuso, purché nel rispetto dei protocolli.
Va segnalato che proprio oggi in giornata era stata resa pubblica una lettera indirizzata dal CONI al Dipartimento per lo sport (ne abbiamo dato conto in questa notizia), inviata per conoscenza agli Enti di promozione sportiva, nella quale il CONI, preso atto della precedente versione delle FAQ, comunicava a tutti gli Enti che leggevano in copia che “salvo diverso avviso formale di codesto Dipartimento” i tesserati degli Enti avrebbero dovuto sospendere gli allenamenti.
La modifica delle FAQ di cui abbiamo appena detto ci pare configuri esattamente “diverso avviso formale” da parte del Dipartimento per lo sport: il d.p.c.m. parlava di sospensione delle manifestazione e non degli allenamenti, e ora il Dipartimento precisa che sono sospese le manifestazioni nelle zone rosse e gli allenamento di chi vi deve partecipare, mentre restano possibili gli allenamenti di chi deve partecipare alle manifestazioni non sospese.
Per quanto riguarda i tesserati per gli Enti di promozione sportiva questa nuova posizione ci pare un ragionevole compromesso fra il divieto assoluto, che nella norma onestamente non c’è, e la completa libertà di allenamento, che altrettanto onestamente non ci pareva nello spirito sempre della norma.
Che poi in questa normativa emergenziale in perenne mutamento sia a volte difficile trovare una coerenza e una logica costante, è un altro discorso.
In chiusura di questo paragrafo ricordiamo che l’elenco degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale si trova a questa pagina.
Spostamenti fuori del Comune nelle zone rosse
Su tale argomento, un serio “corto circuito” si verifica fra la FAQ10 e la FAQ 11.
Per gli sportivi non iscritti a manifestazioni di interesse nazionale, nella FAQ 10 è stato introdotto il seguente periodo:
“Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona”.
Nella FAQ 11, alla domanda
“È possibile recarsi in comune diverso per praticare un’attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza?”
si risponde:
“Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ del sito del Governo”, con il link per raggiungerlo.
E sul sito del Governo a cui si accede tramite il link alla domanda
“È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?“
si legge
“Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.
Il recarsi presso un altro Comune per fare attività sportiva all’aperto, magari presso aree attrezzate che nel proprio non ci sono, è quindi proibito, e non crediamo che si possa sostenere si tratti di “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, anche perché il divieto di spostamento e ribadito con grande chiarezza dalla FAQ 27 (ex FAQ 28), rimasta inalterata.
Per quanto invece riguarda ciclisti, podisti e ogni attività abitualmente praticata su spazi ampi, vale la regola possibilista del Governo, o quella restrittiva del Dipartimento per lo sport? Non lo sappiamo, decisamente non lo sappiamo.
Impianti sciistici
Cambiano le regole per gli impianti sciistici, dato che:
– la vecchia FAQ 31 stabiliva che
“Possono essere utilizzati esclusivamente per manifestazioni sportive di interesse nazionale, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci e per gli allenamenti finalizzati alla partecipazione alle prove di abilitazione all’esercizio”
quindi (ed era palesemente anacronistico), si potevano fare manifestazioni di interesse nazionale, ma non ci si poteva allenate per farle …
– la nuova FAQ 30 stabilisce che
“Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni”
aprendo quindi agli allenamenti dei partecipanti alle gare.
Sempre per quanto riguarda gli utilizzatori degli impianti sciistici segnaliamo che, mentre il d.p.c.m. parla di
“eventi e competizioni … riconosciuti di preminente interesse nazionale … organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva… e … sessioni di allenamento degli atleti … partecipanti alle competizioni di cui al presente comma”,
per quanto riguarda le attività praticate presso gli impianti sciistici, e solo per quelle, le FAQ parlano di
“atleti … riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal … CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni”
quindi:
– viene introdotta la figura di “atleta di interesse nazionale”, non presente nel d.p.c.m., che potrebbe essere altra cosa dall’atleta iscritto a competizioni di interesse nazionale
– tali “super-atleti”, riconosciuti dalle Federazioni e non dalle Discipline associate o dagli Enti di promozione, debbono poi essere iscritti a competizioni di alto livello (non si sa se vi siano comprese quelle organizzate dagli Enti di promozione sportiva).
Insomma, aveva gravi pecche il testo precedente, ne ha altre, altrettanto gravi, il testo attuale.
Le FAQ integrali possono essere visionate sul sito del Dipartimento per lo sport.