La norma
L’art. 35 del D.Lgs. 36/2021 disciplina l’aspetto previdenziale dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome:
- sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme (comma 2);
- applicano l’aliquota contributiva pensionistica del 25% se non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie (comma 7 e 8);
- applicano l’aliquota contributiva pensionistica del 24% se risultino assicurati presso altre forme obbligatorie (comma 6);
- la contribuzione di applica al superamento dell’importo del compenso pari a 5.000,00 euro annui erogati secondo il regime di cassa dalla totalità dei committenti (comma 8- bis);
- fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (comma 8-ter).
I contributi sono calcolati fino a un importo massimo di reddito/compenso: il cosiddetto massimale INPS. La retribuzione percepita oltre tale limite non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
L’introduzione del massimale contributivo mira a ridurre il costo complessivo del sistema previdenziale, in modo da garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.
Il massimale contributivo ha due effetti principali:
- Limite al calcolo dei contributi (costo a carico del datore di lavoro e lavoratore): una volta raggiunto il massimale, il datore di lavoro e il lavoratore smettono di versare contributi sul reddito/compensi eccedenti.
- Limite al calcolo della pensione (costo a carico del sistema pensionistico/collettività): la pensione è calcolata solo sui redditi/compensi fino al massimale. Questo significa che, anche se un lavoratore percepisce un reddito annuo superiore a tale soglia, la quota eccedente non sarà considerata per il calcolo della pensione.
Il massimale contributivo è fissato ogni anno in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita:
- per il 2024 era pari a € 119.650,00 (Circolare INPS n. 24 del 20 gennaio2024)
- per il 2025 è pari a € 120.607,00 (Circolare INPS n. 26 del 31 gennaio 2025).
La Circolare INPS n. 27/2025 nel paragrafo “6.1- Massimale” stabilisce1 che “per l’anno 2025 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 120.607,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2025 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale”.
Sono interessati al calcolo del massimale tutti i redditi prodotti nell’anno di imposta che hanno formato la base imponibile per la contribuzione previdenziale obbligatoria pertanto:
- reddito da lavoro sportivo del settore dilettantistico quali collaborazione coordinata e continuativa. Sono comprese le collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionali di cui al decreto legislativo n. 36/2021;
- lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, lettera l), del TUIR;
- tutti i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR (titolari di P. IVA), sui quali è dovuta la contribuzione previdenziale obbligatoria alla Gestione separata.
- i redditi da lavoro assimilato al reddito dipendente (cococo amministratore) ai sensi dell’articolo 50, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986, e soggetti alla Gestione separata;
Dopo questa lunga ma necessaria premessa esaminiamo il dubbio interpretativo che ha spinto la Lega Pallavolo serie A a presentare istanza di interpello al MLPS.
Il dubbio
In caso di compenso superiore al massimale contributivo INPS, qual è l’importo (imponibile contributivo) sul quale applicare la riduzione del 50%?
Esempio:
Nel 2024 il compenso lordo annuo dell’atleta con contratto di cococo sportivo è stato pari a € 300.000,00.
Ipotesi 1: L’agevolazione contributiva si applica sull’intero compenso pattuito.
L’imponibile contributivo sul quale calcolare l’IVS è calcolato applicando il comma 8-bis (franchigia di 5.000 euro) e il comma 8-ter (riduzione del 50%) viene poi confrontato con il massimale contributivo annuo (119.650,00 per l’anno 2024).
Descrizione | Ipotesi 1 |
Compenso annuo cococo sportivo | 300.000,00 € |
franchigia previdenziale (comma 8-bis) | 5.000,00 € |
Base imponibile contributi minori 2,03% | 295.000,00 € |
riduzione base imponibile del 50% (comma 8 ter) | 147.500,00 € |
Base imponibile contributi pensionistici 25% | 147.500,00 € |
Massimale contributivo previsto per l’anno 2024 | 119.650,00 € |
Contributi minori | 5.988,50 € |
Contributi pensionistici calcolati sul massimale € 119.650.00 | 29.912,50 € |
Totale contributi | 35.901,00 € |
Ipotesi 2: L’agevolazione contributiva si applica, in caso di compensi superiori al massimale contributivo, sul massimale pari a 119.650,00 euro per l’anno 2024
Descrizione | Ipotesi 2 |
Compenso annuo cococo sportivo | 300.000,00 € |
franchigia previdenziale (comma 8-bis) | 5.000,00 € |
Base imponibile contributi minori 2,03% | 295.000,00 € |
Massimale contributivo previsto per l’anno 2024 | 119.650,00 € |
riduzione base imponibile del 50% (comma 8 ter) | 59.825,00 € |
Base imponibile contributi pensionistici 25% | 59.825,00 € |
Contributi minori | 5.988,50 € |
Contributi pensionistici calcolati sul massimale | 14.956,25 € |
Totale contributi | 20.944,75 € |
La Lega pallavolo serie A propone come soluzione interpretativa l’ipotesi 2 ritenendo, altrimenti, che i lavoratori con compensi superiori al massimale sarebbero di fatto esclusi dalla misura agevolativa (nell’ipotesi 1 l’importo del 50% dell’imponibile previdenziale di € 147.500,00 è quasi pari al massimale INPS di € 119.650,00 sul quale comunque (anche senza riduzione) avrebbero pagato i contributi.
La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministero del Lavoro il 10/04/2025 risponde chiarendo che
“per i contratti che prevedono compensi superiori al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995, l’imponibile contributivo ai fini IVS sul quale applicare la misura agevolativa del 50% coincide con il massimale contributivo”.
Le conseguenze
La risposta del Ministero è stata sicuramente accolta con favore da parte delle Società sportive che erogano compensi superiori al massimale. Confrontando le due ipotesi, infatti, emerge una differenza contributiva totale di circa 15.000,00 a beneficio sia della SSD che dei collaboratori sportivi.
Si sottolinea però che il Ministero nella risposta “preliminarmente evidenzia che la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha ritenuto che l’istanza non presenti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per attivare la procedura di interpello ex art. 9 del D. Lgs. N. 124/2004”.2
A questo punto ci si interroga sulla valenza giuridica della risposta da parte del Ministero del Lavoro, che in caso di interpello avrebbe avuto l’obbligo di sentire l’ente previdenziale.
Si ritiene, quindi, di dover attendere un intervento dell’INPS che prenda atto dell’interpretazione data dal dicastero. Solo dopo le società potranno, eventualmente, attivarsi per recuperare la contribuzione indebita.
In generale, la contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione (Circolare INPS 63/2019), su istanza del datore di lavoro entro il termine prescrizione di dieci anni (art. 2946 del c.c.).
Attenzione: le somme non richieste a rimborso entro il termine prescrizionale, rimarranno acquisite all’INPS e, comunque, saranno improduttive di effetti previdenziali. I datori di lavoro per il recupero di quanto versato oltre il massimale, dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione e comunicare l’avvenuto superamento per ciascun periodo di riferimento, indicando il contributo dovuto tenendo conto della correzione.
- La Circolare INPS n. 72/2024 del 14/06/2024 modifica per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata, il concetto della base imponibile previdenziale che non si ravvisa più nel reddito prodotto quale reddito da lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, bensì “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. [↩]
- Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare (al Ministero del lavoro e delle politiche sociali), esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. [↩]