Con un comunicato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è stata data notizia della firma del decreto che detta le regole per l’attribuzione del “social bonus” ai beneficiari aventi diritto. L’emanazione del provvedimento è contemplata nell’art. 81, ultimo comma, del c.d. Codice del Terzo settore, dove si affida a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di attuazione del “social bonus”, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili. La firma del ministro Orlando ancora non rende ufficiale il provvedimento, che è stato trasmesso, per le rispettive sottoscrizioni, anche ai ministri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e della Cultura.
Il social bonus
Si tratta – come indicato dall’art. 81 sopra citato – di un credito d’imposta che viene riconosciuto a “persone fisiche, enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato” che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore. Questi, dal canto loro, devono aver presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
È previsto che il beneficio venga ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento per quelle effettuate da enti o società.
L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che il beneficio:
- è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo
- è utilizzabile in compensazione e non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
e che gli enti del Terzo settore, beneficiari:
- devono comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’ammontare delle erogazioni ricevute nel trimestre di riferimento
- in una pagina dedicata e facilmente individuabile del proprio sito internet e in un apposito portale gestito dal ministero, comunicano l’ammontare delle erogazioni ricevute, nonché la loro destinazione e il loro utilizzo, oltre a informazioni relative allo stato di conservazione del bene interessato dal progetto di recupero, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, all’ente responsabile del bene.