La “remissione in bonis”
Si tratta di un istituto introdotto dal d.l. 2/3/12 n. 16 (art. 2, co. 1,) grazie al quale i contribuenti possono sanare una dimenticanza o un errore formale che altrimenti precluderebbe l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.
Tra questi per i sodalizi sportivi ricopre fondamentale importanza l’invio del Modello EAS che costituisce un onere necessario per poter decommercializzare le quote e i corrispettivi specifici, e poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo.
Il Modello EAS
A regime l’invio del Modello EAS deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione sportiva o dall’inizio dell’attività, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati (quest’ultimo caso per altro è ipotesi rarissima per le sportive, dal momento che le variazioni dei dati relativi a presidente o sede non devono essere comunicate).
Non rispettare l’onere dell’invio del Modello EAS ha conseguenze pesantissime: vedersi negata la decommercializzazione delle quote e dei corrispettivi specifici, e quindi di vedersi assoggettare a IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).
Il “ravvedimento” mediante remissione in bonis
Come accennato sopra, le conseguenze del mancato invio del Modello EAS possono essere evitate se entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile si ricorra all’istituto della remissione.
Entro il prossimo 30 novembre 2021, quindi, le a.s.d. con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che abbiano iniziato l’attività a partire dal 01/01/2020 e non abbiano presentato il modello non perderanno i benefici previsti per legge purché provvedano
– tramite F24 (cod. 8114) al pagamento della somma di € 250,00 (non compensabile con altri crediti eventualmente disponibili e non ravvedibile)
– alla contestuale presentazione del Modello EAS.
E se l’omissione è riferita a un attività iniziata prima del 1 gennaio 2020?
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 – assodato che non è più possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis – precisa che il modello EAS andrà comunque presentato, con l’effetto non già di sanare il periodo precedente ma di poter beneficiare delle agevolazioni soltanto a partire dal momento della presentazione del modello EAS.