È di alcuni giorni fa (17/05/2024) la pubblicazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato (n. 01852/2024) che ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio (sez. IV) n. 06840/2024 impugnata in appello.
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha quindi disposto il rinvio della trattazione al 19/09/2024.
Sul tema vale la pena ricordare quanto è già stato pubblicato su questo sito:
- sull’argomento nello specifico: Il titolare effettivo degli enti non profit
- sul primo rinvio disposto dal TAR: Titolare effettivo: il TAR sospende l’obbligo del deposito
- sulle conseguenze della prima sentenza del TAR: Non c’è pace per i titolari effettivi
Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, al momento, non vi dovrebbero essere sanzioni sul fatto di inviare/non inviare la comunicazione.
Chi scrive è del parere che, seppure con qualche aggiustamento, occorrerà rispettare il nuovo obbligo in considerazione del fatto che si tratta del recepimento nell’ordinamento giuridico italiano di una norma comunitaria.
Si è altresì del parere che gli enti privati dotati di personalità giuridica possano adempiere all’obbligo anche nel lasso di tempo che va sino al termine indicato nell’ordinanza del Consiglio di Stato (cioè il 19/09/2024).
Il maggior termine perciò è da utilizzare da quegli enti che non abbiano ancora provveduto alla comunicazione oltre a quelli che dovranno farlo per effetto dell’avvenuto riconoscimento della personalità giuridica.
Ciò che invece il legislatore dovrebbe fare, nel mentre si conclude il giudizio, è il miglioramento del testo normativo:
- estendendo chiaramente l’obbligo agli enti privati con personalità giuridica ex art. 22, d.lgs. 117/2017 (ETS) e ex art. 14, d.lgs. 39/2021 (ASD);
- prevedendo, per gli enti obbligati al deposito dei conti annuali, l’assolvimento dell’obbligo in concomitanza con il deposito del bilancio.
L’estensione esplicita dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo agli altri enti privati dotati di personalità giuridica, è necessaria per evitare fraintendimenti, circa la portata della norma che, data l’importanza, non può essere lasciata all’interpretazione dello spirito della norma o del criptico volere del legislatore.
La possibilità di utilizzare il deposito dei conti annuali, come mezzo per l’adempimento della comunicazione del titolare effettivo, risponderebbe alla necessità di adempiere tempestivamente all’obbligo. Da una parte consentirebbe agli ETS di economizzare le operazioni e dall’altra si potrebbe ottenere un registro dai contenuti aggiornati più tempestivamente, senza contare la riduzione della possibilità di incorrere nelle sanzioni per omissione della comunicazione che, per il Registro delle imprese, permetterebbe un minor e migliore impiego di risorse umane altrimenti impiegate per seguire tutti gli aspetti sanzionatori.
Resta comunque irrisolta una questione di fondo e di più ampio respiro: tre sistemi differenti di riconoscimento della personalità giuridica, ciascuno con proprie regole, non può essere considerato coerente con la superiore pubblica necessità di conoscenza, tempo per tempo, dei presupposti patrimoniali del riconoscimento della personalità giuridica.
È perciò impellente un intervento del legislatore, di tipo sistematico, che coordini e soprattutto aggiorni la norma del d.P.R. 361/2000 affetta da un’antiquata farraginosità.
Peraltro anche il d.lgs. 39/2021, sebbene rappresenti la norma più recente in materia, soffre del fatto che le associazioni sportive con personalità giuridica non debbano depositare al RAS i propri conti annuali, con il che risulta impossibile verificare se il patrimonio iniziale, per il quale fu riconosciuta la personalità giuridica, sia aumentato come ci si augura oppure, per effetto di perdite sopravvenute, sia stato depauperato.