Contemporaneamente alla comunicazione della possibile richiesta di riesame della domanda per il contributo locazione (v. Negato il “Bonus locazione”? Si può chiedere il riesame della domanda), il sito del Dipartimento per lo Sport ha pubblicato un comunicato simile con riguardo al c.d. bonus “forfettario”.
Anche in questo caso si è proceduto alla verifica non già presso l’Agenzia delle Entrate (come per il bonus locazioni) ma presso gli organismi sportivi nazionali (FSN, EPS, DSA) che l’a.s.d./s.s.d. ha individuato come organismo affiliante nella domanda: la verifica riguardava la conferma dell’affiliazione e il possesso di almeno 25 atleti tesserati alla data del 31 ottobre 2020.
Nel comunicato viene spiegato che le ASD/SSD non ammesse al beneficio con dicitura “Mancanza dei requisiti di cui all’Avviso del 18/11/2020”, sono state escluse per una delle seguenti casistiche:
- Non risultavano essere affiliate alla data del 31 ottobre 2020 all’organismo sportivo nazionale specificato nella domanda (per es. errore materiale di compilazione della domanda);
- Non possedevano n. 25 atleti tesserati alla data del 31 ottobre 2020 in quanto esse stesse ne dichiaravano meno, oppure perché l’organismo sportivo era intervenuto dopo il riscontro a rettificare quanto dichiarato dalla ASD/SSD;
- In caso di affiliazione a due o più organismi sportivi, la somma degli atleti tesserati certificati non raggiungeva comunque le 25 unità.
Qualora il sodalizio sportivo ritenga non fondata l’esclusione, può presentare domanda di riesame della richiesta attraverso un’apposita piattaforma già disponibile, sempre sul sito del Dipartimento per lo Sport, a partire dalle ore 16:00 del 4 gennaio fino alle ore 16:00 del giorno 20 gennaio 2021.
Premesso che non saranno prese in considerazione richieste di riesame presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, il comunicato specifica che l’a.s.d./s.s.d. dovrà caricare la certificazione del numero di atleti tesserati alla data del 31 ottobre 2020, rilasciata esclusivamente dall’organismo sportivo nazionale a cui è affiliata, e – qualora l’associazione sia affiliata a differenti organismi sportivi nazionali – dovrà allegare tutte le rispettive certificazioni, in quanto il conteggio del numero di atleti tesserati terrà conto di tutte le affiliazioni possedute.
Infine si ricorda che le a.s.d./s.s.d. che nella domanda avevano dichiarato di avere ricevuto/richiesto i contributi relativi all’art. 1 del d.l. 137/2020 non possono accedere anche ai contributi a fondo perduto della presente domanda in quanto le due misure di sostegno non sono cumulabili.
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