Da venerdì 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 è possibile presentare le istanze per quei soggetti che non ne hanno beneficiato con il decreto Rilancio (art. 25, d.l. 34/2020), in quanto per questi ultimi l’eventuale nuovo contributo a fondo perduto viene convalidato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza dover ripresentare la domanda.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia (prot. 358844/2020) approva il nuovo modello che ricalca quasi totalmente lo schema utilizzato per il precedente bonus. I nuovi beneficiari presentano anch’essi la domanda tramite canale web (direttamente con Fisconline o tramite intermediario abilitato con Entratel). Si ricorda che “il sistema verificherà che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente”.
Il contributo a fondo perduto “Ristori” e “Ristori-bis” spetta a coloro che hanno un codice ATECO compreso nella Tabella all.1 del d.l. 137/2020, su tutto il territorio nazionale (le a.s.d. e s.s.d. vi dovrebbero rientrate quasi tutte); spetta poi a quelli individuati nell’all. 2 del d.l. 149/2020 che hanno domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, e infine a un gruppo ristretto di attività (gelaterie e pasticcerie, bar ed alberghi) in zona “arancione” o “rossa”.
Come già per il bonus previsto dal D.L. Rilancio, anche per i contributi a fondo perduto “Ristori” e “Ristori-bis” occorre che vi sia stata una riduzione del fatturato / corrispettivi di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, e più precisamente di almeno 1/3. Non è necessario il calo del fatturato o dei corrispettivi se la partita IVA è stata attivata dal 1 gennaio 2019. L’importo massimo erogabile è di 150mila euro. Nessun ulteriore beneficio per le “zone rosse”.
Il contributo compete ai soggetti che hanno partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020. Dal momento che rimane il minimale di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi, l’erogazione del contributo a fondo perduto “Ristori” o “Ristori-bis” a una s.s.d. o a una a.s.d. titolare di partita IVA con i codici attività propri delle attività sportive dilettantistiche dà luogo al bonus minimo di 4.000 euro (200%) per quei soggetti che vi rientrano in base ai parametri sopra riportati.
Per maggiori informazioni si veda anche il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile, in particolare, scaricare la chiara guida in pdf.