I centri culturali, le associazioni come ad esempio scuola di musica o di fotografia o di teatro, ecc…, possono svolgere la propria attività istituzionale? all’aperto? al chiuso?
Vediamo di fare il punto della situazione.
Il d.l. 52/2021 regolamenta la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione (bar compresi), degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, di fiere, convegni e congressi, dei centri termali e parchi tematici e di divertimento e altro ancora, ma nulla dice in merito all’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi.
Vero è che l’art. 1 del decreto in questione al primo comma indica, fatto salvo quanto disposto dallo stesso d.l. 52/2021, che dal 1 maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure del provvedimento (d.p.c.m.) adottato in data 02/03/2021.
Andiamo allora a vedere cosa già disponeva il d.p.c.m. 02/03/2021 in merito alle associazioni culturali. All’art. 16 stabiliva che in zona gialla, sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
E oltre a queste non abbiamo altre disposizioni, pertanto – stando alla lettera del provvedimento – dette attività istituzionali non possono essere svolte.
Qualcosa non torna: è possibile svolgere attività sportiva all’aperto (anche di contatto), possiamo andare nei teatri, nelle sale cinematografiche, nelle sale da concerto all’aperto e al chiuso, salvo posti a sedere pre-assegnati e con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, ma non possiamo svolgere un corso di fotografia con l’associazione, sempre nel rispetto delle distanze.
Il legislatore ha dimenticato queste realtà: è vero che sicuramente non possono essere assimilate all’attività sportiva, ma perché non dare anche a loro la possibilità di poter svolgere la propria attività associativa e istituzionale quanto meno all’aperto?
Il sasso l’abbiamo lanciato.